Date: 10:07 AM 11/10/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo; pdl fini

 

Cari amici,

alla pagina di novembre 2000 del mio sito troverete due documenti relativi a

 

a) il resoconto della seduta di ieri della Commissione affari costituzionali sul ddl asilo;

 

b) il testo degli emendamenti depositati in Commissione.

 

Oggi sono all'ordine del giorno sia il ddl asilo sia la pdl Fini.

 

Allego un messaggio che ho mandato a Sinisi a sostegno di alcuni emendamenti relativi alla pdl Fini. Se qualcuno di voi (ONG, sindacati, partiti) si adoperasse per rafforzare questo sostegno farebbe cosa ottima.

 

Nel messaggio si dice che alcuni emendamenti sono stati presentati con la sola firma di Rosanna Moroni. Successivamente ho saputo che li ha firmati anche Gardiol (Verdi). Ne ho poi parlato con Soda (DS), che ha promesso di considerarli con attenzione. Resta pero' determinante la disponibilita' del Governo.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

----------------

 

Caro Onorevole,

desidero segnalarLe il fatto che, tra gli emendamenti depositati in relazione alla pdl Fini et al., A.C. 5808, ve ne sono alcuni - attualmente firmati, che io sappia, dalla sola On. Moroni - che potrebbero, a mio parere, incontrare il favore del Governo.

 

In particolare, uno di questi emendamenti modificherebbe l'art. 23 del Testo unico, nel modo che segue:

 

Al comma 4 dell'articolo 23 del Testo Unico sostituire le parole da

"iscritti in apposite liste"

fino alla fine del periodo con le seguenti:

"iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero dell'interno, con graduatoria basata sull'anzianit di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonche' per la conferma annuale dell'iscrizione."

 

Si ovvierebbe, in questo modo, alla lentezza dimostrata dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nell'istituire le liste di prenoatzione obbligatorie. Si eviterebbe inoltre ogni possibilita' di inquinamento nella formazione di tali liste associata a fenomeni di concussione dentro o davanti alle stesse Rappresentanze.

 

Un secondo emendamento intende modificare l'art. 13 del Testo unico nel modo seguente:

 

In fine al comma 9 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:

"Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non puo' aver luogo prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non puo' aver luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura."

 

Si garantirebbe cosi' l'effettivita' del ricorso per lo straniero trattenuto. Resterebbe in piedi il problema dell'effettivita' del ricorso per i casi di accompagnamento immediato nei quali non si dia luogo al trattenimento nel CPT. La cosa potrebbe essere superata inserendo un'ulteriore modifica:

 

Al comma 5 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

"Si procede altres all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero"

con le seguenti:

"Il questore adotta la misura di cui all'articolo 14, comma 1, a carico dello straniero".

 

con cui si stabilisce che, in luogo dell'accompagnamento alla frontiera del clandestino privo di documenti di identificazione, salvo che nei casi di recidiva, sia adottata, la misura di trattenimento nel CPT (in analogia con quanto si sta proponendo per la modifica del Testo-base sul diritto d'asilo).

 

Mi auguro che, se modifiche devono essere apportate al Testo unico, non si tratti di sole modifiche di carattere repressivo (talvolta inutili), ma si colga l'occasione per migliorare effettivamente il quadro normativo. In proposito, suggerisco di prendere in esame ulteriori modifiche che potrebbero essere cosi' formulate:

 

1) Al comma 5 dell'articolo 5 del Testo Unico, dopo le parole

"sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio"

inserire le seguenti:

", inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente,".

 

(Si chiarisce - nello spirito di quanto discusso durante il nostro ultimo incontro - che tra i fatti nuovi che consentono il rilascio del permesso di soggiorno quando manchino gli usuali requisiti e' da considerare l'esistenza di una frazione non utilizzata della quota di ingressi programmata per l'anno precedente.)

 

 

2) Al comma 3 dell'articolo 26 del Testo Unico, dopo le parole

"deve comunque dimostrare"

inserire le seguenti:

", ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,".

 

(Si stabilisce, in analogia con quanto fatto con circolare in relazione all'ultimaa regolarizzazione, che il requisito di reddito per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo deve intendersi associato alla procedura di rinnovo del permesso, non a quella di rilascio o di conversione, stante la difficolta', per lo straniero provenienti da Paesi in via di sviluppo, di dimostrare, prima dell'ingresso, la prescritta disponibilita' di reddito.)

 

 

3) Al comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

"L'espulsione disposta dal prefetto"

con le seguenti:

"Il prefetto puo' disporre l'espulsione".

 

(Si attenua la disposizione secondo la quale "l'espulsione e' disposta dal prefetto quando...", introducendo una possibilita' di astensione: "il prefetto puo' disporre l'espulsione quando...". In tal modo si rende possibile (vedi emendamento seguente) l'applicazione del dettato dell'art. 5, co. 5, 6 e 9, ovvero la limitazione del procedimento di allontanamento ad un semplice "invito" a lasciare l'Italia entro un termine prefissato (non gravando lo straniero di un divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio assistito).)

 

 

4) In fine al comma 6 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:

"Nei casi in cui, sulla base di dette circostanze, il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del Questore e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera."

 

(Si stabilisce che, ove il prefetto non ritenga di dover adottare il provvedimento di espulsione, il questore rilasci un permesso per il quale siano verificate le condizioni ovvero ingiunga allo straniero di lasciare l'Italia entro quindici giorni (non gravando lo straniero di un divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio assistito). In caso di "invito", ci si premunisce dal rischio di imboscamento dello straniero, rilevandone le impronte digitali, e sanzionando con l'espulsione immediata il recidivo.)

 

Resto a disposizione per ogni chiarimento.

 

Cordiali saluti

Sergio Briguglio