Date: 10:07 AM 11/10/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo; pdl fini
Cari amici,
alla pagina di novembre 2000 del mio sito
troverete due documenti relativi a
a) il resoconto della seduta di ieri della
Commissione affari costituzionali sul ddl asilo;
b) il testo degli emendamenti depositati in
Commissione.
Oggi sono all'ordine del giorno sia il ddl
asilo sia la pdl Fini.
Allego un messaggio che ho mandato a Sinisi a
sostegno di alcuni emendamenti relativi alla pdl Fini. Se qualcuno di voi (ONG,
sindacati, partiti) si adoperasse per rafforzare questo sostegno farebbe cosa
ottima.
Nel messaggio si dice che alcuni emendamenti
sono stati presentati con la sola firma di Rosanna Moroni. Successivamente ho
saputo che li ha firmati anche Gardiol (Verdi). Ne ho poi parlato con Soda
(DS), che ha promesso di considerarli con attenzione. Resta pero' determinante
la disponibilita' del Governo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
----------------
Caro Onorevole,
desidero segnalarLe il fatto che, tra gli emendamenti
depositati in relazione alla pdl Fini et al., A.C. 5808, ve ne sono alcuni -
attualmente firmati, che io sappia, dalla sola On. Moroni - che potrebbero, a
mio parere, incontrare il favore del Governo.
In particolare, uno di questi emendamenti modificherebbe
l'art. 23 del Testo unico, nel modo che segue:
Al comma 4 dell'articolo 23 del Testo Unico
sostituire le parole da
"iscritti in apposite liste"
fino alla fine del periodo con le seguenti:
"iscritti in un'apposita lista tenuta
presso il Ministero dell'interno, con graduatoria basata sull'anzianit di
iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con
decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di iscrizione,
per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonche' per la
conferma annuale dell'iscrizione."
Si ovvierebbe, in questo modo, alla lentezza
dimostrata dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
nell'istituire le liste di prenoatzione obbligatorie. Si eviterebbe inoltre
ogni possibilita' di inquinamento nella formazione di tali liste associata a
fenomeni di concussione dentro o davanti alle stesse Rappresentanze.
Un secondo emendamento intende modificare
l'art. 13 del Testo unico nel modo seguente:
In fine al comma 9 dell'articolo 13 del Testo
Unico aggiungere i seguenti periodi:
"Salvo che nel caso di espulsione con
accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in
cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione,
l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non puo' aver luogo
prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi
in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura di cui al
comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello
Stato non puo' aver luogo prima che il giudice abbia convalidato detta
misura."
Si garantirebbe cosi' l'effettivita' del
ricorso per lo straniero trattenuto. Resterebbe in piedi il problema
dell'effettivita' del ricorso per i casi di accompagnamento immediato nei quali
non si dia luogo al trattenimento nel CPT. La cosa potrebbe essere superata
inserendo un'ulteriore modifica:
Al comma 5 dell'articolo 13 del Testo Unico,
sostituire le parole
"Si procede altres all'accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero"
con le seguenti:
"Il questore adotta la misura di cui
all'articolo 14, comma 1, a carico dello straniero".
con cui si stabilisce che, in luogo
dell'accompagnamento alla frontiera del clandestino privo di documenti di
identificazione, salvo che nei casi di recidiva, sia adottata, la misura di
trattenimento nel CPT (in analogia con quanto si sta proponendo per la modifica
del Testo-base sul diritto d'asilo).
Mi auguro che, se modifiche devono essere
apportate al Testo unico, non si tratti di sole modifiche di carattere
repressivo (talvolta inutili), ma si colga l'occasione per migliorare
effettivamente il quadro normativo. In proposito, suggerisco di prendere in
esame ulteriori modifiche che potrebbero essere cosi' formulate:
1) Al comma 5 dell'articolo 5 del Testo Unico,
dopo le parole
"sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio"
inserire le seguenti:
", inclusa la rilevazione di una frazione
non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui
al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente,".
(Si chiarisce - nello spirito di quanto
discusso durante il nostro ultimo incontro - che tra i fatti nuovi che
consentono il rilascio del permesso di soggiorno quando manchino gli usuali
requisiti e' da considerare l'esistenza di una frazione non utilizzata della
quota di ingressi programmata per l'anno precedente.)
2) Al comma 3 dell'articolo 26 del Testo
Unico, dopo le parole
"deve comunque dimostrare"
inserire le seguenti:
", ai fini del rinnovo del permesso di
soggiorno,".
(Si stabilisce, in analogia con quanto fatto
con circolare in relazione all'ultimaa regolarizzazione, che il requisito di
reddito per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo deve intendersi
associato alla procedura di rinnovo del permesso, non a quella di rilascio o di
conversione, stante la difficolta', per lo straniero provenienti da Paesi in
via di sviluppo, di dimostrare, prima dell'ingresso, la prescritta
disponibilita' di reddito.)
3) Al comma 2 dell'articolo 13 del Testo
Unico, sostituire le parole
"L'espulsione disposta dal
prefetto"
con le seguenti:
"Il prefetto puo' disporre
l'espulsione".
(Si attenua la disposizione secondo la quale
"l'espulsione e' disposta dal prefetto quando...", introducendo una
possibilita' di astensione: "il prefetto puo' disporre l'espulsione
quando...". In tal modo si rende possibile (vedi emendamento seguente)
l'applicazione del dettato dell'art. 5, co. 5, 6 e 9, ovvero la limitazione del
procedimento di allontanamento ad un semplice "invito" a lasciare
l'Italia entro un termine prefissato (non gravando lo straniero di un divieto
di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio
assistito).)
4) In fine al comma 6 dell'articolo 13 del
Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:
"Nei casi in cui, sulla base di dette
circostanze, il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento
di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione
dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In
questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello
straniero. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del Questore e'
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera."
(Si stabilisce che, ove il prefetto non
ritenga di dover adottare il provvedimento di espulsione, il questore rilasci
un permesso per il quale siano verificate le condizioni ovvero ingiunga allo
straniero di lasciare l'Italia entro quindici giorni (non gravando lo straniero
di un divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di
rimpatrio assistito). In caso di "invito", ci si premunisce dal
rischio di imboscamento dello straniero, rilevandone le impronte digitali, e
sanzionando con l'espulsione immediata il recidivo.)
Resto a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio