Date: 1:10 PM 12/1/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: pdl fini e altro; ddl asilo; a.c.
5506
Cari amici,
provo a informarvi su quanto e' successo in
questi giorni alla Camera.
1) pdl fini.
La Commissione ha modificato il testo
originario (che, per lo piu', emendava il Testo Unico secondo - ovviamente - la
linea Fini) sopprimendolo in modo pressocche' integrale e rimpiazzandolo con
alcuni articoli che emendano il Testo Unico secondo una - altrettanto
ovviamente - diversa linea.
In particolare, degli emendamenti che avevo
suggerito, sono stati approvati - se non sbaglio - i seguenti (riconoscerete
tracce importanti della "Scuola salernitana" e un emendamento di
interesse particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
straniera):
- Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico
aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'esistenza di una richiesta di
autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23
per il lavoratore straniero che rientrino nell'ambito delle quote fissate dai
decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3 sono considerate condizioni
sufficienti per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro
titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere
stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro, rispettivamente
In analogia a quanto stabilito, per l'accesso
al lavoro autonomo, dal comma 7 dell'articolo 39 del Regolamento di attuazione,
si prevede la conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo in permesso
per lavoro subordinato o per inserimento nel mercato del lavoro, senza che sia
necessario il preventivo rimpatrio dello straniero, laddove se ne presenti
l'opportunita' e le quote programmate non risultino gia' esaurite.
- Al comma 5 dell'articolo 12 del Testo Unico
aggiungere il seguente periodo: Se il fatto riguarda persone destinate alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena e della
reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni
per ogni straniero di cui e stata favorita la permanenza in violazione del
presente testo unico. In questo caso sempre consentito l'arresto in
flagranza.
Si introduce una specifica aggravante per il
reato di favoreggiamento, a fini di lucro, della permanenza illegale in
relazione al caso di straniero destinato alla prostituzione o allo sfruttamento
di essa. Si prevede, in particolare, l'arresto facoltativo in flagranza.
- Al comma 9 dell'articolo 13 del testo unico
sono aggiunti i seguenti periodi: Salvo che nel caso di espulsione con
accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in
cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione,
l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non pu aver luogo
prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi
in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura di cui al
comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero del territorio dello
Stato non pu aver luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura.
Si garantisce, in questo modo, che il ricorso
avverso il provvedimento di espulsione abbia carattere di effettivita', e che
la decisione non sia adottata ad allontanamento avvenuto.
Di fronte all'evidente stravolgimento della
proposta originaria, il relatore, Landi di Chiavenna, si e' dimesso. In Aula, a
partire da lunedi', sara' relatore l'On. Sinisi.
Ho suggerito a Sinisi (e colgo l'occasione per
suggerirlo anche ai parlamentari di buona volonta') di riconsiderare due
emendamenti ulteriori. Li riporto in coda al messaggio.
L'opposizione ha chiesto che vengano discusse
in aula anche la pdl Fini originale e la proposta Bossi-Berlusconi (presentata
ora come proposta di legge di iniziativa parlamentare, A.C. 7234).
Sul mio sito troverete i resoconti delle
sedute della Commissione sulla pdl Fini, e, quindi, il testo degli altri
emendamenti al Testo Unico approvati dalla Commissione stessa.
2) ddl asilo.
Il testo trasmesso dalla Commissione all'Aula
e' stato giudicato molto positivamente da tutti gli organismi esperti. Il
Relatore e' intenzionato a sostenere (con il consenso del Governo) diversi
altri emendamenti migliorativi elaborati da ACNUR e ONG (vedi pagina di
novembre 2000 del mio sito, per la fase di approntamento di questi
emendamenti). Alcuni hanno carattere di sistemazione formale. Un altro elimina
possibili ambiguita' nella disciplina della convalida dell'esito del pre-esame
da parte del giudice.
Sembra, infine, vi sia buona disposizione di
Relatore e Governo riguardo a un emendamento che esonera da obblighi e sanzioni
il vettore italiano che trasporti uno straniero privo dei documenti usualmente
richiesti per l'ingresso, qualora lo straniero presenti domanda di asilo (a
prescindere dall'esito del pre-esame) e a condizione che il vettore stesso ne
segnali prontamente la presenza a bordo. La cosa eviterebbe al profugo la
necessita' di ricorrere al servizio degli scafisti.
A fronte di questo quadro molto positivo, e'
pero' sorta una grave difficolta' in relazione alla copertura finanziaria della
legge (vedi comunicato CIR di qualche giorno fa). Il provvedimento e' stato
quindi rinviato in Commissione affari costituzionali. Sembra ci sia l'impegno
di Bianco per trovare una soluzione a questa difficolta'. Ne discuteranno
Governo e maggiornanza nei prossimi giorni. Sarete informati.
3) pdl 5506.
E' in discussione in Aula un disegno di legge
di iniziativa governativa che introduce sanzioni a carico di chi favorisca il
transito (verso la Svizzera, ad esempio) di immigrazione illegale. Non ne so
granche'.
Cordiali saluti
sergio briguglio
-------------
Emendamenti prospettati all'On. Sinisi:
Il primo e' stato bocciato dalla Commissione:
- Al comma 4 dell'articolo 23 del testo unico
le parole da iscritti in apposite liste fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: iscritti in un'apposita lista tenuta presso il
Ministero dell'interno, con graduatoria basata sull'anzianit di iscrizione
calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del
Ministro dell'interno sono stabilite le modalit di iscrizione, per posta
ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonch per la conferma annuale
dell'iscrizione.
Si stabilisce che la lista di prenotazione per
l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro "senza sponsor" sia
tenuta presso il Ministero dell'interno anziche' presso le Rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane. Si chiarisce come l'anzianita' di iscrizione
non debba essere azzerata di anno in anno, a condizione di conferma annuale
dell'iscrizione. Si stabilisce infine che l'iscrizione puo' essere effettuata
per posta ordinaria o per via informatica.
Il secondo non e' stato proprio presentato, e
introduce la possibilita' (non un diritto) di "regolarizzazione a
regime":
- In fine al comma 6 dell'articolo 13 del
Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:
"Nei casi in cui, sulla base di dette circostanze,
il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento di
espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei
commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In
questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello
straniero. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del Questore e'
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera."
Corrispondentemente, al comma 2 dell'articolo
13 del Testo Unico, sostituire le parole
"L'espulsione disposta dal
prefetto"
con le seguenti:
"Il prefetto puo' disporre
l'espulsione".
Si attenua la disposizione secondo la quale
"l'espulsione e' disposta dal prefetto quando...", introducendo una
possibilita' di astensione: "il prefetto puo' disporre l'espulsione
quando...". Si stabilisce poi che, ove il prefetto non ritenga di dover
adottare il provvedimento di espulsione, il questore rilasci un permesso per il
quale siano verificate le condizioni, ovvero ingiunga allo straniero di
lasciare l'Italia entro quindici giorni (non gravando lo straniero di un
divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio
assistito). In caso di "invito", ci si premunisce dal rischio di
imboscamento dello straniero, rilevandone le impronte digitali, e sanzionando
con l'espulsione immediata il recidivo.