Date: 1:10 PM 12/1/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: pdl fini e altro; ddl asilo; a.c. 5506

 

Cari amici,

provo a informarvi su quanto e' successo in questi giorni alla Camera.

 

1) pdl fini.

 

La Commissione ha modificato il testo originario (che, per lo piu', emendava il Testo Unico secondo - ovviamente - la linea Fini) sopprimendolo in modo pressocche' integrale e rimpiazzandolo con alcuni articoli che emendano il Testo Unico secondo una - altrettanto ovviamente - diversa linea.

 

In particolare, degli emendamenti che avevo suggerito, sono stati approvati - se non sbaglio - i seguenti (riconoscerete tracce importanti della "Scuola salernitana" e un emendamento di interesse particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione straniera):

 

- Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientrino nell'ambito delle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3 sono considerate condizioni sufficienti per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro, rispettivamente

 

In analogia a quanto stabilito, per l'accesso al lavoro autonomo, dal comma 7 dell'articolo 39 del Regolamento di attuazione, si prevede la conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato o per inserimento nel mercato del lavoro, senza che sia necessario il preventivo rimpatrio dello straniero, laddove se ne presenti l'opportunita' e le quote programmate non risultino gia' esaurite.

 

- Al comma 5 dell'articolo 12 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo: Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena e della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso sempre consentito l'arresto in flagranza.

 

Si introduce una specifica aggravante per il reato di favoreggiamento, a fini di lucro, della permanenza illegale in relazione al caso di straniero destinato alla prostituzione o allo sfruttamento di essa. Si prevede, in particolare, l'arresto facoltativo in flagranza.

 

- Al comma 9 dell'articolo 13 del testo unico sono aggiunti i seguenti periodi: Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non pu aver luogo prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero del territorio dello Stato non pu aver luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura.

 

Si garantisce, in questo modo, che il ricorso avverso il provvedimento di espulsione abbia carattere di effettivita', e che la decisione non sia adottata ad allontanamento avvenuto.

 

 

Di fronte all'evidente stravolgimento della proposta originaria, il relatore, Landi di Chiavenna, si e' dimesso. In Aula, a partire da lunedi', sara' relatore l'On. Sinisi.

 

Ho suggerito a Sinisi (e colgo l'occasione per suggerirlo anche ai parlamentari di buona volonta') di riconsiderare due emendamenti ulteriori. Li riporto in coda al messaggio.

 

L'opposizione ha chiesto che vengano discusse in aula anche la pdl Fini originale e la proposta Bossi-Berlusconi (presentata ora come proposta di legge di iniziativa parlamentare, A.C. 7234).

 

Sul mio sito troverete i resoconti delle sedute della Commissione sulla pdl Fini, e, quindi, il testo degli altri emendamenti al Testo Unico approvati dalla Commissione stessa.

 

 

 

2) ddl asilo.

 

Il testo trasmesso dalla Commissione all'Aula e' stato giudicato molto positivamente da tutti gli organismi esperti. Il Relatore e' intenzionato a sostenere (con il consenso del Governo) diversi altri emendamenti migliorativi elaborati da ACNUR e ONG (vedi pagina di novembre 2000 del mio sito, per la fase di approntamento di questi emendamenti). Alcuni hanno carattere di sistemazione formale. Un altro elimina possibili ambiguita' nella disciplina della convalida dell'esito del pre-esame da parte del giudice.

 

Sembra, infine, vi sia buona disposizione di Relatore e Governo riguardo a un emendamento che esonera da obblighi e sanzioni il vettore italiano che trasporti uno straniero privo dei documenti usualmente richiesti per l'ingresso, qualora lo straniero presenti domanda di asilo (a prescindere dall'esito del pre-esame) e a condizione che il vettore stesso ne segnali prontamente la presenza a bordo. La cosa eviterebbe al profugo la necessita' di ricorrere al servizio degli scafisti.

 

A fronte di questo quadro molto positivo, e' pero' sorta una grave difficolta' in relazione alla copertura finanziaria della legge (vedi comunicato CIR di qualche giorno fa). Il provvedimento e' stato quindi rinviato in Commissione affari costituzionali. Sembra ci sia l'impegno di Bianco per trovare una soluzione a questa difficolta'. Ne discuteranno Governo e maggiornanza nei prossimi giorni. Sarete informati.

 

 

 

3) pdl 5506.

 

E' in discussione in Aula un disegno di legge di iniziativa governativa che introduce sanzioni a carico di chi favorisca il transito (verso la Svizzera, ad esempio) di immigrazione illegale. Non ne so granche'.

 

 

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

 

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Emendamenti prospettati all'On. Sinisi:

 

Il primo e' stato bocciato dalla Commissione:

 

- Al comma 4 dell'articolo 23 del testo unico le parole da iscritti in apposite liste fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero dell'interno, con graduatoria basata sull'anzianit di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalit di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonch per la conferma annuale dell'iscrizione.

 

Si stabilisce che la lista di prenotazione per l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro "senza sponsor" sia tenuta presso il Ministero dell'interno anziche' presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Si chiarisce come l'anzianita' di iscrizione non debba essere azzerata di anno in anno, a condizione di conferma annuale dell'iscrizione. Si stabilisce infine che l'iscrizione puo' essere effettuata per posta ordinaria o per via informatica.

 

 

Il secondo non e' stato proprio presentato, e introduce la possibilita' (non un diritto) di "regolarizzazione a regime":

 

- In fine al comma 6 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:

"Nei casi in cui, sulla base di dette circostanze, il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del Questore e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera."

 

Corrispondentemente, al comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

"L'espulsione disposta dal prefetto"

con le seguenti:

"Il prefetto puo' disporre l'espulsione".

 

Si attenua la disposizione secondo la quale "l'espulsione e' disposta dal prefetto quando...", introducendo una possibilita' di astensione: "il prefetto puo' disporre l'espulsione quando...". Si stabilisce poi che, ove il prefetto non ritenga di dover adottare il provvedimento di espulsione, il questore rilasci un permesso per il quale siano verificate le condizioni, ovvero ingiunga allo straniero di lasciare l'Italia entro quindici giorni (non gravando lo straniero di un divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio assistito). In caso di "invito", ci si premunisce dal rischio di imboscamento dello straniero, rilevandone le impronte digitali, e sanzionando con l'espulsione immediata il recidivo.