Date: 7:32 PM 12/14/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
l'esame del ddl asilo e' slittato a gennaio.
Resta sempre alto il rischio che venga sepolto o snaturato.
Esistono certamente problemi (non drammatici)
di finanziamento delle misure previste dal ddl. Si parla di un ammontare di
circa cento miliardi, che sarebbero da reperire. Personalmente, non so quanto
ho sul mio conto in banca (meno dei cento miliardi, comunque). Non sono quindi
la persona piu' adatta a suggerire soluzioni relative alla copertura
finanziaria delle leggi.
Provo pero', anche alla luce di alcune
proposte di modifica del testo avanzate da diversi ambienti, a riassumere il
mio punto di vista sulla questione:
1) Nessun richiedente asilo deve essere
allontanato dal territorio dello Stato, in seguito a esito negativo dell'esame
della sua domanda, senza che la decisione sia stata convalidata da un'autorita'
indipendente di controllo.
La cosa si applica anche al pre-esame. Deve
essere quindi previsto un effetto sospensivo automatico del ricorso avverso
l'esito negativo di tale pre-esame.
Il fatto che in ambito europeo si tenda a
derogare a questa previsione (si veda la proposta di direttiva sulle procedure
di riconoscimento dello status di rifugiato) non inficia quanto affermato
sopra, dal momento che, in quello stesso ambito, si delimita la nozione di
manifesta infondatezza della domanda in modo da lasciare nella categoria
corrispondente solo le domande che non hanno nulla a che spartire con le
ragioni previste, per la protezione, dalla Convenzione di Ginevra.
2) Si deve evitare in tutti i modi che la
richiesta di asilo si trasformi in un canale di clandestinizzazione. A tale
scopo (e solo per questo), e' necessario adottare restrizioni della liberta' di
movimento del richiedente asilo durante il tempo necessario a completare il
pre-esame (inclusa la fase di esame dell'eventuale ricorso).
Qualunque soluzione che consenta al
richiedente di rendersi irreperibile nelle more della decisione sul ricorso
contro l'esito negativo del pre-esame fa si' che la presentazione di una
domanda di asilo diventi escamotage per il migrante clandestino per evitare
l'allontanamento.
3) Il richiedente asilo, una volta ammesso sul
territorio dello Stato, deve accedere a mezzi di sostentamento. Questi possono
venire dall'assistenza pubblica (e, anzi, devono, nel caso di soggetti che non
possano rendersi autosufficienti), ovvero da attivita' lavorativa.
E' fondamentale, in ogni caso, che non vi sia
soluzione di continuita' tra la fase assistita e la fase in cui il richiedente
puo' esercitare attivita' lavorativa.
4) I punti 2) e 3) comportano dei costi, ma
anche ne evitano (mi riferisco ai costi sociali ed economici associati alla
clandestinita' e al lavoro nero). Il punto 3), poi, comporta anche dei
benefici, associati allo svolgimento di attivita' lavorativa del richiedente
asilo (Einstein ha fatto parte della categoria).
I costi possono essere ridotti riducendo al
minimo i tempi di attesa (del pre-esame/riesame e della decisione sulla
domanda) e rendendo non appetibile l'utilizzo abusivo della richiesta di asilo.
A quest'ultimo obiettivo concorre il punto 2).
Al primo puo' giovare l'istituzione di
commissioni (o sezioni della Commissione) a carattere periferico, piu' numerose
e di rango piu' basso (personale di prefettura). E' necessario, pero', che il
rango piu' basso non significhi minore autorevolezza. E' necessario, cioe', che
i membri delle Commissioni periferiche siano formati adeguatamente.
La Commissione centrale, in questa ipotesi di
decentramento, potrebbe conservare i compiti di indirizzo e di controllo, e
quello di organo di seconda istanza per il ricorso contro l'esito negativo del
pre-esame.
Resto in attesa di commenti.
Cordiali saluti
sergio briguglio