Date: 7:32 PM 12/14/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

l'esame del ddl asilo e' slittato a gennaio. Resta sempre alto il rischio che venga sepolto o snaturato.

 

Esistono certamente problemi (non drammatici) di finanziamento delle misure previste dal ddl. Si parla di un ammontare di circa cento miliardi, che sarebbero da reperire. Personalmente, non so quanto ho sul mio conto in banca (meno dei cento miliardi, comunque). Non sono quindi la persona piu' adatta a suggerire soluzioni relative alla copertura finanziaria delle leggi.

 

Provo pero', anche alla luce di alcune proposte di modifica del testo avanzate da diversi ambienti, a riassumere il mio punto di vista sulla questione:

 

1) Nessun richiedente asilo deve essere allontanato dal territorio dello Stato, in seguito a esito negativo dell'esame della sua domanda, senza che la decisione sia stata convalidata da un'autorita' indipendente di controllo.

 

La cosa si applica anche al pre-esame. Deve essere quindi previsto un effetto sospensivo automatico del ricorso avverso l'esito negativo di tale pre-esame.

 

Il fatto che in ambito europeo si tenda a derogare a questa previsione (si veda la proposta di direttiva sulle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato) non inficia quanto affermato sopra, dal momento che, in quello stesso ambito, si delimita la nozione di manifesta infondatezza della domanda in modo da lasciare nella categoria corrispondente solo le domande che non hanno nulla a che spartire con le ragioni previste, per la protezione, dalla Convenzione di Ginevra.

 

 

2) Si deve evitare in tutti i modi che la richiesta di asilo si trasformi in un canale di clandestinizzazione. A tale scopo (e solo per questo), e' necessario adottare restrizioni della liberta' di movimento del richiedente asilo durante il tempo necessario a completare il pre-esame (inclusa la fase di esame dell'eventuale ricorso).

 

Qualunque soluzione che consenta al richiedente di rendersi irreperibile nelle more della decisione sul ricorso contro l'esito negativo del pre-esame fa si' che la presentazione di una domanda di asilo diventi escamotage per il migrante clandestino per evitare l'allontanamento.

 

 

3) Il richiedente asilo, una volta ammesso sul territorio dello Stato, deve accedere a mezzi di sostentamento. Questi possono venire dall'assistenza pubblica (e, anzi, devono, nel caso di soggetti che non possano rendersi autosufficienti), ovvero da attivita' lavorativa.

 

E' fondamentale, in ogni caso, che non vi sia soluzione di continuita' tra la fase assistita e la fase in cui il richiedente puo' esercitare attivita' lavorativa.

 

 

4) I punti 2) e 3) comportano dei costi, ma anche ne evitano (mi riferisco ai costi sociali ed economici associati alla clandestinita' e al lavoro nero). Il punto 3), poi, comporta anche dei benefici, associati allo svolgimento di attivita' lavorativa del richiedente asilo (Einstein ha fatto parte della categoria).

 

I costi possono essere ridotti riducendo al minimo i tempi di attesa (del pre-esame/riesame e della decisione sulla domanda) e rendendo non appetibile l'utilizzo abusivo della richiesta di asilo.

 

A quest'ultimo obiettivo concorre il punto 2).

 

Al primo puo' giovare l'istituzione di commissioni (o sezioni della Commissione) a carattere periferico, piu' numerose e di rango piu' basso (personale di prefettura). E' necessario, pero', che il rango piu' basso non significhi minore autorevolezza. E' necessario, cioe', che i membri delle Commissioni periferiche siano formati adeguatamente.

 

La Commissione centrale, in questa ipotesi di decentramento, potrebbe conservare i compiti di indirizzo e di controllo, e quello di organo di seconda istanza per il ricorso contro l'esito negativo del pre-esame.

 

 

Resto in attesa di commenti.

 

 

Cordiali saluti

sergio briguglio