Date: 9:56 AM 12/18/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: pdl fini

 

Cari amici,

si avvia alla conclusione l'esame, da parte della Camera, della cosiddetta pdl (proposta di legge) Fini sull'immigrazione (A.C. 5808). Come sapete, in realta', il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali e trasmesso all'Aula e' imparentato con l'originaria pdl Fini quanto io lo sono con Silvester Stallone. Questo naturalmente non rende il dibattito in corso meno interessante - anzi! -, dal momento che la Commissione non si e' limitata a sopprimere la maggior parte della pdl Fini (che a sua volta emendava il Testo unico), ma ha introdotto - con un ottimo lavoro - una serie di propri emendamenti alla normativa vigente sull'immigrazione, alcuni dei quali mi sembrano della massima importanza.

 

In un messaggio di alcuni mesi fa (http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2000/maggio/mail-strategie-2.html), discutevo delle possibili soluzioni al problema della clandestinita'. Scartata subito la soluzione repressiva (perche' priva di effetti significativi, se mantenuta nell'ambito della civilta' giuridica), consideravo diverse alternative atte a favorire l'accesso a posizioni di soggiorno regolare e a ridimensionare, ipso facto, il flusso clandestino. La prima era quella di una piena liberalizzazione dell'immigrazione. Credo che sui tempi lunghi questa sia la soluzione naturale (l'Italia unita e l'Unione europea sono due esempi di come le barriere doganali e le frontiere siano destinate a cadere). Credo anche - e in quel messaggio lo argomentavo - che i tempi non siano maturi per una soluzione di questo genere (cominceranno ad esserlo quando la questione sara' oggetto di ampia discussione nei bar e negli stadi, e non solo in circoli elitari).

 

Accantonata, per il momento, la piena liberalizzazione dell'immigrazione, esaminavo tre diversi strumenti adottabili nel breve periodo: a) la sanatoria, b) la regolarizzazione a regime, c) l'ingresso per breve periodo con possibilita' di stabilizzazione, in presenza di opportunita' lavorative, del soggiorno.

 

Mentre la sanatoria e', per definizione, una misura transitoria - estranea, quindi, alla riflessione su nuove disposizioni a regime da introdurre nella normativa -, gli altri due strumenti possono trovare una adeguata considerazione nel dibattito in corso. Il fatto che voglio segnalarvi con questo messaggio e' che modifiche del Testo unico tali da rendere possibile l'uso di questi strumenti sono, appunto, in discussione alla Camera.

 

In particolare, per quanto riguarda la stabilizzazione, per lavoro, del breve soggiorno, nel testo approvato dalla Commissione e' prevista (art.3, co.2, riportato, come gli altri articoli citati, in coda al messaggio) la possibilita' di conversione del permesso del soggiorno a qualunque titolo (anche per turismo, quindi) in permesso per lavoro subordinato o per inserimento nel mercato del lavoro, purche' la richiesta non ecceda le quote fissate dal decreto flussi.

 

Il vantaggio di una disposizione di questo tipo consiste nel riportare alla luce del sole uno dei meccanismi tipici di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. Gia' la presenza in Italia - per turismo, per esempio - dello straniero al momento della richiesta di autorizzazione al lavoro non costituisce motivo ostativo al rilascio della autorizzazione (vedi il telegramma del MAE di alcuni mesi fa); se la possibilita' di conversione del permesso diventasse legge, non sarebbe piu' richiesto il rientro in patria preventivo.

 

Si puo' obiettare che per il migrante in cerca di lavoro un ingresso legale per turismo e', di fatto, improponibile, dati i livelli fissati, per i mezzi di sostentamento necessari, dalla direttiva del Ministro dell'interno. L'obiezione sembra superata da un emendamento approvato dall'Aula (art. 2 bis), che, cancellando la disposizione relativa all'emanazione - appunto - della direttiva, fissa come misura minima per i mezzi di sostentamento, indipendentemente dal motivo dell'ingresso, l'importo dell'assegno sociale per il periodo di soggiorno previsto. La cosa naturalmente danneggia l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro senza sponsor (art. 23, co. 4, del Testo unico), per il quale la direttiva in questione fissava, come livello minimo, la meta' dell'importo dell'assegno sociale, ma facilita l'ingresso per turismo, per il quale l'importo richiesto dalla direttiva era significativamente piu' alto.

 

Perche' si configuri un quadro esattamente corrispondente a quello prospettato nel messaggio di maggio, occorrerebbero due ulteriori modifiche al Testo unico. La prima riguarda la possibilita' di rinnovo del permesso per turismo (necessaria, in quest'ottica, per dare tempo alla condizione lavorativa di consolidarsi). E' oggetto di un emedamento, di cui si discutera' martedi' in Aula, presentato da Moroni e Gardiol (comma 02 dell'emendamento 3.11). Sfortunatamente il Relatore, On. Sinisi (che sta operando, comunque, molto bene) ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento. Una riconsiderazione di questa posizione sarebbe auspicabile.

 

Una seconda modifica riguarda il rischio che il "turista", entrato legalmente, si renda poi irreperibile e rimanga in Italia illegalmente. A questo scopo non sarebbe male - e' mia opinione - accogliere, almeno in parte, la posizione di chi invoca il rilevamento delle impronte digitali per gli immigrati. Da piu' parti si e' sottolineato come la cosa sia ovvia in caso di intercettazione, da parte della polizia, di uno straniero in condizioni di soggiorno illegale (un emendamento approvato dall'Aula, tra l'altro, si muove proprio nel verso di obbligare la polizia ad adottare una misura che oggi e' solo consentita). Quello che propongo qui e', invece, che il rilevamento delle impronte sia effettuato per gli stranieri che entrano legalmente (in tutti e soli i casi in cui si proceda al rilascio di un permesso di soggiorno), allo scopo di associare un'identita' ad un passaporto (condizione utilissima per l'eventuale successivo rimpatrio dello straniero).

 

Quanto allo strumento della regolarizzazione a regime (la possibilita', cioe', di dare un permesso di soggiorno allo straniero illegalmente presente in Italia, ma in possesso di certi requisiti sostanziali), sono stati presentati, da Moroni e Gardiol, due emendamenti di rilievo (comma 01 dell'emendamento 3.11,  ed emendamento 7.7). Il risultato sarebbe quello di consentire al Prefetto di adottare misure alternative all'espulsione nei casi in cui il buon senso lo richieda. Non si tratterebbe di una sanatoria strisciante, giacche' non verrebbe a configurarsi alcun diritto al rilascio di un permesso, ma solo la possibilita' che il permesso sia rilasciato (ovvero, in subordine, che si adotti un semplice invito all'allontanamento, non gravato da divieto di reingresso). A mio avviso, l'emendamento potrebbe poi essere riformulato prevedendo che, laddove si adotti il semplice invito all'allontanamento, si proceda anche al rilevamento delle impronte digitali.

 

Anche in questo caso, un parere favorevole del Relatore e del Governo sarebbero indispensabili. Un intervento a sostegno di questi emendamenti da parte di chiunque goda della fiducia di Relatore e Governo sarebbe utilissimo.

 

Accanto alle questioni fin qui affrontate meritano attenzione alcune altre, oggetto di emendamenti gia' approvati dalla Commissione o proposti in Aula. Tra le prime figurano una misura mirata a combattere lo sfruttamento della prostituzione straniera (emendamento 7.01 approvato in Commissione) e una disposizione mirata ad impedire che, in presenza di ricorso contro il provvedimento di espulsione, si possa procedere all'allontanamento dello straniero prima che il giudice abbia adottato una decisione (emendamento 8.02 approvato in Commissione). Lo stesso emendamento prevede che la sospensione dell'allontanamento abbia luogo anche nei casi di trattenimento nei CPT fino ad avvenuta convalida da parte del giudice (per dare la possibilita' al trattenuto di presentare allo stesso giudice un eventuale ricorso contro l'espulsione). Sembra, comunque, che l'intera disposizione sulla sospensione dell'allontanamento possa essere cancellata dall'Aula.

 

Tra le seconde (oggetto di emendamenti dell'Aula), un rilievo particolare assume, a mio parere, la centralizzazione delle liste di prenotazione per l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro senza sponsor ex art. 23, co. 4, Testo unico (emendamento 9.010 Moroni-Gardiol). Rispetto all'emendamento ritirato in Commissione, a disposizione e' stata riformulata attribuendo la gestione della lista (unica) al Ministero del lavoro, anziche' al Ministero dell'interno. L'importanza dell'emendamento risiede nel fatto che, consentendo l'iscrizione per posta in una lista centralizzata, si aggirerebbero le difficolta' che fino ad oggi hanno impedito l'istituzione delle liste nei consolati italiani e quelle associate a possibili pratiche estorsive davanti (o concussive dentro...) ai consolati stessi.

 

Altri emendamenti importanti all'esame dell'Aula riguardano poi il tema delle sanzioni e degli oneri a carico dei vettori (di rilievo per le possibili interferenze con il diritto d'asilo), i mezzi necessari per l'ingresso per lavoro autonomo, il rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore in caso di conclusione del rapporto di lavoro, la possibilita' di ricongiungimento familiare per il titolare di permesso per motivi di protezione sociale.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

p.s.: la seduta della Camera di martedi' pomeriggio, nella quale, dati i tempi limitati rimasti a disposizione di ogni gruppo, il dibattito dovrebbe concludersi, sara' - credo - trasmessa in diretta dalla RAI.

 

 

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Art.3

 

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2. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico, aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientri nell'ambito delle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3, considerata con

dizione sufficiente per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, rispettivamente, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro.

 

 

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Art. 2-bis.

 

All'articolo 4, comma 3, del TU, dopo le parole: per la durata del soggiorno aggiungere le seguenti: in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale.

 

Successivamente nello stesso comma, sopprimere le parole da: I mesi di sussistenza fino a: di cui all'articolo 3 comma 1.

 

 

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Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, dopo le parole: ne consentano il rilascio sono aggiunte le seguenti: , inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo3 per l'anno solare precedente,.

02. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, aggiunto, in fine il seguente periodo: Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo considerata sufficiente la dimostrazione di:

a) disponibilit di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilit di una somma non inferiore all'importo dell'assegno sociale per il periodo, non superiore a sei mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilit delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.

3. 11. Moroni, Gardiol.

 

 

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Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

"L'espulsione disposta dal prefetto"

con le seguenti:

"Il prefetto puo' disporre l'espulsione"."

02. In fine al comma 6 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:

"Nei casi in cui, sulla base di dette circostanze, il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del Questore e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera."

7.7 Moroni, Gardiol (*)

 

(*) Il testo qui riportato non e' quello ufficiale.

 

 

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Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

 

Art. 7-bis.

 

Al comma 5 dell'articolo 12 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo: Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena e della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso sempre consentito l'arresto in flagranza.

7. 01. Moroni, Sinisi, Soda, Boato, Orlando, Scoca, Maselli, Crema. (*)

 

(*) Numerazione relativa all'emendamento presentato in Commissione.

 

 

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Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

 

Art. 8-bis.

 

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del testo unico sono aggiunti i seguenti periodi: Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non pu aver luogo prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero del territorio dello Stato non pu aver luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura.

8. 02.Moroni, Gardiol (*)

 

(*) Numerazione relativa all'emendamento presentato in Commissione.

 

 

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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

 

Art. 10.

 

1. Al comma 4 dell'articolo 23 del testo unico le parole da iscritti in apposite liste fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro, con graduatoria basata sull'anzianit di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalit di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonch per la conferma annuale dell'iscrizione.

9. 010.Moroni, Gardiol.