Date: 9:56 AM 12/18/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: pdl fini
Cari amici,
si avvia alla conclusione l'esame, da parte
della Camera, della cosiddetta pdl (proposta di legge) Fini sull'immigrazione
(A.C. 5808). Come sapete, in realta', il testo approvato dalla Commissione
affari costituzionali e trasmesso all'Aula e' imparentato con l'originaria pdl
Fini quanto io lo sono con Silvester Stallone. Questo naturalmente non rende il
dibattito in corso meno interessante - anzi! -, dal momento che la Commissione
non si e' limitata a sopprimere la maggior parte della pdl Fini (che a sua volta
emendava il Testo unico), ma ha introdotto - con un ottimo lavoro - una serie
di propri emendamenti alla normativa vigente sull'immigrazione, alcuni dei
quali mi sembrano della massima importanza.
In un messaggio di alcuni mesi fa
(http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2000/maggio/mail-strategie-2.html),
discutevo delle possibili soluzioni al problema della clandestinita'. Scartata
subito la soluzione repressiva (perche' priva di effetti significativi, se
mantenuta nell'ambito della civilta' giuridica), consideravo diverse
alternative atte a favorire l'accesso a posizioni di soggiorno regolare e a
ridimensionare, ipso facto, il flusso clandestino. La prima era quella di una
piena liberalizzazione dell'immigrazione. Credo che sui tempi lunghi questa sia
la soluzione naturale (l'Italia unita e l'Unione europea sono due esempi di
come le barriere doganali e le frontiere siano destinate a cadere). Credo anche
- e in quel messaggio lo argomentavo - che i tempi non siano maturi per una
soluzione di questo genere (cominceranno ad esserlo quando la questione sara'
oggetto di ampia discussione nei bar e negli stadi, e non solo in circoli
elitari).
Accantonata, per il momento, la piena
liberalizzazione dell'immigrazione, esaminavo tre diversi strumenti adottabili
nel breve periodo: a) la sanatoria, b) la regolarizzazione a regime, c)
l'ingresso per breve periodo con possibilita' di stabilizzazione, in presenza
di opportunita' lavorative, del soggiorno.
Mentre la sanatoria e', per definizione, una misura
transitoria - estranea, quindi, alla riflessione su nuove disposizioni a regime
da introdurre nella normativa -, gli altri due strumenti possono trovare una
adeguata considerazione nel dibattito in corso. Il fatto che voglio segnalarvi
con questo messaggio e' che modifiche del Testo unico tali da rendere possibile
l'uso di questi strumenti sono, appunto, in discussione alla Camera.
In particolare, per quanto riguarda la
stabilizzazione, per lavoro, del breve soggiorno, nel testo approvato dalla
Commissione e' prevista (art.3, co.2, riportato, come gli altri articoli
citati, in coda al messaggio) la possibilita' di conversione del permesso del
soggiorno a qualunque titolo (anche per turismo, quindi) in permesso per lavoro
subordinato o per inserimento nel mercato del lavoro, purche' la richiesta non
ecceda le quote fissate dal decreto flussi.
Il vantaggio di una disposizione di questo
tipo consiste nel riportare alla luce del sole uno dei meccanismi tipici di
incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. Gia' la presenza in Italia -
per turismo, per esempio - dello straniero al momento della richiesta di
autorizzazione al lavoro non costituisce motivo ostativo al rilascio della
autorizzazione (vedi il telegramma del MAE di alcuni mesi fa); se la possibilita'
di conversione del permesso diventasse legge, non sarebbe piu' richiesto il
rientro in patria preventivo.
Si puo' obiettare che per il migrante in cerca
di lavoro un ingresso legale per turismo e', di fatto, improponibile, dati i
livelli fissati, per i mezzi di sostentamento necessari, dalla direttiva del
Ministro dell'interno. L'obiezione sembra superata da un emendamento approvato
dall'Aula (art. 2 bis), che, cancellando la disposizione relativa
all'emanazione - appunto - della direttiva, fissa come misura minima per i
mezzi di sostentamento, indipendentemente dal motivo dell'ingresso, l'importo
dell'assegno sociale per il periodo di soggiorno previsto. La cosa naturalmente
danneggia l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro senza sponsor (art.
23, co. 4, del Testo unico), per il quale la direttiva in questione fissava,
come livello minimo, la meta' dell'importo dell'assegno sociale, ma facilita
l'ingresso per turismo, per il quale l'importo richiesto dalla direttiva era
significativamente piu' alto.
Perche' si configuri un quadro esattamente
corrispondente a quello prospettato nel messaggio di maggio, occorrerebbero due
ulteriori modifiche al Testo unico. La prima riguarda la possibilita' di
rinnovo del permesso per turismo (necessaria, in quest'ottica, per dare tempo
alla condizione lavorativa di consolidarsi). E' oggetto di un emedamento, di
cui si discutera' martedi' in Aula, presentato da Moroni e Gardiol (comma 02
dell'emendamento 3.11). Sfortunatamente il Relatore, On. Sinisi (che sta
operando, comunque, molto bene) ha invitato i presentatori a ritirare
l'emendamento. Una riconsiderazione di questa posizione sarebbe auspicabile.
Una seconda modifica riguarda il rischio che
il "turista", entrato legalmente, si renda poi irreperibile e rimanga
in Italia illegalmente. A questo scopo non sarebbe male - e' mia opinione -
accogliere, almeno in parte, la posizione di chi invoca il rilevamento delle
impronte digitali per gli immigrati. Da piu' parti si e' sottolineato come la
cosa sia ovvia in caso di intercettazione, da parte della polizia, di uno
straniero in condizioni di soggiorno illegale (un emendamento approvato
dall'Aula, tra l'altro, si muove proprio nel verso di obbligare la polizia ad
adottare una misura che oggi e' solo consentita). Quello che propongo qui e',
invece, che il rilevamento delle impronte sia effettuato per gli stranieri che
entrano legalmente (in tutti e soli i casi in cui si proceda al rilascio di un
permesso di soggiorno), allo scopo di associare un'identita' ad un passaporto
(condizione utilissima per l'eventuale successivo rimpatrio dello straniero).
Quanto allo strumento della regolarizzazione a
regime (la possibilita', cioe', di dare un permesso di soggiorno allo straniero
illegalmente presente in Italia, ma in possesso di certi requisiti
sostanziali), sono stati presentati, da Moroni e Gardiol, due emendamenti di
rilievo (comma 01 dell'emendamento 3.11,
ed emendamento 7.7). Il risultato sarebbe quello di consentire al
Prefetto di adottare misure alternative all'espulsione nei casi in cui il buon
senso lo richieda. Non si tratterebbe di una sanatoria strisciante, giacche'
non verrebbe a configurarsi alcun diritto al rilascio di un permesso, ma solo
la possibilita' che il permesso sia rilasciato (ovvero, in subordine, che si
adotti un semplice invito all'allontanamento, non gravato da divieto di
reingresso). A mio avviso, l'emendamento potrebbe poi essere riformulato
prevedendo che, laddove si adotti il semplice invito all'allontanamento, si
proceda anche al rilevamento delle impronte digitali.
Anche in questo caso, un parere favorevole del
Relatore e del Governo sarebbero indispensabili. Un intervento a sostegno di
questi emendamenti da parte di chiunque goda della fiducia di Relatore e
Governo sarebbe utilissimo.
Accanto alle questioni fin qui affrontate
meritano attenzione alcune altre, oggetto di emendamenti gia' approvati dalla
Commissione o proposti in Aula. Tra le prime figurano una misura mirata a
combattere lo sfruttamento della prostituzione straniera (emendamento 7.01
approvato in Commissione) e una disposizione mirata ad impedire che, in
presenza di ricorso contro il provvedimento di espulsione, si possa procedere
all'allontanamento dello straniero prima che il giudice abbia adottato una
decisione (emendamento 8.02 approvato in Commissione). Lo stesso emendamento
prevede che la sospensione dell'allontanamento abbia luogo anche nei casi di
trattenimento nei CPT fino ad avvenuta convalida da parte del giudice (per dare
la possibilita' al trattenuto di presentare allo stesso giudice un eventuale
ricorso contro l'espulsione). Sembra, comunque, che l'intera disposizione sulla
sospensione dell'allontanamento possa essere cancellata dall'Aula.
Tra le seconde (oggetto di emendamenti
dell'Aula), un rilievo particolare assume, a mio parere, la centralizzazione
delle liste di prenotazione per l'ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro senza sponsor ex art. 23, co. 4, Testo unico (emendamento 9.010
Moroni-Gardiol). Rispetto all'emendamento ritirato in Commissione, a
disposizione e' stata riformulata attribuendo la gestione della lista (unica)
al Ministero del lavoro, anziche' al Ministero dell'interno. L'importanza
dell'emendamento risiede nel fatto che, consentendo l'iscrizione per posta in
una lista centralizzata, si aggirerebbero le difficolta' che fino ad oggi hanno
impedito l'istituzione delle liste nei consolati italiani e quelle associate a
possibili pratiche estorsive davanti (o concussive dentro...) ai consolati
stessi.
Altri emendamenti importanti all'esame
dell'Aula riguardano poi il tema delle sanzioni e degli oneri a carico dei
vettori (di rilievo per le possibili interferenze con il diritto d'asilo), i
mezzi necessari per l'ingresso per lavoro autonomo, il rinnovo del permesso di
soggiorno del lavoratore in caso di conclusione del rapporto di lavoro, la
possibilita' di ricongiungimento familiare per il titolare di permesso per
motivi di protezione sociale.
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: la seduta della Camera di martedi'
pomeriggio, nella quale, dati i tempi limitati rimasti a disposizione di ogni
gruppo, il dibattito dovrebbe concludersi, sara' - credo - trasmessa in diretta
dalla RAI.
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Art.3
...
2. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico,
aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'esistenza di una richiesta di
autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23
per il lavoratore straniero che rientri nell'ambito delle quote fissate dai
decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3, considerata con
dizione sufficiente per la conversione di un
permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, rispettivamente, in permesso
di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per
inserimento nel mercato del lavoro.
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Art. 2-bis.
All'articolo 4, comma 3, del TU, dopo le
parole: per la durata del soggiorno aggiungere le seguenti: in misura
proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale.
Successivamente nello stesso comma, sopprimere
le parole da: I mesi di sussistenza fino a: di cui all'articolo 3 comma 1.
------------
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo
unico, dopo le parole: ne consentano il rilascio sono aggiunte le seguenti:
, inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di
ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo3 per
l'anno solare precedente,.
02. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo
unico, aggiunto, in fine il seguente periodo: Ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno per turismo considerata sufficiente la dimostrazione
di:
a) disponibilit di idonea sistemazione
alloggiativa;
b) disponibilit di una somma non inferiore
all'importo dell'assegno sociale per il periodo, non superiore a sei mesi, per
il quale si chiede il rinnovo;
c) disponibilit delle somme necessarie al
pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero
valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.
3. 11. Moroni, Gardiol.
------------
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al comma 2 dell'articolo 13 del Testo
Unico, sostituire le parole
"L'espulsione disposta dal
prefetto"
con le seguenti:
"Il prefetto puo' disporre
l'espulsione"."
02. In fine al comma 6 dell'articolo 13 del
Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:
"Nei casi in cui, sulla base di dette
circostanze, il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento
di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione
dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile,
ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici
giorni. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del Questore e' espulso
con accompagnamento immediato alla frontiera."
7.7 Moroni, Gardiol (*)
(*) Il testo qui riportato non e' quello
ufficiale.
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Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
Al comma 5 dell'articolo 12 del Testo Unico
aggiungere il seguente periodo: Se il fatto riguarda persone destinate alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena e della
reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni
per ogni straniero di cui e stata favorita la permanenza in violazione del
presente testo unico. In questo caso sempre consentito l'arresto in
flagranza.
7. 01. Moroni, Sinisi, Soda, Boato, Orlando,
Scoca, Maselli, Crema. (*)
(*) Numerazione relativa all'emendamento
presentato in Commissione.
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Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al comma 9 dell'articolo 13 del testo unico
sono aggiunti i seguenti periodi: Salvo che nel caso di espulsione con
accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in
cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione,
l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non pu aver luogo
prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi
in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura di cui al
comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero del territorio dello
Stato non pu aver luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura.
8. 02.Moroni, Gardiol (*)
(*) Numerazione relativa all'emendamento
presentato in Commissione.
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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10.
1. Al comma 4 dell'articolo 23 del testo unico
le parole da iscritti in apposite liste fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: iscritti in un'apposita lista tenuta presso il
Ministero del lavoro, con graduatoria basata sull'anzianit di iscrizione
calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del
Ministro dell'interno sono stabilite le modalit di iscrizione, per posta
ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonch per la conferma annuale
dell'iscrizione.
9. 010.Moroni, Gardiol.