Date: 5:15 PM 12/21/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: pdl fini (testo approvato dalla camera)

 

Cari amici,

vi mando il testo (non ufficiale, ovviamente, e quindi non garantito) della pdl Fini (tanto per intenderci), come approvato dalla Camera.

 

Cordiali saluti e i piu' fini auguri

sergio briguglio

 

 

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A.C. 5808 (come approvato dall'Assemblea; testo non ufficiale)

 

Art. 1.

 

1. Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato testo unico, inserito il seguente:

Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione) - 1. istituito un Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del presente testo unico.

2. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'interno, ed composto dai Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, della sanit, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica, per gli affari regionali e per la solidariet sociale.

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato istituito un gruppo tecnico coordinato da un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti delle amministrazioni di cui al comma 2; alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti delle altre amministrazioni interessate all'attuazione del presente testo unico. L'esperto coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata alla medesima legge; i componenti del gruppo tecnico e i rappresentanti delle amministrazioni sono scelti tra funzionari pubblici, eventualmente collocati in posizione di comando o di distacco. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del gruppo tecnico si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione della Presidenza del Consiglio. Le funzioni di segreteria e supporto amministrative sono svolte dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

Art. 2.

 

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, di seguito denominato testo unico, le parole predispone ogni tre anni il documento programmatico sono sostituite dalle seguenti: predispone ogni due anni il documento programmatico.

2. Al comma 4 dell'articolo 3 del testo unico, dopo le parole: Commissioni parlamentari sono inserite le seguenti: , nonch la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e gli altri soggetti indicati al comma 1.

 

 

 

Art. 2-bis.

 

All'articolo 4, comma 3, del TU, dopo le parole: per la durata del soggiorno aggiungere le seguenti: in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale.

 

Successivamente nello stesso comma, sopprimere le parole da: I mesi di sussistenza fino a: di cui all'articolo 3 comma 1.

 

 

Art. 3.

 

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico inserito il seguente:

8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

 

2. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico, aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientri nell'ambitodelle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3, considerata con

dizione sufficiente per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, rispettivamente, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro.

 

 

 

Art. 3-bis.

 

1. Al comma 4 dell'articolo 6 del testo unico, le parole: pu essere sono sostituite dalle seguenti: Ǐ.

 

 

Art. 4.

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico inserito il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, promuove le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro dell'interno promuove altres apposite misure di coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi del Trattato di Schengen. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti..

 

 

 

Art. 5.

 

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico, aggiunto, in fine, il seguente periodo: Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso sempre consentito l'arresto in flagranza.

 

 

 

Art. 6.

 

1. Dopo l'articolo 12 del testo unico, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

Art. 12-bis. (Accertamento dell'identit personale o della nazionalit) 1. Se vi ragionevole dubbio sulla identit personale o sulla nazionalit dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla documentazione esistente, comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al casellario giudiziale e all'autorit competente per il rilascio dei documenti di identit. La sentenza che accerta l'identit della persona condannata comunicata all'ufficio dello stato civile per le conseguenti rettifiche.

Art. 12-ter. (Operazioni simulate) 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalit organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attivit criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

Art. 12-quater. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro) 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione pu arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero pu, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei citati provvedimenti pu essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

 

 

 

Art. 7.

 

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del testo unico, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti periodi: Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non pu avere luogo prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura in cui al comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non pu avere luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai due precedenti periodi non deve conseguire l'aumento dei periodi di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea previsti dalle disposizioni vigenti..

 

 

 

Art. 7-bis. - Dopo il comma 13 dell'articolo 13 del testo unico inserito il seguente:

13-bis. Con esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 13, nel caso in cui l'espulsione stata disposta dal giudice penale, ovvero ai sensi dell'articolo 15, il trasgressore del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

 

 

Art. 8.

 

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

6-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente, promuove la predisposizione di progetti integrati per l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in Italia, quali, in particolare, progetti che prevedano l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalit di tutela ecologica del territorio italiano.

6-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni e gli enti locali interessati, pu altres approvare domande di enti pubblici o privati, anche consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti analoghi a quelli indicati dal comma 6-bis.

 

 

 

Art. 9.

 

1. Al comma 10 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni sono sostituite dalle seguenti: con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. altres disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dell'esercizio di impresa.

 

 

 

Art. 10.

 

1. Al comma 5 dell'articolo 30 del testo unico le parole: pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro con le seguenti: pu essere convertito, entro la scadenza, in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro, anche in mancanza degli altri requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.