Date: 9:57 AM 1/4/01 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: minori stranieri

 

Cari amici,

vi mando

 

a) copia di un messaggio inviatomi, con preghiera di diffusione, da Daniela Ferrari, della CGIL di Parma. Si segnala un caso di stallo amministrativo: un tipico caso di competenza del "coordinamento interministeriale". Invito quindi Luca Einaudi a prenderlo in esame.

 

b) copia del messaggio inviato da Elena Rozzi (che ringrazio) in relazione alla circolare del Ministero dell'interno sui minori stranieri non accompagnati. Ho messo il testo della circolare anche sul mio sito, alla pagina http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2001/gennaio/

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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Subject: richiesta informazioni ex-art.29 c.6

To: briguglio@frascati.enea.it

From: Daniela_Ferrari@er.cgil.it

Date: Thu, 4 Jan 2001 09:08:04 +0100

Status:

 

...

 

Vorrei approfittare della Sua rete per porre il seguente quesito circa una

tipologia particolare di ric. familiare.

 

Mi riferisco all'art. 29 c. 6 del Testo Unico che prevede la possibilit,

per il genitore naturale , di ricongiungersi con il figlio minore

regolarmente residente in Italia e sempre per lo stesso genitore di

dimostrare, entro un anno dal suo ingresso, i requisiti di cui al comma 3

dell'art. 29 (casa e reddito).

 

Il caso riguarda dei cittadnini tunisini, l'Ambasciata Italiana di Tunisi

risponde che, per rilasciare questo tipo di visto,  vuole prima un

nullaosta della Questura. La Questura locale dice che non sa su quali

presupposti deve rilasciare un nullaosta e che la pratica parte

dall'Ambasciata,.  Cos siamo bloccati.

 

Grazie per darci l'occasione di trovare forse una risposta.

 

 

                                   P. Ufficio Immigrati CGIL Parma

                                         Danieal Ferrari

 

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Carissime/i,

vi inviamo la circolare del Ministero dellInterno sui permessi di

soggiorno per minore et per i minori stranieri non accompagnati, su cui

gi da alcune settimane circolavano voci e notizie.

 

Il contenuto della circolare gravissimo:

1) Il permesso di soggiorno per minore et a) non consente al minore in

et da lavoro di esercitare unattivit lavorativa e b) non pu essere

convertito in altro permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni. Il

minore, quindi, non potendo lavorare regolarmente, si trova di fatto

costretto a lavorare in nero ed esposto allo sfruttamento; una volta

compiuti i 18 anni, poi, anche se ha unofferta di lavoro o sta

frequentando la scuola o un corso di formazione, gli viene revocato il

permesso di soggiorno e diventa improvvisamente passibile in ogni

momento di espulsione.

2) Anche i minori per i quali il Giudice Tutelare abbia disposto un

provvedimento di tutela, che finora ottenevano un permesso di soggiorno

per motivi di giustizia o per motivi familiari, permessi che consentono

di lavorare e possono essere convertiti ai 18 anni, riceveranno solo un

permesso di soggiorno per minore et. Nelle condizioni sopra descritte i

percorsi di inserimento (scuola, formazione professionale, lavoro)

finora sperimentati con successo (come il Progetto "Tutele civili" a

Torino) diventano inattuabili e perdono completamente di credibilit

agli occhi dei minori, con la conseguenza che essi si allontaneranno dal

sistema di accoglienza costruito dal Comune, dalla scuola, dal

volontariato e si troveranno ancor pi gravemente esposti allo

sfruttamento ed al rischio di devianza.

3) Non chiaro se il Ministero dellInterno consideri listituto del

rimpatrio come una soluzione tendenzialmente generale, a seguito della

mera individuazione dei familiari nel Paese dorigine: non viene fatto

cenno, infatti, n alla valutazione "caso per caso" se il rimpatrio

risponda al superiore interesse del singolo minore, n alla

considerazione della volont del minore e della famiglia dorigine; il

permesso di soggiorno per minore et, inoltre, viene definito come un

titolo di soggiorno rilasciato "nelle more delladozione dei

provvedimenti pi adeguati ai fini del reinserimento nella sua famiglia

dorigine".

4) Lunico spiraglio che attualmente sembra rimanere per laccoglienza

dei minori stranieri non accompagnati quello dellaffidamento ex artt.

2 e 4 della legge 184/83, in quanto ai minori affidati viene rilasciato

un permesso di soggiorno per affidamento, che consente di lavorare e

pu essere convertito ai 18 anni in permesso per studio, accesso al

lavoro, lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di

cura. Sar importante, in questo senso, capire quale

sia lorientamento dei diversi Tribunali per i minorenni. Questo

comporter, naturalmente, gravi disparit di trattamento: per fare solo

un esempio, mentre alcuni Tribunali per i minorenni (come quello di

Venezia) hanno disposto affidamenti di minori stranieri a parenti entro

il quarto grado, altri Tribunali (come il Tribunale per i minorenni di

Torino) si dichiarano incompetenti a provvedere e non dispongono

laffidamento. Inoltre, da parte di molti Giudici c una forte

resistenza a disporre provvedimenti che costituiscono il presupposto per

il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto affermano di non voler

essere "la fabbrica dei permessi di soggiorno" e di non voler "far

saltare il sistema delle quote e di controllo dellimmigrazione".

 

 

Questa politica non solo assolutamente insensata dal punto di vista

sociale, ma anche totalmente illegittima.

Essa, infatti, viola gravemente la Convenzione di New York sui diritti

del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dallItalia, secondo la quale

tutte le azioni concernenti i minori devono tenere in preminente

considerazione il superiore interesse del minore. Il principio del

superiore interesse del minore deve prevalere anche sulle politiche di

controllo dellimmigrazione clandestina: i minori immigrati devono

essere trattati prima di tutto come minori, titolari di tutti i diritti

sanciti dalla Convenzione, e solo in secondo luogo come immigrati!

In questa circolare, invece, non si considera affatto linteresse del

minore. Si cerca al contrario di impedire in tutti i modi linserimento

del minore e di utilizzare il rimpatrio come unespulsione mascherata,

in modo da rendere la vita pi difficile ai minori immigrati

irregolarmente e, cos si pensa, scoraggiare gli arrivi clandestini.

Ma lesperienza delle politiche restrittive di controllo

dellimmigrazione ci insegna che leffetto non sar tanto quello di

ridurre gli arrivi quanto di aumentare lemarginazione, lo sfruttamento,

la devianza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro

paese.

 

per la Rete durgenza contro il razzismo,

Elena Rozzi

 

 

 

N.B.: In un paio di punti il fax (gentilmente inviatoci

dallavv.Rogolino) era quasi illeggibile, e abbiamo quindi indicato i

punti incerti con ??. Inviamo il testo della circolare anche in

attachment, per fornirla anche in formato Word e non solo in "solo

testo".

 

Circolare del Ministero dellInterno - Dipartimento della Pubblica

Sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di

frontiera e postale - 13.11.2000

N. 300/C/2000/785/P/12.229.28/1^DIV

 

OGGETTO: Permessi di soggiorno per minore et, rilasciati ai sensi

dellart. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R. 394/99

 

Alle Questure di Varese (Rif. 16.8.2000), Genova (Rif. 15.9.2000), Pisa

(Rif. 11.7.2000)

e p.c. Alle Questure della Repubblica

 

Si fa riferimento alle note sopraindicate con le quali viene variamente

posta in luce la problematica connessa allingresso nel territorio

nazionale di stranieri minorenni e alla conseguente difficolt di

individuazione della tipologia di permesso di soggiorno da rilasciare a

detti soggetti, in virt di quanto disposto dallart. 19, comma 2

lettera a) del D.L.vo 286/98, nonch dallart. 28, comma 1 lett.a) del

D.P.R. 394/99.

 

Al riguardo, si premette che la definizione del titolo di soggiorno da

attribuire, in virt della sua condizione di inespellibilit, al minore

presente sul territorio nazionale in stato di clandestinit

determinabile solo dopo che sia stata puntualmente individuata

leffettiva situazione familiare in cui il medesimo versa. In tale

ottica, il permesso di soggiorno per minore et, disciplinato dal citato

art. 28 assume carattere residuale rispetto ai casi in cui possa essere

rilasciato altro titolo di soggiorno, come peraltro illustrato alla

pagina 12 della circolare n. 300/C/227729/12/207/1^Div del 23 dicembre

1999.

 

Pertanto, in linea generale (art. 31, comma 1 D.L.vo 286/98), il minore

infraquattordicenne dovr essere iscritto sul permesso di soggiorno di

cui titolare il genitore o laffidatario straniero, fatto salvo il

rilascio di un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari al

compimento del quattordicesimo anno di et.

Analogamente, al minore ultraquattordicenne, la cui posizione debba

essere valutata per la prima volta, dovr essere rilasciato un autonomo

permesso di soggiorno per motivi familiari, solo qualora convivente con

il proprio genitore regolarmente soggiornante.

 

Da quanto illustrato, sembra evidente che il minore straniero

accompagnato, pur se entrato irregolarmente, non potr essere, nella

generalit dei casi, beneficiario di un permesso di soggiorno per minore

et. Tale titolo dovr essere riservato ai minori stranieri non

accompagnati, come definiti dal D.P.R. 9 dicembre 1999, n. 535, per i

quali la legge stessa preveda [o: prevede??: non chiaro nel fax] la

possibilit di un loro rimpatrio assistito a seguito dellindividuazione

dei familiari nel Paese di origine, ovvero nellipotesi in cui il

Tribunale per i minorenni, sia pure tempestivamente informato, non

determini formalmente laffidamento dei soggetti interessati, ai sensi

dellart.2 della L.184/83. Si ritiene di dover ricorrere al permesso di

soggiorno per minore et, inoltre, anche qualora, in assenza di detto

provvedimento di affidamento, il competente Giudice Tutelare abbia

semplicemente nominato un tutore ai sensi del Codice Civile.

 

In quanto preordinato alla immediata tutela del minore non accompagnato

nelle more delladozione dei provvedimenti pi adeguati ai fini del

reinserimento nella sua famiglia dorigine, si reputa che detto titolo

non consenta lo svolgimento di attivit lavorativa, in ragione della

provvisoriet dellautorizzazione che non finalizzata a tutelare un

diritto di ??stabilimento?? [parola quasi illeggibile nel fax

trasmessoci].

 

E escluso, pertanto, che nella situazione de qua possa applicarsi la

disposizione di cui allart. 32 del D.L.vo 286/98 che disciplina la

possibilit di rilascio di un ulteriore permesso di soggiorno, al

compimento della maggiore et, allo straniero cui, in applicazione

dellart. 31, sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi

familiari o sia stato iscritto in quello del genitore o dello straniero

affidatario ovvero, a seguito dellemanazione di un provvedimento ex

art. 4 L. 184/83 sia titolare di un permesso di soggiorno per

affidamento.

 

Il Direttore Centrale