Date: 1:09 PM 1/18/01 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: indultino; art. 19 finanziaria

 

Cari amici,

 

1) vi giro parte di un messaggio di Paolo Bonetti relativo al cosiddetto "indultino". Gli emendamenti da lui proposti sono alla pagina di gennaio 2001 del mio sito.

 

C'e' un punto che non condivido (la soppressione dell'art.3, co. 1, lettera b). Ritengo che la disposizione contenuta in quella lettera dovrebbe piuttosto essere arricchita da uno slittamento a venti giorni del tempo a disposizione per lasciare l'Italia.

 

2) alla stessa pagina del mio sito potrete trovare il testo dell'art. 19 della finanziaria, che modifica - malamente - il senso dell'art. 41 del Testo unico, in barba all'allarme lanciato a suo tempo da Pilar Saravia.

 

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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From: "Paolo Bonetti" <pabonett@tin.it>

To: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>

Subject: ddl indultino e espulsione stranieri

Date: Thu, 18 Jan 2001 12:15:05 +0100

X-Priority: 3

Status:  

 

Caro Sergio,

 

ti affliggo ancora perch entro luned prossimo alle ore 12 la Commissione giustizia della Camera raccoglie gli emendamenti al pdl recante l'indultino e le norme sull'espulsione degli stranieri.

 

Pur di farlo approvare in questa legislatura il sottosegretario Corleone (Dio lo perdoni, davvero in buona fede, sembra) sta facendo da 3 giorni il digiuno, memore degli inviti papali a gesti di clemenza nei confronti dei detenuti un occasione del Giubileo.

 

Il fatto che il capo II di tale testo prevedono s uno svuotamento degli istituti penitenziari, ma in vista di una loro immediata espulsione!

Si mescolano norme pi severe nei confronti dei delinquenti stranieri detenuti, norme nei confronti dei meri sospettati e/o dei meri espulsi.

Occorre al proposito distinguere tra gli stranieri condannati definitivamente e i meri indagati o rinviati a giudizio. La semplice custodia cautelare dello straniero (anche regolare!) ne legittima l'espulsione.

Di particolare gravit sono le norme degli articoli 3 e 4.

Inoltre il ddl prevede un pericolosissimo svuotamento delle gi deboli garanzie processuali nei confronti degli stranieri destinatari di provvedimenti amministrativi di espulsione: il solo sospetto legittima un'espulsione senza regole, sempre, comunque e dovunque!

 

Faccio inoltre notare la gravissima norma (...) della lettera b) prevista dall'articolo 3.

Apparentemente si fa un favore allo straniero espulso: i termini per ricorrere contro il provvedimento amministrativo di espulsione portato da 5 a 10 giorni. Occorre per ricordare che nel T.U.

1) la presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento di espulsione;

2) il giudice deve decidere entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso;

3) l'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera avviene dopo 15 giorni dalla consegna se lo straniero non ha lasciato il territorio nazionale.

Dunque la nuova norma consentirebbe agli stranieri di aver piu tempo di presentare i ricorsi, ma in realt favorir l'esecuzione coattiva di TUTTI i provvedimenti amministrativi di espulsione: lo straniero che riterr di aver pi tempo e presenter il ricorso dal 6^ al 10^ giorno lo vedr deciso entro un giorno compreso tra il 16^ e il 20^ giorno dalla consegna del provvedimento, ma l'eventuale giudizio interverr quando ormai l'esecuzione coattiva sar gi stata possibile a partire del 15^ giorno.

 

Bisogna dunque reagire e preparare emendamenti da inviare a qualche deputato di quella commissione (Pisapia?).

 

Gli emendamenti che ti allego sono funzionali a:

1) introdurre una forma di preventiva convalida giurisdizionale per qualsiasi tipo di esecuzione coattiva dei provvedimenti amministrativi di espulsione. In ogni caso in pendenza del giudizio (rapidissimo) lo straniero sarebbe sottoposto a trattenimento e il giudice deve verificare che lo straniero non abbia altro tiolo per ottenere un permesso di soggiorno;

2) la soppressione della suddetta lettera b) dell'articolo 3;

3) l'attenuazione della nuova espulsione quale misura alternativa alla custodia cautelare in carcere;

4) una migliore precisazione dell'accesso dei detenuti stranieri alle misure alternative alla detenzione e della loro condizione giuridica.

 

Fammi sapere.

 

Ciao

 

Paolo Bonetti