Date: 11:04 AM 3/27/01 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: conversione del permesso di soggiorno

 

Cari amici,

ricevo da Trieste e diffondo la seguente risposta al quesito posto dall'Avv. Tallarico. A completamento della risposta, segnalo che la circolare del Min. della Sanita' cui si fa riferimento e' reperibile alla pagina http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2000/aprile/.

Alla stessa pagina si puo' trovare il vademecum del Min. Interno in cui si da' un'interpretazione ampia del disposto dell'art. 39, co. 7 del Regolamento di attuazione, relativo alla conversione del permesso di breve durata in permesso per lavoro autonomo.

 

Infine, faccio osservare come l'art. 5, co. 9 del Testo Unico, preveda che un permesso possa essere convertito quando, mancando requisiti e condizioni per il suo rinnovo, sussistano invece quelli previsti per il rilascio di permesso ad altro titolo.

 

Per inciso, ritengo che, in assenza di disposizioni di legge o di regolamento esplicitamente contrarie, questo principio debba ritenersi applicabile anche alla conversione del permesso di soggiorno "per minore eta'" in permesso per lavoro, in contrasto con quanto stabilito dalla circolare del Min. Interno del 13 novembre scorso (http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2001/gennaio/).

 

Opinioni dell'ASGI su entrambe le questioni sono benvenute.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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From: "Centro Servizi Immigrati" <centrimm@tin.it>

To: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>

Subject: R: conversione in permesso per lavoro autonomo

Date: Mon, 26 Mar 2001 17:19:18 +0400

X-Priority: 3

Status:

 

Caro Sergio, ci stiamo occupando qui a Trieste di un caso simile a quello

segnalato dall'Avv. Tallarico, per cui ti chiedo di girargli questo mail di

risposta. Da quel che ho capito, stata commessa un'inesattezza da parte

della Questura che ha rilasciato il p.d.s. per motivi di salute:

l'interessata, infatti, in virt della sua condizione di inespellibilit

legata alla nascita del figlio (come dice l'art. 19 del T.U.), avrebbe

dovuto ricevere un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche (ex

lett. c, comma 1, art. 28 del D.P.R. 394) valido fino a 6 mesi dopo la

nascita del bambino e non un p.d.s. per motivi di salute. Il p.d.s. per

motivi di salute esiste ed concedibile in via esclusivamente eccezionale

come prolungamento di un precedente p.d.s. che d luogo all'iscrizione

obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (8 casi: lavoro subordinato,

lavoro autonomo, motivi familiari, concessione asilo, asilo umanitario,

richiesta asilo, attesa adozione e affidamento, acquisto di cittadinanza),

quando il titolare abbia contratto una malattia o subito un infortunio o

malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio

nazionale in caso di scadenza del p.d.s (vedi circolare del Ministero della

Sanit del 24 marzo 2000). Anche a Trieste, fino a qualche settimana fa,

tutte le donne nella condizione prevista della lett. d), comma 2, art. 19

T.U. ricevevano un p.d.s. per salute, anzich per cure mediche (come

previsto dal regolamento): poi, su nostra segnalazione, l'Ufficio Stranieri

si "accorto" dell'errore e ha cambiato linea, concedendo il p.d.s.

previsto dalla legge (differenza di non poco conto, questa, in quanto il

p.d.s. concesso per cure mediche ex lett. c, comma 1, art. 28 del D.P.R. 394

prevede l'iscrizione obbligatoria del possessore al S.S.N., sempre dalla

circolare del Ministero della Sanit citata). Sembra infatti che fosse

proprio quest'ultimo il motivo per cui la Questura di Trieste non concedeva

il p.d.s. previsto dal regolamento. Come dire: "siamo costretti a concederti

un p.d.s. in quanto sei inespellibile, ma almeno non ti diamo quello che ti

iscrive obbligatoriamente al S.S.N., cos sarai costretta a pagarti da sola

le eventuali spese mediche che dovrai sostenere per te e per tuo figlio"

(altro poi il discorso che ci ha fatto un ispettore dell'Ufficio Stranieri

in "camera caritatis", dicendoci che i p.d.s. per cure medice ex art. 28

regolamento non venivano concessi, anche perch sulle stampanti elettroniche

in dotazione alla Questura di Trieste non era prevista la dizione "cure

mediche" e quindi avrebbero dovuto scriverli a mano!). Forse, questi

ragionamenti sono validi anche per la Questura che ha rilasciato il p.d.s.

per motivi di salute.

Al di l di questo, non siamo a conoscenza di questa fantomatica circolare

del Ministero di cui parla la Questura di Padova, ma considerato che secondo

quanto riportato dalla circolare del Ministero della Sanit citata sopra, il

p.d.s. per motivi di salute dovrebbe essere concesso solo a chi aveva

comunque intenzione di lasciare l'Italia e non lo pu fare solo perch si

ammalato, crediamo che da qui potrebbe nascere la posizione della Questura

di Padova, secondo cui un p.d.s. per motivi di salute non dovrebbe poter

essere convertito in altro p.d.s. (ma questa solo una nostra

interpretazione). Credo, comunque, che, regolamento alla mano, l'interessata

debba andare alla Questura che gli ha rilasciato il p.d.s. per motivi di

salute e "pretendere" la rettifica in motivi di cure mediche ex lett. c),

comma 1, art. 28 D.P.R. 394, che sarebbe il vero p.d.s. che le spetta. E'

possibile che con questa dicitura  la Questura di Padova si dica disponibile

a fare la conversione in p.d.s. per lavoro autonomo.

Qui a Trieste, comunque, stiamo seguendo un caso di p.d.s. concesso per

motivi di salute che verr convertito in lavoro autonomo, in quanto

all'Ufficio Stranieri ci stato detto che - secondo quanto previsto dal

comma 7 dell'art. 39 del regolamento - tutti i p.d.s. diversi da quelli che

consentono l'esercizio di attivit lavorative possono essere convertiti in

lavoro autonomo. A maggior ragione quello per cure mediche, che previsto

dallo stesso regolamento all'art. 28.

Vedi un po' tu, se la nostra esperienza pu tornare utile.

Ciao, Michele