Date: 1:31 PM 5/10/01 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: sentenza cassazione
Cari amici,
alla pagina di maggio 2001 del mio sito potete
trovare i dispacci ANSA e l'articolo del Sole 24 ore sulla sentenza dela
Cassazione.
Non e' che si capisca granche', nel merito.
In particolare, l'articolo del Sole 24 ore
recita:
"La Cassazione ha cos chiarito che
l'impiego di un lavoratore extracomunitario titolare di permesso di soggiorno
ma non di autorizzazione al lavoro non integra la fattispecie del Dlgs 286/98
ma solo quella pi specifica dell'articolo 12 della legge 943/86, che per non
costituisce pi reato."
Mi sembrava di ricordare, pero', che l'art.
44, co. 1, della legge 40 stabilisse che:
"1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 151 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975,
n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo, ottavo,
del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio
1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994,
n. 50;
g) l'articolo 116 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297."
E' il giornalista del Sole o la Cassazione che
si preoccupa ancora dell'art. 12 della legge 943? Se e' la Cassazione, perche'
allora non esamina anche se sia integrata la fattispecie di qualche articolo
del codice di Hammurabi?
Per il resto, credevo fosse evidente che
l'autorizzazione al lavoro e' richiesta solo per l'ingresso per motivi di
lavoro subordinato e non per la costituzione di rapporti di lavoro tra uno
straniero gia' legalmente soggiornante in Italia (purche', naturalmente,
titolare di un permesso che consenta lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato - si pensi al titolare di un permesso per inserimento nel mercato
del lavoro, per studio, per motivi familiari, etc.).
Quanto all'ambiguita' dell'art. 22, co. 10,
del Testo Unico ("Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito
con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire
sei milioni."), che sembra ostacolare l'instaurazione di tali rapporti di
lavoro (da altre disposizioni della legge esplicitamente consentiti) ricordo
che avevamo proposto il seguente emendamento:
"Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di un permesso di soggiorno che
consenta lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito con l'arresto da tre mesi
a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni."
Il relatore e il Governo diedero parere
sfavorevole all'emendamento. Con la consueta genialita'.
Cordiali saluti
sergio briguglio