Date: 1:31 PM 5/10/01 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: sentenza cassazione

 

Cari amici,

alla pagina di maggio 2001 del mio sito potete trovare i dispacci ANSA e l'articolo del Sole 24 ore sulla sentenza dela Cassazione.

 

Non e' che si capisca granche', nel merito.

 

In particolare, l'articolo del Sole 24 ore recita:

 

"La Cassazione ha cos chiarito che l'impiego di un lavoratore extracomunitario titolare di permesso di soggiorno ma non di autorizzazione al lavoro non integra la fattispecie del Dlgs 286/98 ma solo quella pi specifica dell'articolo 12 della legge 943/86, che per non costituisce pi reato."

 

Mi sembrava di ricordare, pero', che l'art. 44, co. 1, della legge 40 stabilisse che:

 

"1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 151 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo, ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

g) l'articolo 116 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."

 

E' il giornalista del Sole o la Cassazione che si preoccupa ancora dell'art. 12 della legge 943? Se e' la Cassazione, perche' allora non esamina anche se sia integrata la fattispecie di qualche articolo del codice di Hammurabi?

 

Per il resto, credevo fosse evidente che l'autorizzazione al lavoro e' richiesta solo per l'ingresso per motivi di lavoro subordinato e non per la costituzione di rapporti di lavoro tra uno straniero gia' legalmente soggiornante in Italia (purche', naturalmente, titolare di un permesso che consenta lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato - si pensi al titolare di un permesso per inserimento nel mercato del lavoro, per studio, per motivi familiari, etc.).

 

Quanto all'ambiguita' dell'art. 22, co. 10, del Testo Unico ("Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni."), che sembra ostacolare l'instaurazione di tali rapporti di lavoro (da altre disposizioni della legge esplicitamente consentiti) ricordo che avevamo proposto il seguente emendamento:

 

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni."

 

Il relatore e il Governo diedero parere sfavorevole all'emendamento. Con la consueta genialita'.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio