Date: 10:00 AM 10/31/01 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: sentenza corte cassazione

 

Cari amici,

ricevo da Andrea Borghesi, che ringrazio, e diffondo.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

From: "Andrea Borghesi" <flaicgilaz@virgilio.it>

To: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>

Subject: scadenza permessi di soggiorno e lavoro

Date: Tue, 30 Oct 2001 19:06:31 +0100

X-Priority: 3

Status:  

 

caro Sergio

ti segnalo una sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro:

la scadenza del permesso di soggiorno per un lavoratore immigrato crea le condizioni di inefficacia del rapporto di lavoro, essendo in sostanza impossibile la prestazione lavorativa e la sua retribuzione. Tale situazione, continua la corte, non crea effetti automatici (risoluzione del rapporto di lavoro) ma pu costituire giustificato motivo di licenziamento (art.3 legge 604/66). La impossibilit della prestazione rende, quindi, passibile il lavoratore di licenziamento assimilando tale impossibilit ai motivi previsti dal suddetto articolo 3 (gravi inadempinnze prestatore di lavoro, ragioni inerenti all'attivit produttiva, all'organizzazione del lavoro, e al regolare funzionamento di essa)!!!

Queta situazione unicamente risolvibile, a mio parere, con un emendamento alla legge sull'immigrazione che consenta per il periodo transitorio di rinnovo del permesso (prevedendo un tempo massimo) la possibilit della prestazione lavorativa, poich la Corte giustifica la decisione riferendosi all'articolo 22 comma 10, il quale prevede la punizione per chi abbia alle proprie dipendenze lavoratori con permesso di soggiorno scaduto revocato o annullato.

 

Andrea Borghesi

Ufficio Immigrazione CGIL Avezzano