Date: 10:00 AM 10/31/01 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: sentenza corte cassazione
Cari amici,
ricevo da Andrea Borghesi, che ringrazio, e
diffondo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
From: "Andrea Borghesi"
<flaicgilaz@virgilio.it>
To: "Sergio Briguglio"
<briguglio@frascati.enea.it>
Subject: scadenza permessi di soggiorno e
lavoro
Date: Tue, 30 Oct 2001 19:06:31 +0100
X-Priority: 3
Status:
caro Sergio
ti segnalo una sentenza della Corte di
Cassazione sezione lavoro:
la scadenza del permesso di soggiorno per un
lavoratore immigrato crea le condizioni di inefficacia del rapporto di
lavoro, essendo in sostanza impossibile la prestazione lavorativa e la sua
retribuzione. Tale situazione, continua la corte, non crea effetti automatici (risoluzione
del rapporto di lavoro) ma pu costituire giustificato motivo di licenziamento
(art.3 legge 604/66). La impossibilit della prestazione rende, quindi,
passibile il lavoratore di licenziamento assimilando tale impossibilit ai
motivi previsti dal suddetto articolo 3 (gravi inadempinnze prestatore di
lavoro, ragioni inerenti all'attivit produttiva, all'organizzazione del
lavoro, e al regolare funzionamento di essa)!!!
Queta situazione unicamente risolvibile, a
mio parere, con un emendamento alla legge sull'immigrazione che consenta per il
periodo transitorio di rinnovo del permesso (prevedendo un tempo massimo) la
possibilit della prestazione lavorativa, poich la Corte giustifica la
decisione riferendosi all'articolo 22 comma 10, il quale prevede la punizione
per chi abbia alle proprie dipendenze lavoratori con permesso di soggiorno
scaduto revocato o annullato.
Andrea Borghesi
Ufficio Immigrazione CGIL Avezzano