Date: 11:28 AM 1/15/02 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: carta di soggiorno: ordinanza del tar del lazio

 

Cari amici,

alla pagina http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/gennaio/ord.-tar-carta-sogg.html potrete trovare la trascrizione di una ordinanza con cui il Tar del Lazio accoglie la richiesta di sospensione di un provvedimento di diniego della carta di soggiorno.

 

Il ricorso era stato proposto da Iside Gjergji, che mi ha mandato la trascrizione. Il caso e' spiegato nel messaggio, ricevuto nel maggio scorso, che allego. Allego anche la mia risposta di allora.

 

L'accoglimento dell'istanza di sospensione costituisce il primo (per quel che ne so), sacrosanto siluro contro le pessime circolari di Pansa sul rilascio della carta di soggiorno (vedi pagina di maggio 2001 del mio sito).

 

Sono grato a Iside Gjergji per avermi segnalato il suo caso e inviato il materiale.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

----------

 

 

Gent.mo S. Briguglio,

chi Le scrive una laureanda in giurisprudenza (mi laureo all'Universit di Bari il 26 giugno di quest'anno), cittadina albanese.

(...)

Entro subito nel merito della vicenda. Come Le ho gi scritto, sono cittadina albanese e vivo regolarmente in Italia dal marzo 1991. Nei primi anni della mia permanenza in Italia, ho avuto un permesso di soggiorno per motivi familiari (quando sono arrivata avevo solo 16 anni e ho iniziato a frequentare il liceo scientifico) e successivamente a partire dal 1998 ho avuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dal 1997 lavoro come interprete per la Procura di Brindisi e Lecce . Il mio reddito annuale dal 1997 di circa 24 milioni.

Il 21 giugno 2000, ho fatto domanda per la Carta di soggiorno e solo il 16.05.2001(violando tra l'altro l'art.17 del DPR 394/99 che prevede solo 90 giorni per la risposta) mi stato notificato il rifiuto alla mia istanza con queste motivazioni:

........................................................................................................................................................................................

CONSIDERATO: che la stessa risulta regolarmente soggiornante in Italia dal 04.04.1991 ed in possesso di permesso di soggiorno per motivi di famiglia sino al 4.3.98;

 

RILEVATO: che in data 7.3.98 ha ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza al 05.03.1999 avendo fornito un certificato del Tribunale di Brindisi che attestava la prestazione saltuaria della stessa di attivit di interpretariato, incarico conferito dall'A.G. e altro documento rilasciato dall'Agenzia Ippica di L.Giove & C. s.n.c. con sede in Brindisi che certificava la corresponsione di competenze per l'attivit svolta dalla straniera nell'anno 1997;

 

ACCERTATO: altres che il suddetto titolo le stato rinnovato sino al 25.02.2002 sulla base di analoghi certificati da cui emergeva il pagamento di compensi per le sue attivit saltuariamente ed occasionalmente espletate;

 

PRESO ATTO: che l'art.9 comma 1 del D. Lgvo 286/98 prevede che il requisito per l'ottenimento della Carta di soggiorno che "lo straniero sia titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi" e, nel caso specifico, la straniera nel computo del periodo quinquennale di pregresso soggiorno regolare sul territorio nazionale, non stata detentrice, senza soluzione di continuit, di un titolo teoricamente rinnovabile un numero indeterminato di volte, in quanto la stessa, pur dimostrando un reddito sufficiente, ha in essere dei rapporti di lavoro (attivit di collaborazione saltuaria ed occasionale) la cui natura giuridica non pu essere assimilata ad un contratto che presupponga un numero indeterminato di rinnovi:

 

VISTI: l'art.9 del D.Lgvo 286/98 e art.16 del DPR 394/99

RIFIUTA il rilascio della carta di soggiorno nei confronti della cittadina albanese Iside Gjergji, in premessa meglio generalizzata.

.........................................................................................................................................................................................

Come vede, mi trovo in grandi difficolt, in quanto, anche dopo la laurea mi costringono a fare i soliti lavoretti occasionali per poter stare in Italia. Non potr seguire l'iter degli altri neolaureati in giurisprudenza, cio il tirocinio presso uno studio legale, perch dovr dimostrare ogni anno di avere un lavoro ecc.ecc..

A parte, tutto ci, a me sembra inaccettabile una simile interpretazione dell'art.9 D. 286/98 e credo addirittura che  ci sia una forte contraddizione nelle stesse motivazioni scritte dal Questore (o chi per lui). Essi scrivono che tramite quei documenti mi hanno rinnovato il permesso negli ultimi anni, ....ma non rinnovabile ora. (?????)

Insomma, il motivo per cui le ho scritto che voglio avere un suo parere sulla faccenda, vorrei sapere cosa fare, cio cosa mi conviene fare (la giustizia in senso assoluto, in Italia, un optional), visto che le due circolari ministeriali, in particolare l'ultima, dell'aprile di quest'anno, interpreta l'articolo 9 nello stesso modo del Questore (o chi per lui) di Brindisi. C' una possibilit concreta per ottenere questa benedetta carta di soggiorno, oppure sarebbe meglio lasciar perdere e risparmiare i soldi che dovr dare all'avvocato?

(...)

Grazie. Con amicizia, Iside Gjergji.

 

P.S. Mi arrivano tutte le sue comunicazioni perch collaboro con l'Osservatorio Provinciale di Lecce (OPI, con direttore scientifico Prof. Luigi Perrone. E' stato lui a consigliarmi di scriverle.)

 

 

-------------

 

 

Cara Iside,

quando leggo messaggi come il Suo mi viene da piangere. Questo paese e' totalmente privo di intelligenza.

 

E' ovvio che Lei ha ragione. La norma e' gia' scritta male (sul mio sito puo' trovare traccia di tutti i tentativi fatti - invano - per farla specificare in modo univoco). Con le due circolari recenti, poi, e' stata data, in modo del tutto arbitrario, l'interpretazione piu' restrittiva.

 

A mio parere (ma non sono un giurista) Lei potrebbe benissmo vincere un ricorso. La legge parla di un permesso che "consente" un numero indeterminato di rinnovi, non che "rende obbligatorio" il rinnovo. Per di piu', non e' specificato che la titolarita' debba riguardare l'intero periodo di cinque anni. C'e' una bellissima virgola che separa le due condizioni:

 

"1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato."

 

Un giudice intelligente farebbe piazza pulita delle due circolari.

 

Per di piu', la presunta interruzione del periodo utile associata alla modifica del titolo di soggiorno da "lavoro subordinato" a "iscrizione nelle liste di collocamento" e' associata ad un arbitrio dell'amministrazione: nella legge non e' definito il permesso per "iscrizione nelle liste di collocamento". E' come se, di fronte al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, l'amministrazione decidesse, di sua iniziativa, che non sono cittadini quelli cui viene imposto, dalla stessa amministrazione, di portare - che so io - una stella gialla sul vestito...

 

La stimolo quindi a fare ricorso (spero di non darLe uno stimolo sbagliato). Immagino che Lei conosca avvocati in grado di patrocinarlo nel modo migliore. Se cosi' non fosse, faremo un po' di tam-tam con l'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione).

(...)

sergio