Date: 1:12 PM 1/16/02 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl 795; sentenza minori; direttive europee

 

Cari amici,

il dibattito sul ddl 795 in Commissione affari costituzionali in Senato non e' ripreso ieri. Potrebbe essere ripreso nella seduta di stamattina (era all'ordine del giorno).

 

Vi giro un messaggio molto importante dell'Avv. Di Muro, relativo a una sentenza della Corte d'Appello di Bari, con cui si autorizza il soggiorno di uno straniero in posizione illegale, a tutela dello sviluppo del figlio minore.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

p.s.: vi segnalo, alla pagina http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/gennaio/disc.-pap.-ammiss.-altri.html un documento importante per la politica europea di immigrazione: il discussion-paper preparato dalla Commisisone sui contenuti da dare alle proposte di direttive su ingresso e soggiorno per motivi diversi da quelli gia' esaminati (lavoro, asilo, famiglia). La cosa e' di rilievo sia per la posizione di certe categorie (es.: studenti), sia perche' in una di queste direttive dovrebbero essere contemplate le possibilita' di ingresso per ricerca di lavoro.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

 

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Cari amici,

 

In allegato alla presente, vi inviamo, nel testo integrale, una recentissima

pronuncia della Corte di appello di Bari, che riteniamo di estremo interesse

per quanti hanno a cuore la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri,

anche irregolari, e in particolare dei bambini.

 

Ai fini di una migliore comprensione, riassumiamo brevemente i fatti.

 

Il sig. F. R. un rom di origine jugoslava. In occasione della guerra

civile balcanica, con la propria moglie, fa ingresso clandestino in Italia,

ove tuttora risiede irregolarmente da circa dieci anni.

Dopo breve tempo dallingresso nel Paese, Il sig. F. R. e sua moglie hanno

un figlio, il piccolo A.R., che nasce a Bari nel 1993.

A pochi mesi dalla nascita di A.R., la moglie del sig. F.R. abbandona la

famiglia. F. R. resta, cos, da solo ad occuparsi del figlio.

Il sig. F. R, malgrado la condizione di soggiorno irregolare, un padre

premuroso ed amorevole; si prende cura del figlio e, nonostante la

preoccupazione di essere identificato ed espulso dallo Stato,  lo avvia alla

frequenza scolastica.

Sta di fatto che, il 20 aprile 2001, il Prefetto di Bari decreta l

espulsione di F.R., intimandogli lallontanamento dallo Stato entro 15

giorni.

Il decreto di espulsione viene tempestivamente impugnato dal sig. F.R.

innanzi al Tribunale ordinario di Bari. Contestualmente, F.R., con l

assistenza dei sottoscritti difensori, si rivolge anche al Tribunale per i

minorenni di Bari, al fine di essere autorizzato a permanere nello Stato per

il benessere del figlio.

Tale seconda iniziativa traeva fondamento dalla disposizione di cui allart.

31 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico Immigrazione) che, per

comodit, riportiamo integralmente:

Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi attinenti allo sviluppo

psicofisico e tenuto conto dellet e delle condizioni di salute del minore

che si trova in territorio italiano, pu autorizzare lingresso o la

permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in

deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.

La tesi della difesa era: lesecuzione del provvedimento di espulsione di

F.R. avrebbe comportato grave pregiudizio allo sviluppo psicofisico di A.R.;

sia nellipotesi in cui il piccolo fosse rimasto in Italia, separandosi dal

padre, sia nel caso in cui lo avesse seguito in Jugoslavia, interrompendo la

frequenza scolastica e perdendo la rete di relazioni sviluppata nel nostro

Paese.

Peraltro, come da noi ampiamente evidenziato negli atti di causa, il piccolo

A.R. era non solo nato, ma soprattutto sempre vissuto in Italia; egli non

aveva mai visto la Jugoslavia, n aveva in quel paese alcun legame o punto

di riferimento. Sicch, leventuale partenza dallItalia alla volta del

Paese dorigine del padre non sarebbe stato per lui un rimpatrio, ma,

sostanzialmente, un esilio.

Con provvedimento del 6 agosto 2001 il Tribunale per i minorenni di Bari

rigettava la richiesta di autorizzazione del sig. F.R. al soggiorno nello

Stato, sulla base di una considerazione soltanto parziale dei motivi di

ricorso e di una lettura restrittiva delle norme applicabili.

La decisione veniva prontamente impugnata innanzi alla locale Corte di

appello.

Nel frattempo, il Tribunale ordinario di Bari, investito del ricorso avverso

lespulsione, sospendeva il procedimento innanzi a s, nonch lefficacia

del decreto del Prefetto, in attesa delle determinazioni definitive della

Corte dappello sul procedimento connesso.

Con provvedimento depositato in data 31-12-2001, la Corte dappello ha

annullato la decisione del Tribunale per i minorenni, e autorizzato la

permanenza del sig. F.R. nel territorio dello Stato, nellinteresse del

figlio A.R., fino al compimento del diciottesimo anno di et di quest

ultimo.

 

La decisione della Corte di sicuro interesse perch, nellesclusivo

interesse di un bambino e del suo futuro, risolve un dramma familiare,

evitando lespulsione di un genitore straniero pur entrato nel paese in modo

irregolare; ma soprattutto perch, con rigorosa argomentazione giuridica,

restituisce effettivit e vita alle disposizioni costituzionali ed

internazionali concernenti i diritti dei fanciulli. Disposizioni, queste

ultime, troppo spesso relegate al vacuo ruolo di mere affermazioni di

principio, e da cui invece la Corte di appello di Bari ha tratto la forza

necessaria per privilegiare, fra le diverse interpretazioni possibili dell

istituto dellautorizzazione al soggiorno di cui allart. 31 comma 3 T.U.

Immigrazione, quella improntata alla pi coerente e rigorosa tutela dei

diritti fondamentali dei bambini.

La cultura della tutela dei bambini ha fatto, con la decisone della Corte,

un significativo passo in avanti. Da oggi i bambini (tutti i bambini, siano

essi italiani o stranieri) sono un po pi protetti ed uguali.

            avv. Antonio Di Muro                         avv. Tiziana Sangiovanni

            (antodimuro@tin.it)

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CORTE DI APPELLO DI BARI, sez. Minorile Civile, 31 dicembre 2001 (decreto),

Pres. dott. Aldo DInnella, Rel. dott.ssa. Emma Mininni R.F e R.A. (avv.ti

Antonio Di Muro e Tiziana Sangiovanni)

 

Minori figlio minorenne di padre straniero irregolarmente soggiornante in

Italia autorizzazione del genitore alla permanenza in Italia per gravi

motivi attinenti allo sviluppo psicofisico del figlio valutazione della

gravit dei motivi riferimento ai principi costituzionali ed al criterio

del superiore interesse del fanciullo di cui alla Convenzione di New York

del 20.11.1989 necessit.

(artt. 28, comma 3 e 31, comma 3 D. Lgs. N. 286/1998; art 3, comma 1

Convenzione di New York del 20.11.1989)

 

 

La Corte di Appello di Bari - Sezione Minorile Civile - composta dai

Magistrati:

 

1) Dott. Aldo DInnella                    Presidente

2)         Vito Scalera                   Consigliere

3)         Emma Mininni                   Consigliere rel.

4)         Enrica Storelli                Comp. Esp. Priv.

5)         Nicola Latrofa                 Comp. Esp. Priv.

Ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile in grado di appello per autorizzazione permanenza in

Italia, iscritta nel ruolo generale degli affari civili in camera di

consiglio sotto il numero dordine 2199 dellanno 2001 su ricorso

PROPOSTO DA

 R. F. e R. A., elett.te dom.ti in Bari presso lo studio dellavv. Antonio

Di Muro (Via Imbriani 48), dal quale sono rappr. e

difesi;---------------------------------------RICORRENTI-----------

AVVERSO

il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bari n. 844/2001 che rigettava

la richiesta di permanenza in Italia dei

ricorrenti.-----------------------------------------------------------------

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Con lintervento del Procuratore Generale nella persona del dott. Saverio

Nunziante.-------

LA CORTE

Visto il reclamo depositato in data 11.9.2001 da R. F. nato a Podgorica in

Montenegro il 17.4.1968 e dal di lui figlio minorenne R. A., nato a Bari il

14.8.1993, rappresentato dal padre legalmente esercente la patria potest,

avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di bari 1-6.8.2001

comunicato il 3.9.2001, con cui veniva rigettato il ricorso inerente la

richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia avanzata da R. F., ai

sensi dellart. 31 comma 3 D.lgs. n. 286/98 (T.U. Immigrazione) per motivi

attinenti allo sviluppo psicofisico del figlio A.;

considerato che, con detto reclamo, gli istanti chiedevano alladita Corte

di riformare il provvedimento impugnato e di accogliere la domanda formulata

in primo grado, lamentando che la decisione di rigetto adottata dal

Tribunale era fondata su una motivazione sommaria e poco persuasiva;

che, in particolare, i reclamanti contestavano la omessa considerazione di

tutte le ragioni della domanda, il mancato apprezzamento della obiettiva

gravit dei motivi attinenti allo sviluppo psicofisico del minore, la

violazione e falsa applicazione dellart. 31 comma 3 D.Lgs. n. 286/98;

acquisto il parere del P.G.;

ritenuto che le censure sono fondate in quanto le argomentazioni del

Tribunale partono da una parziale lettura della situazione di fatto dedotta

e sono sorrette da una interpretazione restrittiva della normativa vigente;

rilevato, infatti, che il primo Giudice ha limitato la propria analisi al

rappresentato pericolo di interruzione del percorso scolastico di A. e del

connesso processo di socializzazione, senza considerare che, come era stato

sottolineato in ricorso, il piccolo A. nato e vive in Italia da otto anni,

dove ha sviluppato tutti i suoi interessi e le relazioni affettive, mentre

non si mai recato in Iugoslavia (terra di origine del padre) n ha in quel

paese alcun punto di riferimento o legame neppure giuridico;

che tale premessa ha falsato il ragionamento del Tribunale, inducendolo a

concludere di non poter ravvisare lipotesi prevista dallart. 31 D. l. vo

invocato, poich, per un verso, non erano state richiamate esigenze di

salute del minore e, per altro verso, il requisito dei gravi motivi

connessi con lo sviluppo psicofisico del minore stesso non pu essere

integrato dal pregiudizio ex se dalla recisione dei rapporti di vita dal

medesimo consolidati in Italia, in quanto cos facendo si accorderebbe una

generalizzata tutela per il solo fatto che un minore debba far rientro in

madre Patria;

ritenute che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le ragioni

poste a base della domanda dei R. sono obiettivamente serie e perfezionano

i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore costituenti

la condizione di applicabilit dellart. 31 comma 3 T.U. Immigrazione;

che, infatti, il piccolo A. nato in Italia, a Bari il 14.8.1993 e tre mesi

dopo la nascita stato abbandonato dalla madre, per cui stato allevato

nel nostro paese esclusivamente dal padre il quale, pur nella condizione di

clandestinit, gli ha prestato cure ed affetto, facendo fronte ai bisogni

del figlio nei limiti delle sue possibilit ed avviandolo persino alla

frequenza scolastica presso la scuola materna ed, attualmente, presso quella

elementare, nonostante il rischio di essere identificato ed attinto da

decreto di espulsione;

che il bambino, sentito dal giudice e dallassistente sociale, senza la

presenza del padre n di altri, apparso felice, sereno ed ottimamente

inserito, ma soprattutto contento di poter andare a scuola;

che, in tale situazione, appare evidente il rischio di pregiudizio al sano

sviluppo psicofisico del piccolo A., in caso di mancata autorizzazione alla

permanenza del padre in Italia, poich il bambino sarebbe esposto o al

trauma di essere sradicato dal contesto italiano in cui sempre vissuto per

inserirsi in uno a lui sconosciuto subendo un sostanziale esilio, oppure a

quello altrettanto grave di dover separare la propria vita da quella del

padre e rimanere in Italia senza le cure della propria famiglia;

che siffatta conclusione consentita non solo dal dato testuale della norma

contenente una previsione assai ampia, ma anche da quello teleologico e

sistematico;

che, infatti, pacificamente, criteri guida per la interpretazione degli

istituti e delle norme finalizzate alla protezione dei minori devono essere

quelli dettati dalla Costituzione e dalle fonti di diritto internazionale,

quali la Convenzione sui diritti dellinfanzia stipulata in New York il

20.11.1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/91)

secondo cui in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscono

da istituzioni di assistenza sociale o organi legislativi, linteresse

superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione

(art. 3 comma 1);

che, daltra parte, proprio il Testo unico sullImmigrazione, allart. 28

comma 3, richiama tale norma ed il superiore interesse del fanciullo come

imprescindibile parametro di valutazione per tutti i  procedimenti

giurisdizionali concernenti i minori e relativi alla materia in oggetto, il

tutto nellambito di una condivisa adesione ai principi affermati dalla

Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo, adottata dallassemblea

generale il 20.11.1959

                                                            p.q.m.

accoglie il reclamo e, per leffetto, in riforma del provvedimento

impugnato, visto e applicato lart. 31 comma 3, D. l.vo n.286/98, autorizza,

nelliteresse del figlio minore R. A., la permanenza sul territorio dello

Stato italiano di R. F. (padre, unico esercente la patria potest sul

piccolo) fino al raggiungimento del diciottesimo anno di et di A.

Manda alla cancelleria per le previste comunicazioni

Cos deciso in Bari il 30.11.2001

f.to Emma Mininni

f.to Aldo DInnella

(depositato il 31 dicembre 2001)