Date: 1:12 PM 1/16/02 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl 795; sentenza minori; direttive
europee
Cari amici,
il dibattito sul ddl 795 in Commissione affari
costituzionali in Senato non e' ripreso ieri. Potrebbe essere ripreso nella
seduta di stamattina (era all'ordine del giorno).
Vi giro un messaggio molto importante
dell'Avv. Di Muro, relativo a una sentenza della Corte d'Appello di Bari, con
cui si autorizza il soggiorno di uno straniero in posizione illegale, a tutela
dello sviluppo del figlio minore.
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: vi segnalo, alla pagina
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/gennaio/disc.-pap.-ammiss.-altri.html
un documento importante per la politica europea di immigrazione: il
discussion-paper preparato dalla Commisisone sui contenuti da dare alle
proposte di direttive su ingresso e soggiorno per motivi diversi da quelli gia'
esaminati (lavoro, asilo, famiglia). La cosa e' di rilievo sia per la posizione
di certe categorie (es.: studenti), sia perche' in una di queste direttive
dovrebbero essere contemplate le possibilita' di ingresso per ricerca di
lavoro.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Cari amici,
In allegato alla presente, vi inviamo, nel
testo integrale, una recentissima
pronuncia della Corte di appello di Bari, che
riteniamo di estremo interesse
per quanti hanno a cuore la tutela dei diritti
fondamentali degli stranieri,
anche irregolari, e in particolare dei
bambini.
Ai fini di una migliore comprensione,
riassumiamo brevemente i fatti.
Il sig. F. R. un rom di origine jugoslava.
In occasione della guerra
civile balcanica, con la propria moglie, fa
ingresso clandestino in Italia,
ove tuttora risiede irregolarmente da
circa dieci anni.
Dopo breve tempo dallingresso nel Paese, Il
sig. F. R. e sua moglie hanno
un figlio, il piccolo A.R., che nasce a Bari
nel 1993.
A pochi mesi dalla nascita di A.R., la moglie
del sig. F.R. abbandona la
famiglia. F. R. resta, cos, da solo ad
occuparsi del figlio.
Il sig. F. R, malgrado la condizione di
soggiorno irregolare, un padre
premuroso ed amorevole; si prende cura del
figlio e, nonostante la
preoccupazione di essere identificato ed
espulso dallo Stato, lo avvia alla
frequenza scolastica.
Sta di fatto che, il 20 aprile 2001, il
Prefetto di Bari decreta l
espulsione di F.R., intimandogli
lallontanamento dallo Stato entro 15
giorni.
Il decreto di espulsione viene tempestivamente
impugnato dal sig. F.R.
innanzi al Tribunale ordinario di Bari.
Contestualmente, F.R., con l
assistenza dei sottoscritti difensori, si
rivolge anche al Tribunale per i
minorenni di Bari, al fine di essere
autorizzato a permanere nello Stato per
il benessere del figlio.
Tale seconda iniziativa traeva fondamento
dalla disposizione di cui allart.
31 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico
Immigrazione) che, per
comodit, riportiamo integralmente:
Il Tribunale per i minorenni, per gravi
motivi attinenti allo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dellet e delle
condizioni di salute del minore
che si trova in territorio italiano, pu
autorizzare lingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di
tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni del presente
testo unico.
La tesi della difesa era: lesecuzione del
provvedimento di espulsione di
F.R. avrebbe comportato grave pregiudizio allo
sviluppo psicofisico di A.R.;
sia nellipotesi in cui il piccolo fosse
rimasto in Italia, separandosi dal
padre, sia nel caso in cui lo avesse seguito
in Jugoslavia, interrompendo la
frequenza scolastica e perdendo la rete di
relazioni sviluppata nel nostro
Paese.
Peraltro, come da noi ampiamente evidenziato
negli atti di causa, il piccolo
A.R. era non solo nato, ma soprattutto sempre
vissuto in Italia; egli non
aveva mai visto la Jugoslavia, n aveva in
quel paese alcun legame o punto
di riferimento. Sicch, leventuale partenza
dallItalia alla volta del
Paese dorigine del padre non sarebbe stato
per lui un rimpatrio, ma,
sostanzialmente, un esilio.
Con provvedimento del 6 agosto 2001 il
Tribunale per i minorenni di Bari
rigettava la richiesta di autorizzazione del
sig. F.R. al soggiorno nello
Stato, sulla base di una considerazione
soltanto parziale dei motivi di
ricorso e di una lettura restrittiva delle
norme applicabili.
La decisione veniva prontamente impugnata
innanzi alla locale Corte di
appello.
Nel frattempo, il Tribunale ordinario di Bari,
investito del ricorso avverso
lespulsione, sospendeva il procedimento
innanzi a s, nonch lefficacia
del decreto del Prefetto, in attesa delle
determinazioni definitive della
Corte dappello sul procedimento connesso.
Con provvedimento depositato in data
31-12-2001, la Corte dappello ha
annullato la decisione del Tribunale per i
minorenni, e autorizzato la
permanenza del sig. F.R. nel territorio dello
Stato, nellinteresse del
figlio A.R., fino al compimento del
diciottesimo anno di et di quest
ultimo.
La decisione della Corte di sicuro interesse
perch, nellesclusivo
interesse di un bambino e del suo futuro,
risolve un dramma familiare,
evitando lespulsione di un genitore straniero
pur entrato nel paese in modo
irregolare; ma soprattutto perch, con
rigorosa argomentazione giuridica,
restituisce effettivit e vita alle
disposizioni costituzionali ed
internazionali concernenti i diritti dei
fanciulli. Disposizioni, queste
ultime, troppo spesso relegate al vacuo ruolo
di mere affermazioni di
principio, e da cui invece la Corte di appello
di Bari ha tratto la forza
necessaria per privilegiare, fra le diverse
interpretazioni possibili dell
istituto dellautorizzazione al soggiorno di
cui allart. 31 comma 3 T.U.
Immigrazione, quella improntata alla pi
coerente e rigorosa tutela dei
diritti fondamentali dei bambini.
La cultura della tutela dei bambini ha fatto,
con la decisone della Corte,
un significativo passo in avanti. Da oggi i
bambini (tutti i bambini, siano
essi italiani o stranieri) sono un po pi
protetti ed uguali.
avv.
Antonio Di Muro avv.
Tiziana Sangiovanni
(antodimuro@tin.it)
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CORTE DI APPELLO DI BARI, sez. Minorile
Civile, 31 dicembre 2001 (decreto),
Pres. dott. Aldo DInnella, Rel. dott.ssa.
Emma Mininni R.F e R.A. (avv.ti
Antonio Di Muro e Tiziana Sangiovanni)
Minori figlio minorenne di padre straniero
irregolarmente soggiornante in
Italia autorizzazione del genitore alla
permanenza in Italia per gravi
motivi attinenti allo sviluppo psicofisico del
figlio valutazione della
gravit dei motivi riferimento ai principi
costituzionali ed al criterio
del superiore interesse del fanciullo di cui
alla Convenzione di New York
del 20.11.1989 necessit.
(artt. 28, comma 3 e 31, comma 3 D. Lgs. N.
286/1998; art 3, comma 1
Convenzione di New York del 20.11.1989)
La Corte di Appello di Bari - Sezione Minorile
Civile - composta dai
Magistrati:
1) Dott. Aldo DInnella
Presidente
2)
Vito Scalera
Consigliere
3)
Emma Mininni
Consigliere rel.
4)
Enrica Storelli
Comp. Esp. Priv.
5)
Nicola Latrofa
Comp. Esp. Priv.
Ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile in grado di appello per
autorizzazione permanenza in
Italia, iscritta nel ruolo generale degli
affari civili in camera di
consiglio sotto il numero dordine 2199
dellanno 2001 su ricorso
PROPOSTO DA
R. F. e R. A., elett.te dom.ti in Bari presso lo studio
dellavv. Antonio
Di Muro (Via Imbriani 48), dal quale sono
rappr. e
difesi;---------------------------------------RICORRENTI-----------
AVVERSO
il decreto del Tribunale per i Minorenni di
Bari n. 844/2001 che rigettava
la richiesta di permanenza in Italia dei
ricorrenti.-----------------------------------------------------------------
--------
Con lintervento del Procuratore Generale
nella persona del dott. Saverio
Nunziante.-------
LA CORTE
Visto il reclamo depositato in data 11.9.2001
da R. F. nato a Podgorica in
Montenegro il 17.4.1968 e dal di lui figlio
minorenne R. A., nato a Bari il
14.8.1993, rappresentato dal padre legalmente
esercente la patria potest,
avverso il decreto emesso dal Tribunale per i
Minorenni di bari 1-6.8.2001
comunicato il 3.9.2001, con cui veniva
rigettato il ricorso inerente la
richiesta di autorizzazione alla permanenza in
Italia avanzata da R. F., ai
sensi dellart. 31 comma 3 D.lgs. n. 286/98
(T.U. Immigrazione) per motivi
attinenti allo sviluppo psicofisico del figlio
A.;
considerato che, con detto reclamo, gli
istanti chiedevano alladita Corte
di riformare il provvedimento impugnato e di
accogliere la domanda formulata
in primo grado, lamentando che la decisione di
rigetto adottata dal
Tribunale era fondata su una motivazione
sommaria e poco persuasiva;
che, in particolare, i reclamanti contestavano
la omessa considerazione di
tutte le ragioni della domanda, il mancato
apprezzamento della obiettiva
gravit dei motivi attinenti allo sviluppo
psicofisico del minore, la
violazione e falsa applicazione dellart. 31
comma 3 D.Lgs. n. 286/98;
acquisto il parere del P.G.;
ritenuto che le censure sono fondate in quanto
le argomentazioni del
Tribunale partono da una parziale lettura
della situazione di fatto dedotta
e sono sorrette da una interpretazione
restrittiva della normativa vigente;
rilevato, infatti, che il primo Giudice ha
limitato la propria analisi al
rappresentato pericolo di interruzione del
percorso scolastico di A. e del
connesso processo di socializzazione, senza
considerare che, come era stato
sottolineato in ricorso, il piccolo A. nato
e vive in Italia da otto anni,
dove ha sviluppato tutti i suoi interessi e le
relazioni affettive, mentre
non si mai recato in Iugoslavia (terra di
origine del padre) n ha in quel
paese alcun punto di riferimento o legame
neppure giuridico;
che tale premessa ha falsato il ragionamento
del Tribunale, inducendolo a
concludere di non poter ravvisare lipotesi
prevista dallart. 31 D. l. vo
invocato, poich, per un verso, non erano
state richiamate esigenze di
salute del minore e, per altro verso, il
requisito dei gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico del
minore stesso non pu essere
integrato dal pregiudizio ex se dalla
recisione dei rapporti di vita dal
medesimo consolidati in Italia, in quanto cos
facendo si accorderebbe una
generalizzata tutela per il solo fatto che un
minore debba far rientro in
madre Patria;
ritenute che, contrariamente a quanto
sostenuto dal Tribunale, le ragioni
poste a base della domanda dei R. sono
obiettivamente serie e perfezionano
i gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico del minore costituenti
la condizione di applicabilit dellart. 31
comma 3 T.U. Immigrazione;
che, infatti, il piccolo A. nato in Italia,
a Bari il 14.8.1993 e tre mesi
dopo la nascita stato abbandonato dalla
madre, per cui stato allevato
nel nostro paese esclusivamente dal padre il
quale, pur nella condizione di
clandestinit, gli ha prestato cure ed
affetto, facendo fronte ai bisogni
del figlio nei limiti delle sue possibilit ed
avviandolo persino alla
frequenza scolastica presso la scuola materna
ed, attualmente, presso quella
elementare, nonostante il rischio di essere
identificato ed attinto da
decreto di espulsione;
che il bambino, sentito dal giudice e
dallassistente sociale, senza la
presenza del padre n di altri, apparso
felice, sereno ed ottimamente
inserito, ma soprattutto contento di poter
andare a scuola;
che, in tale situazione, appare evidente il
rischio di pregiudizio al sano
sviluppo psicofisico del piccolo A., in caso
di mancata autorizzazione alla
permanenza del padre in Italia, poich il bambino
sarebbe esposto o al
trauma di essere sradicato dal contesto
italiano in cui sempre vissuto per
inserirsi in uno a lui sconosciuto subendo un
sostanziale esilio, oppure a
quello altrettanto grave di dover separare la
propria vita da quella del
padre e rimanere in Italia senza le cure della
propria famiglia;
che siffatta conclusione consentita non solo
dal dato testuale della norma
contenente una previsione assai ampia, ma
anche da quello teleologico e
sistematico;
che, infatti, pacificamente, criteri guida per
la interpretazione degli
istituti e delle norme finalizzate alla
protezione dei minori devono essere
quelli dettati dalla Costituzione e dalle
fonti di diritto internazionale,
quali la Convenzione sui diritti dellinfanzia
stipulata in New York il
20.11.1989 (ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge n. 176/91)
secondo cui in tutte le decisioni riguardanti
i fanciulli che scaturiscono
da istituzioni di assistenza sociale o organi
legislativi, linteresse
superiore del fanciullo deve costituire
oggetto di primaria considerazione
(art. 3 comma 1);
che, daltra parte, proprio il Testo unico
sullImmigrazione, allart. 28
comma 3, richiama tale norma ed il superiore
interesse del fanciullo come
imprescindibile parametro di valutazione per
tutti i procedimenti
giurisdizionali concernenti i minori e
relativi alla materia in oggetto, il
tutto nellambito di una condivisa adesione ai
principi affermati dalla
Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo,
adottata dallassemblea
generale il 20.11.1959
p.q.m.
accoglie il reclamo e, per leffetto, in
riforma del provvedimento
impugnato, visto e applicato lart. 31 comma
3, D. l.vo n.286/98, autorizza,
nelliteresse del figlio minore R. A., la
permanenza sul territorio dello
Stato italiano di R. F. (padre, unico
esercente la patria potest sul
piccolo) fino al raggiungimento del
diciottesimo anno di et di A.
Manda alla cancelleria per le previste
comunicazioni
Cos deciso in Bari il 30.11.2001
f.to Emma Mininni
f.to Aldo DInnella
(depositato il 31 dicembre 2001)