Date: 10:47 AM 2/8/02 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: emendamento regolarizzazione

 

Cari amici,

ecco l'emendamento sulla regolarizzazione delle colf presentato dal Governo. Alla pagina di http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/febbraio/ del mio sito troverete i resoconti delle ultime sedute della Commisisone affari costituzionali del Senato.

 

A parte tutte le considerazioni che si possono fare sul tema, osservo come il Governo si inventi un permesso di soggiorno ad hoc, quanto a durata (un anno, a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro possa essere a tempo indeterminato) e a condizioni per il rinnovo (la continuazione del rapporto).

 

Un pronostico: trecentomila "colf"; anni per la verifica della ricevibilita'; pratiche pendenti sanate dalla prossima riforma della legge sull'immigrazione.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

 

25.0.100

IL GOVERNO

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque, in periodo precedente il 1 gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo al lavoro domestico o, comunque, ad attivit di assistenza a componenti della famiglia, pu denunciare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo.

 

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilit:

a) le generalit del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalit di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione di emersione allegata:

a) attestato di pagamento di un contributo forfetario, imputato alla posizione contributiva del prestatore d'opera, nella misura pari all'importo previsto per tre mesi per il rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis con il prestatore d'opera nei termini di cui al comma 5.

4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per territorio, verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se data prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione contributiva della manodopera occupata.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.

6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi precedenti, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1 gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenti una dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicit, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, punito, solo per questo, solo con la pena da due a nove mesi di reclusione.