Date: 10:47 AM 2/8/02 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: emendamento regolarizzazione
Cari amici,
ecco l'emendamento sulla regolarizzazione
delle colf presentato dal Governo. Alla pagina di
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/febbraio/ del mio
sito troverete i resoconti delle ultime sedute della Commisisone affari
costituzionali del Senato.
A parte tutte le considerazioni che si possono
fare sul tema, osservo come il Governo si inventi un permesso di soggiorno ad
hoc, quanto a durata (un anno, a prescindere dal fatto che il rapporto di
lavoro possa essere a tempo indeterminato) e a condizioni per il rinnovo (la
continuazione del rapporto).
Un pronostico: trecentomila "colf";
anni per la verifica della ricevibilita'; pratiche pendenti sanate dalla
prossima riforma della legge sull'immigrazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
25.0.100
IL GOVERNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 25-bis
(Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare)
1. Chiunque, in periodo precedente il 1
gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle
proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo al lavoro
domestico o, comunque, ad attivit di assistenza a componenti della famiglia,
pu denunciare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura,
ufficio territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione
di emersione nelle forme previste dal presente articolo.
2. La dichiarazione di emersione contiene a
pena di inammissibilit:
a) le generalit del datore di lavoro, ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit
della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalit e della
nazionalit dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle
modalit di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta,
in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilit, alla
dichiarazione di emersione allegata:
a) attestato di pagamento di un contributo
forfetario, imputato alla posizione contributiva del prestatore d'opera, nella
misura pari all'importo previsto per tre mesi per il rapporto di lavoro
dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare il contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis con il prestatore d'opera nei termini di
cui al comma 5.
4. Nei venti giorni successivi alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio
territoriale di Governo competente per territorio, verifica l'ammissibilit e
la ricevibilit della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di
lavoro un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi
periodi, se data prova della continuazione del rapporto e della regolarit
della posizione contributiva della manodopera occupata.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le
parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di
soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata
stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di
soggiorno.
6. I datori di lavoro che presentano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi precedenti,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1 gennaio
2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati
nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina con proprio decreto le modalit di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera
extracomunitari nei confronti dei quali sia intervenuta una sentenza di condanna,
anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione
Europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del Codice di
procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono
comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenti una dichiarazione di
emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non
veridicit, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della
presente legge, punito, solo per questo, solo con la pena da due a nove mesi
di reclusione.