Date: 3:33 PM 2/14/02 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl 795; proposta di direttiva
vittime di tratta; banca
Cari amici,
vi mando il testo del nuovo articolo 10 del
ddl 795, cosi' come approvato nella seduta della Commisisone del 12 febbraio.
Il resoconto della seduta e' alla pagina di febbraio 2002 del mio sito, oltre
che, ovviamente, sul sito del Senato.
Alla stessa pagina del mio sito potrete
trovare il testo della proposta di direttiva sul permesso di breve durata per
le vittime di tratta. Questo ed altri documenti relativi alla politica europea
possono essere trovati sulla "Banca dati" curata da Chiara Favilli,
sul sito http://www.ucodep.org. La banca dati e' ancora in fase di costruzione,
ma dovrebbe rappresentare in breve un contributo prezioso al reperimento delle
informazioni utili in materia.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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10.11 (nuovo testo)
IL GOVERNO
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10.
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca pi
grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15.000 per
ogni persona.";
b) il comma 3 sostituito dal seguente:
"3. Chiunque, al fine di trarre profitto
anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non cittadino o non ha titolo di residenza permanente, punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni
persona. La stessa pena si applica quando il fatto commesso in concorso di
tre o pi persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono
aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua
incolumit;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza la
persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono
compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale, si applica la pena della reclusione da
cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Per le aggravanti di cui ai commi
3-bis, 3-ter non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con
eventuali circostanze attenuanti concorrenti.
3-quinquies. Alle persone condannate per i
fatti di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter si applicano e disposizioni dell'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.";
d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di
cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico
di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme
restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono
essere utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis
possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle
navi della Marina militare nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave
senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalit di intervento delle
navi della Marina militare sono stabilite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno e della difesa. Con lo stesso decreto sono definite le
modalit di raccordo alle attivit svolte dalle altre unit navali in servizio
di polizia, sentite le altre amministrazioni interessate.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi
9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili anche per i controlli
concernenti il traffico aereo.".