Date: 3:33 PM 2/14/02 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl 795; proposta di direttiva vittime di tratta; banca

 

Cari amici,

vi mando il testo del nuovo articolo 10 del ddl 795, cosi' come approvato nella seduta della Commisisone del 12 febbraio. Il resoconto della seduta e' alla pagina di febbraio 2002 del mio sito, oltre che, ovviamente, sul sito del Senato.

 

Alla stessa pagina del mio sito potrete trovare il testo della proposta di direttiva sul permesso di breve durata per le vittime di tratta. Questo ed altri documenti relativi alla politica europea possono essere trovati sulla "Banca dati" curata da Chiara Favilli, sul sito http://www.ucodep.org. La banca dati e' ancora in fase di costruzione, ma dovrebbe rappresentare in breve un contributo prezioso al reperimento delle informazioni utili in materia.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

 

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10.11 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15.000 per ogni persona.";

b) il comma 3 sostituito dal seguente:

"3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadino o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto commesso in concorso di tre o pi persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Per le aggravanti di cui ai commi 3-bis, 3-ter non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

3-quinquies. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter si applicano e disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.";

d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi della Marina militare nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina militare sono stabilite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno e della difesa. Con lo stesso decreto sono definite le modalit di raccordo alle attivit svolte dalle altre unit navali in servizio di polizia, sentite le altre amministrazioni interessate.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili anche per i controlli concernenti il traffico aereo.".