Date: 11:43 AM 2/20/02 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl 795

 

Cari amici,

l'approvazione del ddl 795 da parte del Senato e' prevista per domani.

Vi mando il testo, modificato dal Governo, dell'emendamento sulla regolarizzazione delle colf.

 

Il comma 4 e' stato riscritto rendendo ancora piu' evidente, con l'istituzione di un apposito registro dei rapporti di lavoro regolarizzati, la volonta' di trattare, in sede di rinnovo e di utilizzazione, i permessi rilasciati in base al provvedimento come permessi di serie B.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

p.s.: alla pagina http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/febbraio/ troverete una dichiarazione inviata dal Dott. Zerbino in rappresentanza dell'Ass. Medici Contro la Tortura alla DG Servizi Civili - Div. Profughi e alla DG Pubblica

Sicurezza del Ministero dell'Interno. Riguarda la questione del respingimento di richiedenti asilo kurdi.

 

 

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25.0.200 (testo corretto)

 

Il Governo

 

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

 

"Art. 25-bis.

 

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

 

1. Chiunque, in periodo precedente il 1 gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivit di assistenza diretta a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al periodo precedente limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

 

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilit:

 

a) le generalit del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;

 

b) l'indicazione delle generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;

 

c) l'indicazione della tipologia e delle modalit di impiego;

 

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

 

3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione di emersione allegata:

 

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o di interessi;

 

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per territorio, verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se data prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui riferita la denuncia.

 

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.

 

6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi precedenti, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1 gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalit di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a) nonch le modalit per la successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore interessato. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

 

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

 

8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicit, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, punito, solo per questo, con la pena da due a nove mesi di reclusione".