Date: 11:43 AM 2/20/02 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl 795
Cari amici,
l'approvazione del ddl 795 da parte del Senato
e' prevista per domani.
Vi mando il testo, modificato dal Governo,
dell'emendamento sulla regolarizzazione delle colf.
Il comma 4 e' stato riscritto rendendo ancora
piu' evidente, con l'istituzione di un apposito registro dei rapporti di lavoro
regolarizzati, la volonta' di trattare, in sede di rinnovo e di utilizzazione,
i permessi rilasciati in base al provvedimento come permessi di serie B.
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: alla pagina
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/febbraio/ troverete
una dichiarazione inviata dal Dott. Zerbino in rappresentanza dell'Ass. Medici
Contro la Tortura alla DG Servizi Civili - Div. Profughi e alla DG Pubblica
Sicurezza del Ministero dell'Interno. Riguarda
la questione del respingimento di richiedenti asilo kurdi.
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25.0.200 (testo corretto)
Il Governo
Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
"Art. 25-bis.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, in periodo precedente il 1
gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle
proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad
attivit di assistenza diretta a componenti della famiglia affetti da patologie
o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro
mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di Governo
competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme
previste dal presente articolo. La denuncia di cui al periodo precedente
limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare
2. La dichiarazione di emersione contiene a
pena di inammissibilit:
a) le generalit del datore di lavoro, ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit
della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalit e della
nazionalit dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle
modalit di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta,
in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilit, alla
dichiarazione di emersione allegata:
a) attestato di pagamento di un contributo
forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o di
interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
previsto dall'articolo 5-bis di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998.
4. Nei venti giorni successivi alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio
territoriale di Governo competente per territorio, verifica l'ammissibilit e
la ricevibilit della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di
lavoro un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi
periodi, se data prova della continuazione del rapporto e della regolarit
della posizione contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato
la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui riferita
la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le
parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di
soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata
stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di
soggiorno.
6. I datori di lavoro che presentano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi precedenti,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1 gennaio
2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati
nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le
modalit di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera
a) nonch le modalit per la successiva imputazione delle stesse alla posizione
contributiva del lavoratore interessato. Il Ministro, con proprio decreto,
determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi
dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati
antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera
extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno
ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva,
pronunciata in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea per uno dei
delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le
disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento
all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione
di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non
veridicit, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della
presente legge, punito, solo per questo, con la pena da due a nove mesi di
reclusione".