Date: 11:59 AM 2/26/02 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl 795: diniego del visto per soggiorni di breve durat

 

Cari amici,

in attesa (del tutto priva di fretta) che venga approvato il ddl 795 dal Senato, vi segnalo un emendamento del Governo approvato nei giorni scorsi dall'Aula, che modifica il comma 2 dell'art. 4 del Testo unico. Stabilisce che il diniego di un visto per soggiorno di breve durata non debba essere motivato. Chiedo ai giuristi se questo di fatto esclude la possibilita' di presentare ricorso contro il diniego.

 

Ecco il comma come modificato dall'emendamento (in grassetto):

 

2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile reisdenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o consolari di altri Stati. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto l'autorit diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quanto riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali, l'inammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorit di frontiera.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio