Date: 11:59 AM 2/26/02 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl 795: diniego del visto per
soggiorni di breve durat
Cari amici,
in attesa (del tutto priva di fretta) che
venga approvato il ddl 795 dal Senato, vi segnalo un emendamento del Governo
approvato nei giorni scorsi dall'Aula, che modifica il comma 2 dell'art. 4 del
Testo unico. Stabilisce che il diniego di un visto per soggiorno di breve
durata non debba essere motivato. Chiedo ai giuristi se questo di fatto esclude
la possibilita' di presentare ricorso contro il diniego.
Ecco il comma come modificato dall'emendamento
(in grassetto):
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di
stabile reisdenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Qualora non sussistano i requisiti
previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto
l'autorit diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In
deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quanto
riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre
alle relative responsabilit penali, l'inammissibilit della domanda. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorit di frontiera.
Cordiali saluti
sergio briguglio