Date: 6:46 PM 2/26/02 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl 795: emendamento alloggi per stranieri

 

Cari amici,

vi segnalo un nuovo emendamento proposto dal Governo in sede di esame del ddl 795. Modifica l'articolo 40 del Testo unico sopprimendone il comma 5 e modificandone il comma 6.

 

L'emendamento riduce le possibilita' (teoriche) dello straniero di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed elimina la possibilita', per le regioni, di concedere fondi per la ristrutturazione di alloggi destinati ad abitazioni per stranieri.

 

Gli stranieri,probabilmente, non se ne accorgeranno neppure. Spero pero' che qualche sindaco del Veneto o della Lombardia cominci a pensare di avere a che fare con compagni di maggioranza imbecilli.

 

Riporto qui sotto il testo dell'emendamento - scritto con i piedi; ma non e' questo il punto essenziale - e il testo dei due commi in questione, cosi' come appaiono oggi.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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21.600

 

Il Governo

 

Al comma 1, nell'articolo 40 richiamato, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

 

"b-bis). Il comma 5 abrogato;

 

 

b-ter). Il comma 6 sostituito dal seguente:

 

 

"6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione"".

 

 

 

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5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro propriet o di cui abbiano la disponibilit legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilit temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi cos strutturati effettuata sulla base dei criteri e delle modalit previsti dalla legge regionale.

 

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.