Date: 10:29 AM 2/28/02 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl 795: principali emendamenti approvati

 

Cari amici,

l'esame del ddl 795 da parte del Senato e' quasi terminato. Nelle sedute di ieri sonostati approvati alcuni emendamenti di un certo rilievo. Li riporto in coda.

 

Sono stati accolti come raccomandazione anche due ordini del giorno di Eufemi ed altri in relazione alla posizione dei minori stranieri. Riporto anche questi.

 

Cordilai saluti

sergio briguglio

 

 

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Emendamento sul ricongiungimento familiare: vengono inclusi, tra i familiari con i quali si puo' dar luogo a ricongiungimento,

 

"i figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidit totale".

 

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Emendamento sul trattenimento dei richiedenti asilo:

 

"Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sar comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sar altres consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno."

 

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Emendamento sulle procedure di esame delle domande di asilo:

 

"Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalit di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6."

 

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Enendamento sulla regolarizzazione delle colf:

 

"Art. 25-bis.

 

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

 

1. Chiunque, in periodo precedente il 1 gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivit di assistenza diretta a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al periodo precedente limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

 

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilit:

 

a) le generalit del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;

 

b) l'indicazione delle generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;

 

c) l'indicazione della tipologia e delle modalit di impiego;

 

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

 

3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione di emersione allegata:

 

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o di interessi;

 

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per territorio, verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se data prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui riferita la denuncia.

 

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.

 

6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi precedenti, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1 gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalit di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a) nonch le modalit per la successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

 

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

 

8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicit, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, punito, solo per questo, con la pena da due a nove mesi di reclusione."

 

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Emendamento sull'attribuzione di nuove funzioni al Comitato Schengen:

 

 

"Art. 26-bis.

 

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza

in materia di immigrazione ed asilo)

 

1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altres attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonch degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivit."

 

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Ordini del giorno sui minori stranieri:

 

 

G501 (gi emm. 20.0.1a, 20.0.2 e 20.0.100)

 

 

Eufemi, Meleleo, Borea, Ruvolo, Iervolino, Forlani, Sodano Calogero

 

Non posto in votazione (*)

 

Il Senato,

 

esaminato il disegno di legge 795 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";

 

valutata la necessit di affrontare il problema dei minori immigrati;

 

considerato che accogliere i minori sottoponendoli a misure ed aiuti di puro assistenzialismo, ove si risolvono loro tutti i problemi fino al compimento del diciottesimo anno, ma senza consentire loro di svolgere un'attivit lavorativa regolare e retribuita, un non senso sociale, un non senso economico ed l'ammissione del fallimento del controllo alle frontiere;

 

considerato che l'investimento sui giovani fatto con le risorse pubbliche e con il volontariato, deve portare ad un inserimento e ad un'integrazione completi e non ad una permanenza a tempo a carico passivo di tutta la societ;

 

valutato inoltre che nel momento in cui questi minori sono in Italia e l'Italia ha accettato per motivi umanitari di non respingerli subito, necessario avere la forza di scommettere sulle possibilit di integrarli, consentendo loro un'esistenza dignitosa al di fuori della delinquenza, facendoli sentire soggetti attivi e non oggetti della comune piet;

 

valutato infine che la apposita commissione governativa non ha concluso i suoi lavori, al fine di fornire compiuti elementi di valutazione;

 

impegna il Governo

 

a ricercare in breve tempo una soluzione idonea per i minori immigrati.

 

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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

 

G700 (gi em. 20.0.101)

 

 

Borea, Eufemi, Sodano Calogero

 

Non posto in votazione (*)

 

Il Senato,

 

premesso che

 

in base alle attuali normative concernenti la possibilit di soggiorno dei minori stranieri in Italia, non sono consentiti soggiorni per motivi di studio a minori di anni 14;

 

al fine di privilegiare l'interesse superiore del minore alla luce della convenzione di New York nel 1989, ratificata con legge n. 179 del 1991, occorre una innovazione legislativa che consenta il soggiorno di studio anche per minori di et inferiore ai 14 anni;

 

nella difficile et pre-adolescenziale e adolescenziale soprattutto per i minori "istituzionalizzati", una carenza di attenzione educativa nei loro confronti provoca abbandono degli studi e situazioni devianza

 

impegna il Governo

 

ad individuare le soluzioni di quanto esposto in premessa

 

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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione