Date: 10:29 AM 2/28/02 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl 795: principali emendamenti
approvati
Cari amici,
l'esame del ddl 795 da parte del Senato e'
quasi terminato. Nelle sedute di ieri sonostati approvati alcuni emendamenti di
un certo rilievo. Li riporto in coda.
Sono stati accolti come raccomandazione anche
due ordini del giorno di Eufemi ed altri in relazione alla posizione dei minori
stranieri. Riporto anche questi.
Cordilai saluti
sergio briguglio
---------
Emendamento sul ricongiungimento familiare:
vengono inclusi, tra i familiari con i quali si puo' dar luogo a
ricongiungimento,
"i figli maggiorenni a carico, qualora
non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa
del loro stato di salute che comporti invalidit totale".
---------
Emendamento sul trattenimento dei richiedenti
asilo:
"Nei centri di permanenza temporanea e
assistenza di cui al medesimo articolo 14 sar comunque consentito l'accesso ai
rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
L'accesso sar altres consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno."
------------
Emendamento sulle procedure di esame delle
domande di asilo:
"Durante lo svolgimento dell'audizione,
ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del
colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate
con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente,
unitamente all'informazione sulle modalit di impugnazione, nelle forme
previste dall'articolo 2, comma 6."
--------------
Enendamento sulla regolarizzazione delle colf:
"Art. 25-bis.
(Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare)
1. Chiunque, in periodo precedente il 1
gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle
proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivit
di assistenza diretta a componenti della famiglia affetti da patologie o
handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro
mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di Governo
competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme
previste dal presente articolo. La denuncia di cui al periodo precedente
limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare
2. La dichiarazione di emersione contiene a
pena di inammissibilit:
a) le generalit del datore di lavoro, ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit
della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalit e della
nazionalit dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle
modalit di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta,
in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilit, alla
dichiarazione di emersione allegata:
a) attestato di pagamento di un contributo
forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o di
interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
previsto dall'articolo 5-bis di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998.
4. Nei venti giorni successivi alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale
di Governo competente per territorio, verifica l'ammissibilit e la
ricevibilit della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro
un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi
periodi, se data prova della continuazione del rapporto e della regolarit
della posizione contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato
la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui riferita
la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le
parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di
soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata
stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di
soggiorno.
6. I datori di lavoro che presentano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi precedenti,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1 gennaio
2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati
nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le
modalit di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera
a) nonch le modalit per la successiva imputazione delle stesse alla posizione
contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi
dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati
antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera
extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno
ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva,
pronunciata in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea per uno dei
delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le
disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento
all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione
di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non
veridicit, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della
presente legge, punito, solo per questo, con la pena da due a nove mesi di
reclusione."
---------------
Emendamento sull'attribuzione di nuove
funzioni al Comitato Schengen:
"Art. 26-bis.
(Disposizioni relative al Comitato
parlamentare di controllo e vigilanza
in materia di immigrazione ed asilo)
1. Al Comitato parlamentare istituito
dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la
denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione
dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivit di Europol, di controllo e
vigilanza in materia di immigrazione" sono altres attribuiti compiti di
indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonch
degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di
immigrazione. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una
relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria
attivit."
---------------
Ordini del giorno sui minori stranieri:
G501 (gi emm. 20.0.1a, 20.0.2 e 20.0.100)
Eufemi, Meleleo, Borea, Ruvolo, Iervolino,
Forlani, Sodano Calogero
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
esaminato il disegno di legge 795
"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
valutata la necessit di affrontare il
problema dei minori immigrati;
considerato che accogliere i minori
sottoponendoli a misure ed aiuti di puro assistenzialismo, ove si risolvono
loro tutti i problemi fino al compimento del diciottesimo anno, ma senza
consentire loro di svolgere un'attivit lavorativa regolare e retribuita, un
non senso sociale, un non senso economico ed l'ammissione del fallimento
del controllo alle frontiere;
considerato che l'investimento sui giovani
fatto con le risorse pubbliche e con il volontariato, deve portare ad un inserimento
e ad un'integrazione completi e non ad una permanenza a tempo a carico passivo
di tutta la societ;
valutato inoltre che nel momento in cui questi
minori sono in Italia e l'Italia ha accettato per motivi umanitari di non
respingerli subito, necessario avere la forza di scommettere sulle
possibilit di integrarli, consentendo loro un'esistenza dignitosa al di fuori
della delinquenza, facendoli sentire soggetti attivi e non oggetti della comune
piet;
valutato infine che la apposita commissione
governativa non ha concluso i suoi lavori, al fine di fornire compiuti elementi
di valutazione;
impegna il Governo
a ricercare in breve tempo una soluzione
idonea per i minori immigrati.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
G700 (gi em. 20.0.101)
Borea, Eufemi, Sodano Calogero
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che
in base alle attuali normative concernenti la
possibilit di soggiorno dei minori stranieri in Italia, non sono consentiti
soggiorni per motivi di studio a minori di anni 14;
al fine di privilegiare l'interesse superiore
del minore alla luce della convenzione di New York nel 1989, ratificata con
legge n. 179 del 1991, occorre una innovazione legislativa che consenta il
soggiorno di studio anche per minori di et inferiore ai 14 anni;
nella difficile et pre-adolescenziale e
adolescenziale soprattutto per i minori "istituzionalizzati", una
carenza di attenzione educativa nei loro confronti provoca abbandono degli
studi e situazioni devianza
impegna il Governo
ad individuare le soluzioni di quanto esposto
in premessa
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione