Date: 11:04 AM 6/4/02 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl a.c. 2454

 

Cari amici,

la Camera ha completato l'esame del ddl immigrazione e asilo. A quest'ora forse l'ha gia' approvato. Il ddl torna ora al Senato, dove - immagino - sara' blindato e licenziato in tempi brevissimi.

 

Ieri sono stati approvati alcuni emendamenti importanti (sul mio sito, alla pagina http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/giugno/, troverete il testo sinottico, con le modifiche apportate dalla Camera). I piu' importanti emendamenti riguardano i minori non accompagnati e la regolarizzazione. Riporto in coda il testo delle disposizioni risultanti.

 

Riguardo all'emendamento sui minori, e alle osservazioni che erano state mosse da Save the Children e da altre associazioni, l'allarme relativo al requisito di ingresso in eta' inferiore ai 14 anni (ai fini dell'accesso alla conversione) e' stato in parte recepito, e la soglia e' stata spostata a 15 anni. E' rimasto invece il requisito relativo all'ente gestore del progetto di integrazione (deve essere un ente a rappresentanza nazionale). I permessi rilasciati vengono detratti, infine, dalle quote di ingresso.

 

Riguardo alla regolarizzazione, gli elementi di rilievo sono i seguenti: i datori di lavoro inoltreranno per posta le denunce dei rapporti di lavoro; i rapporti stessi devono aver avuto luogo almeno nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (invece che almeno nell'ultimo trimestre del 2001).

 

Altri emendamenti riguardano il ricongiungimento con genitori a carico (allargato ai genitori ultrasessantacinquenni ai quali i cui figli in patria non siano in grado, per ragioni di salute, di fornire assistenza) e il godimento dei diritti maturati in materia previdenziale.

 

Il Governo ha anche accettato alcuni ordini del giorno (in particolare, in relazione all'estensione della regolarizzazione ad altri lavoratori e del rilevamento delle impronte ai cittadini italiani, nonche' all'adozione di una legge organica sul diritto d'asilo). Ne riporto alcuni in coda.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

----------

 

Art. 32 T.U.

...

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e che frequenta corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le modalit previste dalla legge italiana oppure in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-quater. Il numero di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

 

 

 

Art. 29.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

 

1.         Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro () alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2.         La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilit:

a)         le generalit del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;

b)         l'indicazione delle generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;

c)         l'indicazione della tipologia e delle modalit di impiego;

d)         l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3.         Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a)         attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza destinato il lavoratore. Tale certificazione non richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4.         Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno rinnovabile previo accertamento dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6.         I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalit di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonch le modalit per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali

a) sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

b) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articolo 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8.         Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca pi grave reato.

 

 

 

 

La Camera,

premesso che

stata pi volte manifestata l'esigenza da ampi settori del mondo imprenditoriale e associativo, preoccupati soprattutto dalle difficolt cui potrebbero andare incontro nel reperimento di manodopera, soprattutto se venissero confermati i dati di una imminente ripresa economica;

relegare l'emersione del lavoro nero al solo fenomeno italiano sembra essere irragionevole mentre invece appare quanto mai opportuno estendere tale misura ai lavoratori stranieri che hanno gi un datore di lavoro che garantirebbe loro la regolare assunzione e sarebbe disposto a pagarne i contributi,

 

impegna il Governo

 

a presentare un provvedimento che, all'entrata in vigore del disegno di legge sull'immigrazione dia soluzione alla posizione degli extracomunitari gi presenti irregolarmente nel territorio italiano ma che prestano lavoro subordinato che preveda condizioni analoghe a quelle della normativa sull'emersione del lavoro sommerso.

9/2454/33. (Nuova formulazione) Volont, La Russa, Elio Vito.

 

 

La Camera,

premesso che:

a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.110, stato introdotto l'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici per i cittadini stranieri richiedenti o rinnovanti il permesso di soggiorno;

tale forma di identificazione ha inevitabili conseguenze anche sulle certificazioni anagrafiche;

si verificherebbe, pertanto, una non giustificata disparit di trattamento ai fini dell'identificazione tra cittadini stranieri e cittadini italiani;

l'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, prevede la possibilit dell'identificazione dei cittadini italiani tramite l'indicazione nella carta d'identit e nel documento elettronico dei dati biometrici,

 

impegna il Governo

 

ad adottare le misure necessarie affinch la carta d'identit e il documento elettronico contengano gli elementi indicati alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.

9/2454/16. (Testo cos modificato nel corso della seduta)D'Alia, Volont, Mazzoni, Di Giandomenico.

9/2454/34. (Testo cos modificato nel corso della seduta)La Russa.

9/2454/36. (Testo cos modificato nel corso della seduta)Rutelli, Castagnetti, Loiero, Monaco, Colasio.

 

 

La Camera,

premesso che:

il livello della criminalit minorile nelle regioni italiane caratterizzato dall'elevata percentuale dei minori stranieri sul totale dei minori denunciati alle procure per i minorenni (circa il 26 per cento nel 1998, secondo i dati riportati nella Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza del 2000);

almeno la met del totale della popolazione carceraria minorile rappresentata da minori stranieri;

appare di conseguenza sempre pi pressante l'esigenza di dare vita a istituti destinati all'applicazione delle misure detentive, cautelari o esecutive della pena, specificatamente adatti alle peculiarit di minori appartenenti a societ e culture diverse, soprattutto con finalit di prevenzione, di rieducazione, di recupero e di reinserimento,

 

impegna il Governo

 

al fine di trovare una soluzione, in particolare, al problema della popolazione carceraria minorile straniera:

a realizzare una mappatura di tutte le strutture italiane adibite a carcere minorile, con l'individuazione di tutto il personale, pubblico e privato, che gravita a vari livelli di funzione, intervento, competenza intorno alle carceri minorili, individuando altres e descrivendo le caratteristiche, generali e particolari, del popolo dei minori che abita le carceri;

ad individuare tre carceri minorili (al nord, al centro e al sud), all'interno delle quali organizzare esperienze pilota, che potrebbero essere denominate Centri culturali polifunzionali di recupero;

ad organizzare, all'interno delle tre strutture scelte, un progetto culturale interdisciplinare, che potrebbe essere intitolato Fuori dalla scuola del crimine. Il progetto dovrebbe prevedere che, all'interno delle tre strutture scelte come centri pilota, venga realizzata un'esperienza di

organizzazione e gestione del periodo della pena detentiva per i minori, strutturato in cinque livelli:

a) attivit di studio (area informativa);

b) attivit terapeutica di recupero individuale e di gruppo (area riabilitativa);

c) attivit di lavoro, con la quale il minore deviante dovrebbe provvedere al suo mantenimento e contribuire al mantenimento, in modalit aziendale, del Centro culturale polifunzionale di recupero nel quale si trova ad essere detenuto (area operativa in relazione con i sindacati);

d) (capoverso ritirato);

e) (capoverso ritirato)

9/2454/19. Burani Procaccini, Licastro Scardino, Anna Maria Leone, Garagnani, Massidda, Di Virgilio, Castellani, Palmieri.

 

 

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2454-A, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,

 

impegna il Governo

 

ad adottare i provvedimenti necessari affinch, nel caso in cui sia documentato il soggiorno regolare in Italia da due anni, presso una famiglia, per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno, possa essere rilasciato, al ricorrere dei necessari presupposti, un visto d'ingresso per studio anche a stranieri minori degli anni quattordici.

9/2454/24. Mazzoni, Volont, D'Alia.

 

 

La Camera,

considerato che il disegno di legge discusso alla Camera affronta il diritto d'asilo negli articoli 27 e 28, modificando per alcuni aspetti la legge Martelli, mentre tratta della protezione umanitaria;

considerato quanto da pi parti affermato in Parlamento in ordine al fatto che i due citati articoli non esauriscono assolutamente la materia del diritto di asilo e della protezione umanitaria, tanto pi in quanto inseriti, con la confusione che ne consegue, in un provvedimento dedicato propriamente all'immigrazione;

considerato che esigenza primaria quella di garantire e dare attuazione, dopo pi di cinquant'anni, al precetto dell'articolo 10 della Carta costituzionale e agli obblighi assunti dall'Italia a livello internazionale avendo firmato la Convenzione di Ginevra del 1951 e riconoscendo la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo che all'articolo 14 recita testualmente Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni;

considerato che in questo periodo sono in corso avanzato di definizione direttive dell'Unione europea di armonizzazione delle norme ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e di regolazione uniforme delle materie dell'asilo e della protezione umanitaria;

considerate le richieste pressanti pervenute dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio Italiano per i rifugiati - CIR e dagli organismi non governativi del settore, per la legge organica, e gli impegni gia annunciati dal Governo anche in sede parlamentare nella medesima direzione;

 

impegna il Governo

 

alla presentazione del disegno di legge sull'asilo e la protezione umanitaria, integrandovi agli articoli 27 e 28 dell'attuale provvedimento sulla immigrazione, sulla

base delle direttive dell'Unione europea, e in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione italiana.

9/2454/35. (Testo cos modificato nel corso della seduta)Craxi.