Date: 11:04 AM 6/4/02 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl a.c. 2454
Cari amici,
la Camera ha completato l'esame del ddl
immigrazione e asilo. A quest'ora forse l'ha gia' approvato. Il ddl torna ora
al Senato, dove - immagino - sara' blindato e licenziato in tempi brevissimi.
Ieri sono stati approvati alcuni emendamenti
importanti (sul mio sito, alla pagina
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/giugno/, troverete
il testo sinottico, con le modifiche apportate dalla Camera). I piu' importanti
emendamenti riguardano i minori non accompagnati e la regolarizzazione. Riporto
in coda il testo delle disposizioni risultanti.
Riguardo all'emendamento sui minori, e alle
osservazioni che erano state mosse da Save the Children e da altre associazioni,
l'allarme relativo al requisito di ingresso in eta' inferiore ai 14 anni (ai
fini dell'accesso alla conversione) e' stato in parte recepito, e la soglia e'
stata spostata a 15 anni. E' rimasto invece il requisito relativo all'ente
gestore del progetto di integrazione (deve essere un ente a rappresentanza
nazionale). I permessi rilasciati vengono detratti, infine, dalle quote di
ingresso.
Riguardo alla regolarizzazione, gli elementi
di rilievo sono i seguenti: i datori di lavoro inoltreranno per posta le
denunce dei rapporti di lavoro; i rapporti stessi devono aver avuto luogo
almeno nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge
(invece che almeno nell'ultimo trimestre del 2001).
Altri emendamenti riguardano il ricongiungimento
con genitori a carico (allargato ai genitori ultrasessantacinquenni ai quali i
cui figli in patria non siano in grado, per ragioni di salute, di fornire
assistenza) e il godimento dei diritti maturati in materia previdenziale.
Il Governo ha anche accettato alcuni ordini
del giorno (in particolare, in relazione all'estensione della regolarizzazione
ad altri lavoratori e del rilevamento delle impronte ai cittadini italiani,
nonche' all'adozione di una legge organica sul diritto d'asilo). Ne riporto
alcuni in coda.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Art. 32 T.U.
...
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al
comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero
di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech
non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve
garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della
maggiore et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si
trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e che
frequenta corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle
forme e con le modalit previste dalla legge italiana oppure in possesso di
contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero di permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote
di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
Art. 29.
(Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare)
1. Chiunque,
nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha
occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro () alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di
emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al
primo periodo del presente comma limitata ad una unit per nucleo familiare,
con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La
dichiarazione di emersione presentata dal richiedente, a proprie spese, agli
uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio
postale accettante.
2. La
dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilit:
a) le
generalit del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza
italiana o, comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione
delle generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione
della tipologia e delle modalit di impiego;
d) l'indicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai
fini della ricevibilit, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato
di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998;
c) certificazione medica della patologia o
handicap del componente la famiglia alla cui assistenza destinato il
lavoratore. Tale certificazione non richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nei
venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1,
la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio
verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la questura
accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di
soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e
dei lavoratori extracomunitari cui riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno rinnovabile previo accertamento dell'organo competente della
prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione
contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti
comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. I
datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,
in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalit di
calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonch
le modalit per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo
da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera
extracomunitari nei confronti dei quali
a) sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) risultino segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato;
c) risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articolo 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i
relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il
reato o la responsabilit dell'interessato, ovvero risultino destinatari
dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione.
Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque
presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di
eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge,
punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca
pi grave reato.
La Camera,
premesso che
stata pi volte manifestata l'esigenza da
ampi settori del mondo imprenditoriale e associativo, preoccupati soprattutto
dalle difficolt cui potrebbero andare incontro nel reperimento di manodopera,
soprattutto se venissero confermati i dati di una imminente ripresa economica;
relegare l'emersione del lavoro nero al solo
fenomeno italiano sembra essere irragionevole mentre invece appare quanto mai
opportuno estendere tale misura ai lavoratori stranieri che hanno gi un datore
di lavoro che garantirebbe loro la regolare assunzione e sarebbe disposto a
pagarne i contributi,
impegna il Governo
a presentare un provvedimento che, all'entrata
in vigore del disegno di legge sull'immigrazione dia soluzione alla posizione
degli extracomunitari gi presenti irregolarmente nel territorio italiano ma
che prestano lavoro subordinato che preveda condizioni analoghe a quelle della
normativa sull'emersione del lavoro sommerso.
9/2454/33. (Nuova formulazione) Volont, La
Russa, Elio Vito.
La Camera,
premesso che:
a seguito dell'approvazione dell'emendamento
5.110, stato introdotto l'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici per i
cittadini stranieri richiedenti o rinnovanti il permesso di soggiorno;
tale forma di identificazione ha inevitabili
conseguenze anche sulle certificazioni anagrafiche;
si verificherebbe, pertanto, una non giustificata
disparit di trattamento ai fini dell'identificazione tra cittadini stranieri e
cittadini italiani;
l'articolo 36 del decreto legislativo 28
dicembre 2000, n. 443, prevede la possibilit dell'identificazione dei
cittadini italiani tramite l'indicazione nella carta d'identit e nel documento
elettronico dei dati biometrici,
impegna il Governo
ad adottare le misure necessarie affinch la
carta d'identit e il documento elettronico contengano gli elementi indicati
alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.
9/2454/16. (Testo cos modificato nel corso
della seduta)D'Alia, Volont, Mazzoni, Di Giandomenico.
9/2454/34. (Testo cos modificato nel corso
della seduta)La Russa.
9/2454/36. (Testo cos modificato nel corso
della seduta)Rutelli, Castagnetti, Loiero, Monaco, Colasio.
La Camera,
premesso che:
il livello della criminalit minorile nelle
regioni italiane caratterizzato dall'elevata percentuale dei minori stranieri
sul totale dei minori denunciati alle procure per i minorenni (circa il 26 per
cento nel 1998, secondo i dati riportati nella Relazione sulla condizione
dell'infanzia e dell'adolescenza del 2000);
almeno la met del totale della popolazione
carceraria minorile rappresentata da minori stranieri;
appare di conseguenza sempre pi pressante
l'esigenza di dare vita a istituti destinati all'applicazione delle misure
detentive, cautelari o esecutive della pena, specificatamente adatti alle
peculiarit di minori appartenenti a societ e culture diverse, soprattutto con
finalit di prevenzione, di rieducazione, di recupero e di reinserimento,
impegna il Governo
al fine di trovare una soluzione, in
particolare, al problema della popolazione carceraria minorile straniera:
a realizzare una mappatura di tutte le
strutture italiane adibite a carcere minorile, con l'individuazione di tutto il
personale, pubblico e privato, che gravita a vari livelli di funzione,
intervento, competenza intorno alle carceri minorili, individuando altres e
descrivendo le caratteristiche, generali e particolari, del popolo dei minori
che abita le carceri;
ad individuare tre carceri minorili (al nord,
al centro e al sud), all'interno delle quali organizzare esperienze pilota, che
potrebbero essere denominate Centri culturali polifunzionali di recupero;
ad organizzare, all'interno delle tre
strutture scelte, un progetto culturale interdisciplinare, che potrebbe essere
intitolato Fuori dalla scuola del crimine. Il progetto dovrebbe prevedere
che, all'interno delle tre strutture scelte come centri pilota, venga
realizzata un'esperienza di
organizzazione e gestione del periodo della
pena detentiva per i minori, strutturato in cinque livelli:
a) attivit di studio (area informativa);
b) attivit terapeutica di recupero
individuale e di gruppo (area riabilitativa);
c) attivit di lavoro, con la quale il minore
deviante dovrebbe provvedere al suo mantenimento e contribuire al mantenimento,
in modalit aziendale, del Centro culturale polifunzionale di recupero nel
quale si trova ad essere detenuto (area operativa in relazione con i
sindacati);
d) (capoverso ritirato);
e) (capoverso ritirato)
9/2454/19. Burani Procaccini, Licastro
Scardino, Anna Maria Leone, Garagnani, Massidda, Di Virgilio, Castellani,
Palmieri.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n.
2454-A, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,
impegna il Governo
ad adottare i provvedimenti necessari
affinch, nel caso in cui sia documentato il soggiorno regolare in Italia da
due anni, presso una famiglia, per un periodo non inferiore a novanta giorni
all'anno, possa essere rilasciato, al ricorrere dei necessari presupposti, un
visto d'ingresso per studio anche a stranieri minori degli anni quattordici.
9/2454/24. Mazzoni, Volont, D'Alia.
La Camera,
considerato che il disegno di legge discusso
alla Camera affronta il diritto d'asilo negli articoli 27 e 28, modificando per
alcuni aspetti la legge Martelli, mentre tratta della protezione umanitaria;
considerato quanto da pi parti affermato in
Parlamento in ordine al fatto che i due citati articoli non esauriscono
assolutamente la materia del diritto di asilo e della protezione umanitaria,
tanto pi in quanto inseriti, con la confusione che ne consegue, in un
provvedimento dedicato propriamente all'immigrazione;
considerato che esigenza primaria quella di
garantire e dare attuazione, dopo pi di cinquant'anni, al precetto
dell'articolo 10 della Carta costituzionale e agli obblighi assunti dall'Italia
a livello internazionale avendo firmato la Convenzione di Ginevra del 1951 e
riconoscendo la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo che all'articolo
14 recita testualmente Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in
altri Paesi asilo dalle persecuzioni;
considerato che in questo periodo sono in
corso avanzato di definizione direttive dell'Unione europea di armonizzazione
delle norme ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
e di regolazione uniforme delle materie dell'asilo e della protezione
umanitaria;
considerate le richieste pressanti pervenute
dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio Italiano
per i rifugiati - CIR e dagli organismi non governativi del settore, per la
legge organica, e gli impegni gia annunciati dal Governo anche in sede
parlamentare nella medesima direzione;
impegna il Governo
alla presentazione del disegno di legge sull'asilo
e la protezione umanitaria, integrandovi agli articoli 27 e 28 dell'attuale
provvedimento sulla immigrazione, sulla
base delle direttive dell'Unione europea, e in
attuazione dell'articolo 10 della Costituzione italiana.
9/2454/35. (Testo cos modificato nel corso
della seduta)Craxi.