Date: 1:19 PM 6/13/02 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: sentenza TAR carta di soggiorno

 

Cari amici,

alla pagina di giugno 2002 del mio sito troverete una sentenza, del Tar della Lombardia, che fa giustizia della micidiale circolare sulla carta di soggiorno (N.300/2000/5794/A/12.214.9/1^DIV., 23 ottobre 2000, http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2001/maggio/circ.-interno-carta-23-10.html )con la quale si stabiliva che il soggiorno regolare pregresso di cinque anni dovesse corrispondere alla titolarita' ininterrotta di un permesso illimitatamente rinnovabile (es.: un permesso per lavoro subordinato).

 

Da quella interpretazione discendeva, ad esempio, che l'accesso alla carta di soggiorno non era consentito agli studenti che avessero convertito il permesso in un permesso per lavoro (se non dopo cinque anni dalla conversione). Discendeva anche l'azzeramento del periodo di soggiorno regolare utile all'ottenimento della carta di soggiorno in ogni caso di sopravvenuta disoccupazione.

 

Il Tar della Lombardia accoglie, con la sentenza segnalata, il ricorso presentato da uno straniero, chiarendo che la legge si limita a richiedere, separatamente,

 

a) un periodo di soggiorno regolare di cinque anni (a qualunque titolo),

 

b) la titolarita', solo al momento della richiesta, di un permesso illimitatamente rinnovabile.

 

Occorre notare come questa interpretazione corretta consentirebbe alla gran parte dei circa 800.000 stranieri che oggi soddisfano i due requisiti qui riportati di ottenere la carta di soggiorno, mettendosi cosi' al riparo dal rischio di incapacita' di rinnovo del permesso. Fino all'autunno scorso, invece, la carta era stata ottenuta da circa 16.000 stranieri.

 

Immagino, da profano, che sarebbe importante impugnare direttamente la circolare, piuttosto che, volta per volta, i conseguenti provvedimenti dei questori. Che ne pensano i soci ASGI?

 

Cordiali saluti

sergio briguglio