Date: 1:19 PM 6/13/02 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: sentenza TAR carta di soggiorno
Cari amici,
alla pagina di giugno 2002 del mio sito
troverete una sentenza, del Tar della Lombardia, che fa giustizia della
micidiale circolare sulla carta di soggiorno
(N.300/2000/5794/A/12.214.9/1^DIV., 23 ottobre 2000,
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2001/maggio/circ.-interno-carta-23-10.html
)con la quale si stabiliva che il soggiorno regolare pregresso di cinque anni
dovesse corrispondere alla titolarita' ininterrotta di un permesso
illimitatamente rinnovabile (es.: un permesso per lavoro subordinato).
Da quella interpretazione discendeva, ad
esempio, che l'accesso alla carta di soggiorno non era consentito agli studenti
che avessero convertito il permesso in un permesso per lavoro (se non dopo
cinque anni dalla conversione). Discendeva anche l'azzeramento del periodo di
soggiorno regolare utile all'ottenimento della carta di soggiorno in ogni caso
di sopravvenuta disoccupazione.
Il Tar della Lombardia accoglie, con la
sentenza segnalata, il ricorso presentato da uno straniero, chiarendo che la
legge si limita a richiedere, separatamente,
a) un periodo di soggiorno regolare di cinque
anni (a qualunque titolo),
b) la titolarita', solo al momento della
richiesta, di un permesso illimitatamente rinnovabile.
Occorre notare come questa interpretazione
corretta consentirebbe alla gran parte dei circa 800.000 stranieri che oggi
soddisfano i due requisiti qui riportati di ottenere la carta di soggiorno,
mettendosi cosi' al riparo dal rischio di incapacita' di rinnovo del permesso.
Fino all'autunno scorso, invece, la carta era stata ottenuta da circa 16.000
stranieri.
Immagino, da profano, che sarebbe importante
impugnare direttamente la circolare, piuttosto che, volta per volta, i
conseguenti provvedimenti dei questori. Che ne pensano i soci ASGI?
Cordiali saluti
sergio briguglio