Date: 11:46 AM 7/3/02 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: emendamento tabacci
Cari amici,
il ddl 795-B e' nuovamente incluso tra quelli
che potrebbero essere affrontati, per il seguito dell'esame, dall'Assemblea del
Senato in questa settimana. Vedremo...
Nel frattempo, alla Camera, e' stato
dichiarato inammissibile l'emendamento Tabacci-Volonte'-Maninetti, relativo
alla conversione in legge di un decreto-legge in materia di previdenza.
L'emendamento avrebbe esteso la regolarizzazione - con le modalita' ambigue
previste nel ddl 795-B - a tutti i lavoratori stranieri impegnati in rapporti
di lavoro nel trimestre Maggio-Luglio
2002.
Lo riporto, comunque, qui sotto, dato che
alcuni giornali oggi affermano che Tabacci avrebbe ottenuto il benestare delle
varie componenti della maggioranza sulla sostanza di questo emendamento (che
verrebbe proposto, se capisco bene, con un apposito decreto-legge).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.01.
(Disposizioni per consentire l'emersione dei
lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati).
1. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
5-bis. La dichiarazione di emersione di cui
al comma 1 pu riguardare lavoratori di origine extracomunitaria, occupati nei
tre mesi antecedenti il 30 luglio 2002, anche qualora la posizione degli stessi
non risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e
soggiorno nel territorio nazionale. In tal caso la dichiarazione allegata, ai
fini della ricevibilit, copia dell'impegno a stipulare con il lavoratore, nei
termini risultanti dall'applicazione del presente articolo, il contratto di
lavoro nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di immigrazione.
5-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 5-bis, nei
venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione di cui
al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per
territorio verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la
questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo. Nei dieci giorni successivi, la
prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di cui al comma 5-bis e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al medesimo
comma 5-bis. Il permesso di soggiorno rinnovabile previo accertamento da
parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e
della regolarit della posizione contributiva della manodopera occupata. La
mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo
procedimento.
5-quater. I datori di lavoro, fatta salva
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non sono punibili per
le violazioni delle norme concernenti il soggiorno, il lavoro e di carattere
finanziario compiute, antecedentemente al 30 luglio 2002, in relazione all'occupazione
di lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione di cui
al comma 1.
5-quinquies. Le disposizioni dei commi 5-bis,
5-ter e 5-quater non si applicano ai rapporti di lavoro relativi a lavoratori
extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dell'interessato,
ovvero risultino destinatari di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso
gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono comunque impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
5-sexies. Chiunque presenta una falsa
dichiarazione di emersione ai sensi dei commi 1 e 5-bis basata su falsi
presupposti, conoscendone la non veridicit, al fine di eludere le disposizioni
vigenti in materia di immigrazione, punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.
3. 02. Tabacci, Volont, Maninetti