Date: 11:13 AM 9/10/02 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: sanatoria
Cari amici,
vi giro il messaggio con cui Silvia Canciani
segnala una nota con la quale il Mininterno chiarisce che il rapporto di lavoro
valido ai fini della regolarizzazione deve aver avuto luogo per tutti e tre i
mesi precedenti l'entrata in vigore della Legge 189.
Questa interpretazione, piu' restrittiva di
quella da me auspicata nel messaggio di ieri, rende problematica la
regolarizzazione di coloro che abbiano sul passaporto un timbro a data che
dimostri un ingresso successivo al 10 giugno. Tutti gli altri, a meno che non
si dia luogo a improbabili indagini sulla dichiarazione del datore di lavoro,
non dovrebbero avere problemi: sara' sufficiente che il datore di lavoro
dichiari che il rapporto si e' instaurato il 10 giugno.
Naturalmente, anche per coloro che abbiano il
timbro a data, si potrebbe sempre sostenere che il rapporto ci fosse, e solido,
dal 10 giugno, e che si e' trattato di fugace uscita e reingresso...
Quanto agli espulsi (a parte il caso di
mancato rinnovo), la D'Ascenzo, in un'intervista radiofonica, ha detto oggi che
"per il momento sono esclusi"... Si e' dichiarato favorevole
all'inclusione non solo il CCD, ma anche AN. C'e' da sperare quind che la posizione
della Lega resti isolata e inefficace.
Notate comunque che, quand'anche non dovessero
essere approvate modifiche in sede di conversione del decreto-legge, nessuno
impedisce allo straniero di presentare domanda di revoca del provvedimento di
espulsione al prefetto che l'ha adottato (non a quello della provincia in cui
si chiede la regolarizzazione).
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: la modulistica segnalata da Silvia
Canciani si trova anche alla pagina di settembre 2002 del mio sito, in ua cartella
apposita.
p.p.s.: quanto alla mia perplessita' riguardo
all'art. 2, comma 8 del decreto-legge, pare siano saltate alcune parole dal
testo (non ufficiale) considerato: le parole "per soggetto destinatario di
cui al comma 1" devono essere intese come "per soggetto destinatario
degli interventi di assistenza di cui al comma 1". Il significato e'
allora quello di estendere gli interventi di assistenza previsti per i
rifugiati a coloro che abbiano avuto un permesso, su raccomandazione della Commissione,
in applicazione del principio di non refoulement, e di escludere l'adozione di
tali interventi per quanti abbiano avuto un permesso ex art. 18 (es.: vittime
di tratta). Ringrazio coloro che mi hanno chiarito le idee in proposito.
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Cari amici dell'ASGI,
Vi segnalo che sul sito del Ministero
dell'Interno riportato un comunicato
del Ministero che segnala l'invio alle
Prefetture - UTG di una circolare
esplicativa relativa alla legalizzazione dei
lavoratori stranieri
irregolari.In tale comunicato si chiarisce che
il termine dei "tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore"
richiesto dalle norme, va
interpretato nel senso che, ai fini della
legalizzazione , necessario aver
svolto il lavoro irregolare per tutti i tre
mesi richiesti, vale a dire
dal10 giugno 2002.
http://www.interno.it/salastampa/comunicati/pages/2002/200209/c_000000118.ht
m
Sul medesimo sito trovate le spiegazioni del
Ministero per una corretta
compilazione dei moduli per la
regolarizzazione.
http://www.interno.it/news/pages/2002/200208/news_000017112.htm
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