Date: 11:13 AM 9/10/02 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: sanatoria

 

Cari amici,

vi giro il messaggio con cui Silvia Canciani segnala una nota con la quale il Mininterno chiarisce che il rapporto di lavoro valido ai fini della regolarizzazione deve aver avuto luogo per tutti e tre i mesi precedenti l'entrata in vigore della Legge 189.

 

Questa interpretazione, piu' restrittiva di quella da me auspicata nel messaggio di ieri, rende problematica la regolarizzazione di coloro che abbiano sul passaporto un timbro a data che dimostri un ingresso successivo al 10 giugno. Tutti gli altri, a meno che non si dia luogo a improbabili indagini sulla dichiarazione del datore di lavoro, non dovrebbero avere problemi: sara' sufficiente che il datore di lavoro dichiari che il rapporto si e' instaurato il 10 giugno.

 

Naturalmente, anche per coloro che abbiano il timbro a data, si potrebbe sempre sostenere che il rapporto ci fosse, e solido, dal 10 giugno, e che si e' trattato di fugace uscita e reingresso...

 

Quanto agli espulsi (a parte il caso di mancato rinnovo), la D'Ascenzo, in un'intervista radiofonica, ha detto oggi che "per il momento sono esclusi"... Si e' dichiarato favorevole all'inclusione non solo il CCD, ma anche AN. C'e' da sperare quind che la posizione della Lega resti isolata e inefficace.

 

Notate comunque che, quand'anche non dovessero essere approvate modifiche in sede di conversione del decreto-legge, nessuno impedisce allo straniero di presentare domanda di revoca del provvedimento di espulsione al prefetto che l'ha adottato (non a quello della provincia in cui si chiede la regolarizzazione).

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

p.s.: la modulistica segnalata da Silvia Canciani si trova anche alla pagina di settembre 2002 del mio sito, in ua cartella apposita.

 

p.p.s.: quanto alla mia perplessita' riguardo all'art. 2, comma 8 del decreto-legge, pare siano saltate alcune parole dal testo (non ufficiale) considerato: le parole "per soggetto destinatario di cui al comma 1" devono essere intese come "per soggetto destinatario degli interventi di assistenza di cui al comma 1". Il significato e' allora quello di estendere gli interventi di assistenza previsti per i rifugiati a coloro che abbiano avuto un permesso, su raccomandazione della Commissione, in applicazione del principio di non refoulement, e di escludere l'adozione di tali interventi per quanti abbiano avuto un permesso ex art. 18 (es.: vittime di tratta). Ringrazio coloro che mi hanno chiarito le idee in proposito.

 

 

------------

 

 

 

Cari amici dell'ASGI,

 

Vi segnalo che sul sito del Ministero dell'Interno riportato un comunicato

del Ministero che segnala l'invio alle Prefetture - UTG di una circolare

esplicativa relativa alla legalizzazione dei lavoratori stranieri

irregolari.In tale comunicato si chiarisce che il termine dei "tre mesi

antecedenti la data di entrata in vigore" richiesto dalle norme, va

interpretato nel senso che, ai fini della legalizzazione , necessario aver

svolto il lavoro irregolare per tutti i tre mesi richiesti, vale a dire

dal10 giugno 2002.

http://www.interno.it/salastampa/comunicati/pages/2002/200209/c_000000118.ht

m

 

Sul medesimo sito trovate le spiegazioni del Ministero per una corretta

compilazione dei moduli per la regolarizzazione.

http://www.interno.it/news/pages/2002/200208/news_000017112.htm

 

...