Date: 11:02 AM 9/12/02 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: newsletter minori stranieri
Cari amici,
vi giro la newsletter sui minori stranieri non
accompagnati curata da Elena Rozzi, di Save the children.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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"I minori stranieri non
accompagnati"
Newsletter - n. 3 / Settembre 2002
In questo numero:
1) Rinnovo del permesso di soggiorno al
compimento dei 18 anni
2) Regolarizzazione dei ragazzi che hanno
compiuto 18 anni senza poter rinnovare il permesso di soggiorno
3) Ottenimento di un permesso di soggiorno per
lavoro prima del compimento dei 18 anni attraverso la regolarizzazione
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Carissime/i,
questo numero della Newsletter e'
interamente dedicato al problema del permesso di soggiorno.
Con l'entrata in vigore della nuova legge
sull'immigrazione (c.d. Bossi-Fini) e del decreto-legge concernente la
regolarizzazione, infatti, si apre la possibilita' per alcuni minori non
accompagnati e per alcuni ragazzi che sono diventati irregolari al compimento
dei 18 anni, di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro o per studio.
E' importante che le informazioni siano
diffuse il piu' ampiamente e rapidamente possibile, soprattutto per quanto
riguarda la regolarizzazione, in quanto i tempi per accedervi sono molto
stretti.
Per qualsiasi chiarimento o consulenza su
specifici casi riguardanti minori stranieri non accompagnati, Save the
Children ha attivato un servizio di consulenza legale via e-mail al
quale potrete rivolgervi, a partire dal 16 settembre, scrivendo a:
<mailto:legale@savethechildren.it>legale@savethechildren.it
Cordiali saluti,
Elena Rozzi
(responsabile Programma "Minori stranieri
non accompagnati" Save the Children Italia)
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1) Rinnovo del permesso di soggiorno al
compimento dei 18 anni
1.1) La possibilita' di rinnovo introdotta
dalla nuova legge
Con l'entrata in vigore della nuova legge
sull'immigrazione n. 189/2002 possono convertire il permesso di soggiorno per
minore eta' o per affidamento in permesso per lavoro, accesso al lavoro o
studio, al compimento dei 18 anni, i minori stranieri non accompagnati che
soddisfino le seguenti condizioni:
- non hanno ricevuto un provvedimento di
rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri;
- sono entrati in Italia da almeno 3 anni,
cioe' prima del compimento dei 15 anni;
- hanno seguito per almeno 2 anni un progetto
di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che
abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro previsto
dall'art. 52 del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99; non e' chiaro
che cosa debba intendersi esattamente per "progetto di integrazione
sociale e civile" e come questa disposizione sara' interpretata dalle
Questure, ma e' ipotizzabile che l'aver frequentato corsi di studio o
corsi di formazione professionale, o aver svolto attivita' lavorative o
attivita' finalizzate all'avviamento al lavoro quali borse di formazione-lavoro
possano essere elementi utili a dimostrare di aver seguito un progetto di
integrazione; si attendono chiarimenti in proposito da parte del Governo;
- frequentano corsi di studio, o svolgono
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla
legge italiana, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato;
- hanno la disponibilita' di un alloggio.
La sussistenza di tali requisiti deve essere
dimostrata, con idonea documentazione, dall'ente gestore del progetto di
integrazione.
La legge stabilisce che il numero dei permessi
di soggiorno rilasciati a minori non accompagnati al compimento della maggiore
eta' sia detratto dalle quote di ingresso definite annualmente dal decreto
flussi, ma non chiarisce se la detrazione debba essere effettuata rispetto alle
quote fissate per l'anno successivo o rispetto alle quote precedentemente
definite. Questa seconda interpretazione implicherebbe la necessita' di
attendere ogni anno l'emanazione del decreto flussi e, in caso di mancata
emanazione del decreto stesso, l'impossibilita' di convertire questi permessi a
causa dell'esaurimento delle quote. Si attendono chiarimenti in proposito da
parte del Governo.
Riportiamo l'articolo della legge 189/2002
concernente i minori stranieri non accompagnati:
Art. 25.
(Minori affidati al compimento della maggiore
eta')
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui
al comma 1 puo' essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro
ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta',
sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che
siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve
garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della
maggiore eta' del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si
trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto
per non meno di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi
di studio ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in detrazione dalle quote
di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma
4".
Il testo della legge n. 189/2002 pu essere
consultato alla pagina
<http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm>http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm
Prossimamente sara' disponibile alla pagina
<http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm>http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm una
lettera che verra' inviata al Governo per chiedere che il regolamento di
attuazione della nuova legge, che dovra' essere discusso e approvato nei
prossimi mesi, chiarisca gli aspetti attualmente oggetto di incertezze interpretative
stabilendo disposizioni conformi al principio del "superiore interesse del
minore".
1.2) I minori esclusi dalla nuova legge
Riguardo ai minori che non soddisfino le
condizioni previste dalla legge 189/2002 (ad es. minori entrati in Italia
dopo il compimento dei 15 anni), la normativa e' piu' incerta.
A) Fino all'entrata in vigore della legge
189/2002, la maggior parte delle Questure, applicando la circolare del
Ministero dell'Interno del 9.4.2001, consentivano di convertire il permesso di
soggiorno al compimento della maggiore eta' solo ai minori che soddisfano
entrambe le seguenti condizioni:
- hanno ricevuto un provvedimento di "non
luogo a provvedere al rimpatrio" da parte del Comitato per i minori
stranieri;
- hanno un provvedimento di affidamento
disposto ai sensi della legge 184/83 dal Tribunale per i minorenni o dai
servizi sociali e dal Giudice Tutelare.
E' auspicabile che si continui a consentire la
conversione del permesso di soggiorno a questi minori, a prescindere dalle
condizioni fissate dalla nuova legge 189/2002 (quali ad es. le condizioni
relative alla data di ingresso in Italia o di inizio del progetto di
integrazione).
B) Ai minori che non soddisfino ne' le
condizioni previste dalla nuova legge 189/2002, ne' quelle previste dalla
circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001, le Questure in generale
rifiutano la conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.
Tuttavia, in diversi casi sono stati vinti
ricorsi al TAR contro il rifiuto della Questura di convertire il permesso di
soggiorno.
In generale, hanno pi possibilit di vincere
un ricorso al TAR i minori che, pur non avendo ricevuto un provvedimento di
"non luogo a provvedere al rimpatrio" da parte del Comitato per i
minori stranieri, si trovano nelle seguenti condizioni:
- hanno un provvedimento di affidamento disposto
ai sensi della legge 184/83 dal Tribunale per i minorenni o dai servizi sociali
e dal Giudice Tutelare, oppure un provvedimento di tutela (l'art. 32, co.
1 del T.U. 286/98 stabilisce infatti che possono convertire il permesso di
soggiorno al compimento dei 18 anni i minori "comunque affidati" ai
sensi dell'art. 2 della legge 184/83);
- possono dimostrare di essersi integrati
nella societa' italiana, dimostrando di aver frequentato la scuola o corsi di
formazione professionale o di aver lavorato o di avere un'offerta di lavoro.
La giurisprudenza e alcuni testi di ricorsi
possono essere consultati alla pagina
<http://www.savethechildren.it/minori/ricorsi.htm>http://www.savethechildren.it/minori/ricorsi.htm
2) Regolarizzazione dei ragazzi che hanno
compiuto 18 anni senza poter rinnovare il permesso di soggiorno
I ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza
poter rinnovare il permesso di soggiorno e che si trovano attualmente in Italia
come irregolari, possono accedere alla regolarizzazione se soddisfano le
condizioni stabilite in merito dalla legge 189/2002, dal decreto-legge 195/2002
e dalle relative circolari ministeriali.
Riportiamo di seguito alcune indicazioni
fondamentali, rimandando al sito curato dall'ASGI (Associazione per gli Studi
Giuridici sull'Immigrazione)
<http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm>http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm per
le istruzioni di dettaglio relative alla procedura e per gli aggiornamenti riguardanti
le disposizioni che saranno successivamente introdotte mediante circolari
(suggeriamo di consultare periodicamente gli aggiornamenti anche perche' e'
possibile che le circolari introducano disposizioni meno restrittive di quelle
stabilite inizialmente).
Sono previste norme parzialmente differenti
per la regolarizzazione di assistenti alla persona e collaboratori domestici e
per la regolarizzazione degli altri lavoratori dipendenti.
2.1) Chi puo' accedere alla regolarizzazione:
A) Possono essere regolarizzati i lavoratori
stranieri che sono stati impiegati da datori di lavoro italiani,
comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti, nei 3 mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della legge 189/2002 e del
decreto-legge 195/2002, ovvero tra il 10 giugno e il 10 settembre 2002. E'
necessario aver lavorato per tutti e tre i mesi e non solo aver iniziato il
rapporto di lavoro irregolare durante questo periodo, anche se non e' chiaro
come questo dovra' essere dimostrato; probabilmente, in mancanza di prove
contrarie (quali timbri a data sul passaporto che dimostrino un ingresso in
Italia successivo al 10 giugno) sara' sufficiente la dichiarazione da parte del
datore di lavoro secondo la quale il rapporto di lavoro ha avuto luogo per tutti
e tre i mesi.
Per la regolarizzazione dei lavoratori diversi
da assistenti alla persona e collaboratori domestici, il datore di lavoro deve
impegnarsi a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
o comunque di durata non inferiore a un anno.
B) Non possono essere regolarizzati gli
stranieri che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- hanno ricevuto un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno
- risultano segnalati ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato, anche da parte di paesi con i quali
l'Italia abbia stipulato accordi o convenzioni internazionali in tal senso;
- sono stati denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (per i
quali e' previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza),
salvo che abbiano ottenuto un provvedimento che esclude il reato o la loro
responsabilita', e salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono destinatari dell'applicazione di una
misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;
- hanno ricevuto un provvedimento limitativo
della liberta' personale (questa condizione e' posta solo per la
regolarizzazione dei lavoratori diversi da assistenti alla persona e
collaboratori domestici);
- risultano pericolosi per la sicurezza dello
Stato.
2.2) Cenni sulla procedura:
A) scadenze: la domanda di regolarizzazione
deve essere presentata:
- entro il 10 novembre 2002, per la
regolarizzazione di assistenti alla persona e collaboratori domestici;
- entro il 10 ottobre 2002, per la
regolarizzazione degli altri lavoratori.
B) costo: il datore di lavoro deve versare per
la regolarizzazione di un lavoratore:
- 330 euro (290 per i contributi + 40 per la
spedizione), per assistenti alla persona e collaboratori domestici;
- 800 euro (700 per i contributi + 100 per la
spedizione), per altri lavoratori.
C) avvio della procedura:
- i moduli per la regolarizzazione possono
essere ritirati presso gli Uffici Postali e presso altre sedi stabilite a
livello locale (sindacati, associazioni, patronati ecc.);
- il datore di lavoro deve effettuare il
versamento dei contributi e quindi inviare per posta alla Prefettura-UTG la
busta con il modulo compilato, la ricevuta del pagamento dei contributi, e
gli altri documenti richiesti; la spedizione puo' essere effettuata anche da
altra persona per conto del datore di lavoro, purche' munita di delega e di
documento di identita' del datore di lavoro;
- per le fasi successive della procedura: vedi
il sito dell'ASGI:
<http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm>http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm
3) Ottenimento di un permesso per lavoro prima
del compimento dei 18 anni attraverso la regolarizzazione
La legge e il decreto-legge che dettano le
disposizioni relative alla regolarizzazione non escludono la possibilita' di
accedervi per gli stranieri minorenni: di conseguenza, dovrebbero poter ottenere
un permesso per lavoro ancora durante la minore eta' quei minori titolari di
permesso di soggiorno per minore et o sprovvisti di permesso di soggiorno che
soddisfino:
A) le condizioni previste per la
regolarizzazione (vedi par. precedente)
B) le condizioni previste dalla legge per
lo svolgimento di attivita' lavorative da parte di minorenni, tra le quali
ricordiamo:
- possono svolgere attivita' lavorative i
minori che hanno compiuto 15 anni e che hanno assolto l'obbligo
scolastico;
- i minori sono soggetti all'obbligo formativo
fino ai 18 anni e quindi possono stipulare solo contratti di lavoro con
contenuti formativi, quali i contratti di apprendistato; l'obbligo formativo si
intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale;
- per la stipula del contratto, e'
necessario che l'ASL competente certifichi, a seguito di visita
medica, l'idoneita' del minore a svolgere quella specifica
attivita' lavorativa;
- i minori non possono in generale svolgere
determinati tipi di lavoro (lavori insalubri o pericolosi, lavoro notturno
ecc.).
La possibilita' di ottenere un permesso di
soggiorno per lavoro attraverso la regolarizzazione risolverebbe i noti
problemi connessi al permesso di soggiorno per minore eta', in quanto i minori
titolari di permesso per lavoro potrebbero ovviamente lavorare e potrebbero
rinnovare il permesso al compimento dei 18 anni.
Si attendono chiarimenti da parte del Governo
sulla possibilita' per i minorenni di accedere alla regolarizzazione: non
appena tali chiarimenti saranno resi noti, ne daremo comunicazione alla pagina
<http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm>http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm
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