Date: 4:40 PM 9/13/02 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ancora sulle espulsioni: norme a regime e norme transit

 

Cari amici,

giro tre messaggi sulla questione sollevata da Mughini.

 

Il primo, di Lara Olivetti, conferma, da Trento, la prassi segnalata dallo stesso Mughini.

 

Il secondo, di Paolo Bonetti, affronta la materia da un punto di vista dell'applicazione "a regime" della legge.

 

Il terzo, di Massimo Pastore, analizza soprattutto il problema della moratoria delle espulsioni in questa fase di regolarizzazione.

 

Ringrazio tutti e tre, e Silvia Canciani, che mi ha girato il messaggio di Lara.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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A proposito della prassi indicata di Luigi Mughini di Firenze sulla mancata esecuzione dei decreti di espulsione e conseguenze ex art. 14, c. 5-bis, ss. t.u., segnalo che la linea della Questra di Trento la stessa, come dichiarato nell'incontro con il Questore dell'11.9.2002. La ragione data dalla affermata notoriet della indisponibilit di sufficienti uomini  e mezzi per effettuare gli accompagnamenti, dalla mancanza di un centro di permanenza temporanea nella nostra regione e dal fatto che i centri interpellati per accogliere i destinatari dei provvedimenti non hanno di solito posti disponibili. Il Questore ha allargato le braccia dicendo che non saprebbe nemmeno lui che fare, visto che la legge e le condizioni oggettive in cui deve operare non lasciano altra via.

 

E noi, cosa facciamo? Di fronte all'imminente impegno di organizzare la difesa penale delle persone denunciate ex art. 14, c. 5bis, ss., stiamo pensando di fare riferimento all'accordo di riammissione firmato con l'Austria, in base al quale sono respinti in Italia gli stranieri non comunitari individuati alla frontiera privi dell'autorizzazione all'ingresso, se provenienti dal nostro territorio. In breve, vorremmo sostenere che, non disponendo del denaro sufficiente per pagarsi il viaggio di ritorno nello stato di provenienza, lo straniero non ha modo di ottemperare all'intimazione all'allontanamento. Infatti, uscendo dalla frontiera pi vicina (Brennero), sarebbe immediatamente rimandato indietro per legge. Forse pu essere un'idea anche per altri, anche con le frontiere con altri stati (mi risultano esservi analoghi accordi con Svizzera e Francia). Stiamo ancora studiando la cosa e ci interesserebbe sapere il parere dei soci.

 

Un caro saluto e buon lavoro,

 

Lara Olivetti

Servizio di Consulenza Legale

A.T.A.S. O.n.l.u.s.

via C. Madruzzo, 21

38100 TRENTO

tel. +39 0461 263330

fax +39 0461 263346

atasinfo@tin.it

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servizi di informazione e accoglienza per cittadini stranieri immigrati

in provincia di Trento, in convenzione con la Provincia Autonoma di Trento,

ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13

 

 

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Caro Sergio,

   i fatti riferiti nel messaggio di Mughini non devono stupire chiunque conosca il testo complessivo delle norme della nuova legge, come sanno anche coloro che, come chi scrive, per mesi si erano opposti alla sua approvazione anche per precisi motivi giuridici.

Perci non si tratta affatto di un'interpretazione di una Questura, perch  l'esatta applicazione di ci che prevede il nuovo sistema delle espulsioni previsto dalla nuova legge n. 189/2002, che presto potrebbe portare ad una massiccia criminalizzazione degli stranieri clandestini.

 

Si noti che dai lavori preparatori della legge si ricava che volutamente si previsto che neppure la motivazione dell'ordine richiesta.

Il nuovo comma 5-bis dell'art. 14 T.U. rende evidente che l'esecutivit dei provvedimenti amministrativi di espulsione che l'art. 12 prevede di generalizzare del tutto illusoria, perch si consente che tali provvedimenti restino ad esecuzione differita qualora non sia stato possibile trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea (prevedibilmente per mancanza di spazi e/o di centri).

Si disciplina il caso in cui "non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento", disciplina incentrata, in prima battuta, sull'ordine rivolto dal questore allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. Decorso tale termine, "lo straniero che senza giustificato motivo" si trattiene nel territorio dello Stato punito - ai sensi del comma 5 ter - con l'arresto da sei mesi ad un anno e viene espulso con accompagnamento coatto alla frontiera; lo straniero, nuovamente espulso in base al comma 5 ter, che si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato punito - ai sensi del comma 5 quater - con la reclusione da uno a quattro anni; per tutti questi reati si prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto e il giudizio con rito direttissimo e in ogni caso di mancato rispetto del termine di 5 giorni il questore ha la facolt di adottare un nuovo provvedimento di trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea e assistenza.

Il tenore letterale della disposizione incriminatrice non chiarisce se l'espulsione dell'inadempiente sia da configurarsi come provvedimento amministrativo (nel qual caso la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost. imporrebbe comunque una convalida giurisdizionale) o come misura di sicurezza disposta dal giudice.

In ogni caso integra la nuova fattispecie incriminatrice il trattenersi nel territorio dello Stato (occorre dunque che si provi che lo straniero espulso non mai uscito dal territorio italiano) e la mancanza di giustificati motivi. Perci non costituisce reato il permanere nel territorio italiano per motivi non dolosi, cio per motivi che hanno oggettivamente impedito allo straniero di allontanarsi dal territorio italiano e che sono indipendenti dalla coscienza e dalla volont dello straniero.

Senz'altro si devono considerare "giustificati motivi" la perdurante mancanza di vettori disponibili al viaggio di rimpatrio, la comprovata esigenza dello straniero di sottoporsi a cure mediche garantite dall'art. 35 T.U., l'avvenuta sottoposizione dello straniero a misure cautelari detentive o comunque interdittive dell'espatrio o a carcerazione o a misure di sicurezza detentive, il sopraggiungere di uno degli elementi ostativi all'espulsione ai sensi dell'art. 19 T.U. (si pensi soprattutto al caso di eventi sopraggiunti nel Paese in cui lo straniero dovrebbe essere inviato che metterebbero in pericolo la sua vita, libert o incolumit e al caso della donna che si trovi in stato di gravidanza e del suo marito convivente), ma anche la manifesta indisponibilit da parte dello straniero di mezzi economici necessari per coprire le spese del viaggio fino al Paese di invio.

Invece nel caso in cui lo straniero si trattenga in Italia per la mancanza di documenti di identificazione e/o di viaggio necessari occorrer distinguere: il reato potrebbe sorgere soltanto qualora si provi che l'indisponibilit di documenti di identificazione derivi dall'occultamento o dalla distruzione o alterazione di documenti di cui era in possesso lo straniero (si pensi a straniero del cui passaporto l'amministrazione aveva potuto fare una copia in un determinato momento, ma del cui furto o smarrimento non stata fatta regolare denuncia dopo di allora), mentre in ogni altro caso occorrer valutare da quanto tempo lo straniero ha ricevuto l'ordine di allontanarsi dal territorio nazionale in rapporto ai tempi necessari alla rappresentanza diplomatico-consolare del suo Paese per rilasciare i documenti necessari.

Occorre dunque una valutazione rigorosa della norma incriminatrice perch altrimenti essa farebbe rivivere la fattispecie che era prevista dall'art. 7 bis della L. n. 39/1990 che puniva con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si fosse adoperato per ottenere dalla competente autorit diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente, fattispecie dichiarata incostituzionale per violazione del principio di tassativit dalla sent. n. 34/1995 della Corte Costituzionale.

Un'interpretazione rigorosa s'imporr comunque. Infatti poich le stesse nuove norme prevedono il caso dell'espulsione eseguita con la mera intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni quando non stato possibile trattenere lo straniero in un centro di permanenza evidente che altrimenti si finirebbe per arrestare e trasferire nel circuito penitenziario stranieri espulsi che, privi di alcun altro mezzo finanziario, si sono trattenuti nel territorio dello Stato per il solo motivo che lo Stato stesso non ha provveduto a dotarsi di un numero adeguato di centri di permanenza per dare effettivit all'espulsione. Si produrrebbe cos una massiccia immissione di stranieri nel circuito penitenziario gi sovraffollato, il che non comporterebbe certo un aumento dell'effettivit dei provvedimenti di espulsione.

 

Paolo Bonetti

 

 

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From: "massimo pastore" <avv_pastore@libero.it>

To: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>

Cc: "filippo miraglia" <miraglia@arci.it>, "silvia canciani" <ledaz@tin.it>

Subject: R: circolare INAIL; espulsioni senza trattenimento

Date: Fri, 13 Sep 2002 16:09:05 +0200

X-Priority: 3 (Normal)

Importance: Normal

Status:  

 

Rispondo alla sollecitazione di Luigi Mughini inviandoti qualche osservazione circa la prassi interpretativa che si sta riscontrando presso altre questure piemontesi (non tutte, per quel che ne so).

 

...

 

Per quanto riguarda le prassi, mi sembra che a Torino e in altri capoluoghi del Piemonte (non tutti, ripeto) stia emergendo quanto segue:

1) nei confronti di stranieri che non sono gi stati colpiti da decreto di espulsione e che non devono essere espulsi per "pericolosit sociale", l'art. 2 co. 1 del decreto legge non viene inteso in senso restrittivo (nel senso che i lavoratori "compresi nella dichiarazione" siano solo quelli che hanno gi la ricevuta in tasca), il che del resto mi sembrerebbe del tutto irragionevole dal punto di vista interpretativo (ferma restando la pessima formulazione della norma), ma viene applicato a tutti i lavoratori stranieri potenzialmente regolarizzabili, il che comporta l'inibizione ad adottare nei loro confronti nuovi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, anche se la domanda non stata ancora presentata. In questi casi, quindi, non si fa luogo all'espulsione (naturalmente, sta anche allo straniero non essere cos pollo da dichiarare di essere entrato in Italia l'altroieri e di non avere alcun lavoro). Sotto questo profilo, le espulsioni di Firenze segnalate da Mughini mi sembrano attaccabili in sede di ricorso (a prescindere dalla procedura seguita), stante il disposto della "moratoria" disposta dal decreto legge;

2) gli stranieri che hanno gi presentato la dichiarazione di emersione e che sono quindi in grado di esibire la ricevuta non dovrebbero essere allontanati, anche se gi destinatari di decreti di espulsione allo stato ostativi: la loro posizione verr esaminata in seguito in sede di esame della domanda di emersione. Questa interpretazione mi sembra la pi corretta possibile e dovrebbe essere diffusa e sostenuta a livello nazionale per evitare clamorose disparit di trattamento. Infatti, lo straniero che ha presentato la domanda rientra sicuramente nella definizione di lavoratore "compreso nella dichiarazione", per cui da ritenersi che l'espulsione possa essere eseguita (perch anche l'esecuzione coattiva un "provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale") solo in caso di esito negativo della domanda e quindi solo al termine del procedimento avviato con la domanda stessa. Del resto l'istanza dovr essere valutata in base alle norme che risulteranno dalla conversione del decreto legge e comunque l'espulsione attualmente ostativa ben potrebbe essere nelle more revocata dal Prefetto a seguito di istanza individuale, qualora la conversione del decreto non recasse l'estensione delle revoche d'ufficio.

Faccio notare in proposito che il comma 1 dell'art. 2 (ripeto, fomulato malissimo ... volutamente?) dispone che non vengano adottati provvedimenti di allontanamento nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione (...) "fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1". Se per "data di conclusione" della procedura di cui all'art. 1 si intendono i 30 giorni per la presentazione delle domande, a maggior ragione mi sembra sostenibile che: a) fino alla conclusione dei 30 giorni (meglio, 60, tenendo conto del diverso termine per i rapporti domestici) non si possano adottare nuove espulsioni per ingresso e soggiorno irregolare nei confronti di chi potenzialmente pu accedere alla procedura (a mio parere, tutti gli irregolari salvo quanti risulti o dichiarino di essere entrati dopo il 10 settembre: infatti, la questione dei tre mesi richiesti dalla circolare problema di interpretazione della legge, che dovr essere discusso nelle sedi opportune); b) nei confronti di chi ha presentato la domanda, la moratoria si estende ovviamente fino all'esito del procedimento individuale, non essendo ammissibile una valutazione anticipata delle cause ostative da parte del funzionario che si trova ad esaminare la situazione a seguito di un occasionale controllo.

Faccio ancora notare che la "moratoria" esclude soltanto i provvedimenti di allontanamento per quanti risultino "pericolosi per la sicurezza dello Stato": se le parole hanno un senso, il riferimento deve essere inteso all'espulsione disposta dal Ministro dell'interno (art. 13 co. 1) anzich a quella per "pericolosit sociale" (13.2.c);

3) la terza casistica di cui ho notizia quella di chi destinatario di un precedente decreto di espulsione attualmente ostativo e non ha ancora presentato la domanda. A Torino, pare che i primi casi siano stati trattati ricorrendo all'intimazione a lasciare il territorio entro 5 giorni, come nei casi indicati da Mughini nel suo messaggio. E' una soluzione da un lato pi favorevole (non viene nell'immediato disposto il trattenimento o eseguita direttamente l'espulsione), dall'altro ovviamente foriero di nuovi guai (arresto e processo per direttissima a partire dal 6 giorno). Sarebbe interessante in proposito sapere se si sono gi verificati altri casi analoghi e se le intimazioni in questione sono state impugnate, con quale esito. A me sembra che si dovrebbe tentare il ricorso al Tribunale ordinario (secondo i principi enunciati da Sezioni Unite Cass. per i provvedimenti di diniego di revoca) sostenendo che anche l'intimazione un "provvedimento di allontanamento" e che pertanto, fino alla data di conclusione della procedura, rientra nella "moratoria" disposta dall'art. 2 co. 1 del d.l.

Mi scuso per la lunghezza del messaggio, auspicando che si apra un confronto sia sulle prassi effettivamente seguite sia sui criteri interpretativi dei limiti posti dall'art. 2 co. 1.

Massimo Pastore