Date: 1:18 PM 9/17/02 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: sanatoria: chiacchiere sentite per strada

 

Cari amici,

vi segnalo, in relazione ad alcune delle questioni sollevate nei giorni scorsi, le opinioni dei due tali che sento, ogni tanto, discutere per strada:

 

1) Accesso alla regolarizzazione per persone che abbiano timbri sul passaporto successivi al 10 giugno: e' consentito, facendo fede la dichiarazione del datore di lavoro circa l'esistenza del rapporto gia' dal 10 giugno, e non considerandosi un "breve periodo di ferie" motivo di risoluzione della continuita' del rapporto.

 

2) Domande relative a richiedenti asilo: sono ricevibili, e la procedura di riconoscimento prosegue imperturbata. Se il richiedente e' privo di passaporto, e' sufficiente altro documento di identita'. Se manca anche questo, la domanda finisce tra quelle accantonate ed esaminate per ultime (questo da' un po' di respiro). La soluzione prospettata da Nazzarena Zorzella tempo fa - questa e' una mia considerazione, non dei due tali - potrebbe essere valida: se l'esame della domanda di asilo si conclude positivamente, il richiedente, riconosciuto rifugiato, non avra' problemi. Se si conclude negativamente, l'ex-richiedente potra' presentarsi alla sua ambasciata a chiedere un documento di viaggio. Ovviamente, se il richiedente sa di non avere grandi chances di essere riconosciuto rifugiato, fa prima a rinunciare immediatamente alla domanda di asilo.

 

3) Persone che abbiano avuto rapporti di lavoro illegali, essendo invece legale il loro soggiorno: nessuna preclusione. Il rapporto di lavoro da sanare deve pero' soddisfare i requisiti per la regolarizzazione (a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno, per lavoratori generici; qualsiasi per colf e badanti). La questione e' di rilievo per i titolari di permesso per minore eta': sono regolarizzabili rapporti di tipo "apprendistato" (necessari, in certi casi, per ottemperare alle norme sul contenuto formativo del lavoro; vedi newsletter di Elena Rozzi)? Non essendo un esperto direi di si', se la durata del contratto non e' inferiore a un anno. Ci sono esperti in grado di fornire risposte piu' certe? La competenza e' del Minlavoro, ma bisognerebbe porre il quesiso solo avendo gia' in mente una soluzione pronta...

 

4) Ex minori (18 anni compiuti): nessun problema per l'accesso. L'eventuale provvedimento di rimpatrio assistito non ancora eseguito e' automaticamente revocato.

 

5) Persone che abbiano avuto condizioni "miste" di legalita' riguardo a soggiorno e/o lavoro nei tre mesi fatidici (es.: stagionale regolarmente occupato fino al 31 agosto, che prolunghi soggiorno e lavoro illegalmente): nessun problema di accesso alla regolarizzazione.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio