Date: 4:13 PM 9/23/02 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione minori; regolarizzazione richiedenti a

 

Cari amici,

 

1) vi giro una nota di Elena Rozzi, di Save the Children, sulla possibilita' di accesso, per i minori stranieri, alla regolarizzazione in corso. Il documento completo di note e' consultabile, oltre che sul sito di Save the Children, alla pagina http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/settembre/rozzi-regolarizz-minori.html

 

2) Vi giro anche un messaggio di Luca Massari, importante per la regolarizzazione dei richiedenti asilo privi di documento di viaggio. Il grassetto e' mio.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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Problemi e domande frequenti riguardanti la regolarizzazione dei minori

 

 

1) Il tipo di contratto e l'obbligo formativo

 

Un primo problema che si pone è se i contratti di lavoro che possono essere stipulati da un minore diano accesso alla regolarizzazione o meno:

 

1.1) Il primo punto da chiarire è se i minori possano stipulare solo contratti di apprendistato o anche altri tipi di contratti di lavoro.

La legge 144/99, art. 68 ha introdotto l'obbligo formativo fino ai 18 anni, stabilendo che tale obbligo può essere assolto nella scuola, nella formazione professionale o nell'apprendistato: "[…] è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato."

Facendo riferimento a questo articolo, alcuni Centri per l'Impiego affermano che l'unico tipo di contratto di lavoro che un minore può stipulare senza venir meno all'obbligo formativo sia il contratto di apprendistato.

Il regolamento di attuazione della legge 144/99, D.P.R. 257/2000, all'art. 1, co. 4 stabilisce tuttavia  che "I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2" (ovvero a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale).

Il regolamento di attuazione, dunque, prevede che l'obbligo formativo possa essere assolto frequentando la scuola o la formazione professionale contemporaneamente allo svolgimento di attività lavorativa con contratto di lavoro diverso dal contratto di apprendistato: i minori, dunque, possono stipulare anche contratti di lavoro diversi dall'apprendistato, purché tale contratto assicuri la possibilità di frequenza di attività formative (come contratti di formazione e lavoro o contratti di lavoro ordinari che prevedano però orari e condizioni tali da consentire la frequenza di attività formative).

Da ciò consegue che i minori possono senz'altro stipulare contratti di lavoro che danno accesso alla regolarizzazione.

 

1.2) Un secondo problema è se il contratto di apprendistato dia accesso alla regolarizzazione.

Il contratto di apprendistato, pur prevedendo una parte di formazione, è un contratto di lavoro a tutti gli effetti e quindi non si capisce perché non dovrebbe dare accesso alla regolarizzazione: "L'apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, se pur "speciale", riconducibile ad un contratto di lavoro a causa mista: la causa tipica, prestazione di lavoro contro retribuzione, riesce qui arricchita, perché l'azienda è tenuta a fornire anche la formazione professionale necessaria, nonché a permettere la partecipazione alle iniziative di formazione esterne all'azienda."

Alcuni sostengono invece che il contratto di apprendistato non dia accesso alla regolarizzazione, in quanto per sua natura non sarebbe compatibile con un rapporto di lavoro instaurato irregolarmente (vedi ad es. la Guida Normativa del Sole 24 ore).

Questa argomentazione, tuttavia, è infondata, in quanto il contratto di apprendistato è il contratto con cui il datore di lavoro si impegna ad assumere il minore e non quello con cui dichiara di aver impiegato il minore nei tre mesi precedenti.

 

 

2) L'età per l'ammissione al lavoro

 

L'età minima per l'ammissione al lavoro è:

a) 15  anni per stipulare un contratto di lavoro ordinario diverso dal contratto di apprendistato e dal contratto di formazione e lavoro (Dlgs. 345/99, art. 5: "L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti");

b) 16 anni per stipulare un contratto di apprendistato (legge 196/97, art. 16) o un  contratto di formazione e lavoro (legge 451/94, art. 16).

 

 

 

3) L'assolvimento dell'obbligo scolastico

 

In base al Dlgs. 345/99, art. 5, per essere ammesso al lavoro il minore deve aver assolto l'obbligo scolastico.

La legge 9/99 (elevamento dell'obbligo di istruzione) e la legge 30/2000 (riordino dei cicli di istruzione) hanno elevato l'obbligo scolastico (in fase di prima applicazione) a 9 anni, fino al quindicesimo anno di età.

Il regolamento di attuazione della legge 9/99, D.M. 323/99, art. 1, co. 3 stabilisce che "Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico."

Per dimostrare l'assolvimento dell'obbligo, dunque, il minore dovrebbe aver frequentato il primo anno di scuola superiore ed essere stato promosso, ovvero dimostrare di aver frequentato la scuola per 9 anni.

A quanto mi risulta, per i minori stranieri giunti in Italia da adolescenti e che vogliono lavorare questa norma è ampiamente disattesa, e questi minori vengono ammessi al lavoro anche dopo il conseguimento della sola licenza media.

Tuttavia, per rispettare pienamente la normativa vigente, per l'ammissione al lavoro potrebbe essere richiesto al minore di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.

 

 

 

4) La stipula del contratto

 

Non è chiaro se il minore possa firmare il contratto di lavoro o se sia necessario un rappresentante legale.

Il Codice Civile, art. 2 stabilisce che "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono fatte salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro."

La norma è piuttosto ambigua e tanto la dottrina quanto la giurisprudenza non sono univoche .

Alcuni sostengono che il minore non possa firmare il contratto e che quindi sia necessario un rappresentante legale.

Altri, invece, sostengono che il minore che abbia raggiunto l'età minima per l'ammissione al lavoro acquisti anche la capacità di stipulare il contratto :"[...] il legislatore, attribuendo al minore una vera e propria capacità di agire anticipata in materia di lavoro, ha inteso escludere, tanto agli effetti sostanziali quanto agli effetti processuali, qualsivoglia potere di rappresentanza legale, concorrente o sussidiaria, del genitore esercente la potestà."

 

 

 

5) La responsabilità del tutore

 

E' necessario chiarire quali siano le responsabilità del tutore, nel momento in cui il datore di lavoro dichiari di aver impiegato irregolarmente il minore per tre mesi: tale dichiarazione, infatti, implica che il tutore sia venuto meno ai suoi doveri, consentendo al minore di lavorare irregolarmente o non rendendosi conto della situazione.

Il Giudice Tutelare potrebbe quindi rimuovere dall'ufficio il tutore resosi colpevole di negligenza e sostituirlo con altro tutore (Codice Civile, art. 384).

Il tutore non dovrebbe però subire ulteriori sanzioni, a differenza di quanto sostenuto da alcune Questure (ad es. la Questura di Firenze) che hanno minacciato di denunciare penalmente il tutore nel caso in cui venga presentata domanda di regolarizzazione per il minore in tutela.

 

 

 

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Caro Sergio,

ti informo che, nella giornata di ieri, durante un convegno sull'accoglienza

dei richiedenti asilo, che si è svolto presso la Provincia di  Varese, il

Prefetto Vicario si è espresso in favore della possibilità di fare domanda

di regolarizzazione, senza compromettere l'iter di quella di asilo.

Lo stesso ha precisato che hanno avuto indicazioni di ritenere valida la

fotocopia del permesso di soggiorno per richiedente asilo, in luogo del documento rilasciato dalle autorità del paese di provenienza.

A questa interpretazione si è pubblicamente associata anche la dirigente a

capo dell'ufficio stranieri della questura varesina.

Quest'ultima notizia appare importante, visto che si erano udite notizie

diverse in altre questure.

Ciao e buon lavoro,

Luca Massari