Date: 4:13 PM 9/23/02 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione minori;
regolarizzazione richiedenti a
Cari amici,
1) vi giro una nota di Elena Rozzi, di Save
the Children, sulla possibilita' di accesso, per i minori stranieri, alla
regolarizzazione in corso. Il documento completo di note e' consultabile, oltre
che sul sito di Save the Children, alla pagina
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/settembre/rozzi-regolarizz-minori.html
2) Vi giro anche un messaggio di Luca Massari,
importante per la regolarizzazione dei richiedenti asilo privi di documento di
viaggio. Il grassetto e' mio.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Problemi e domande frequenti riguardanti la
regolarizzazione dei minori
1) Il tipo di contratto e l'obbligo formativo
Un primo problema che si pone è se i contratti
di lavoro che possono essere stipulati da un minore diano accesso alla
regolarizzazione o meno:
1.1) Il primo punto da chiarire è se i minori
possano stipulare solo contratti di apprendistato o anche altri tipi di
contratti di lavoro.
La legge 144/99, art. 68 ha introdotto
l'obbligo formativo fino ai 18 anni, stabilendo che tale obbligo può essere assolto
nella scuola, nella formazione professionale o nell'apprendistato: "[…] è
progressivamente istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000,
l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche
integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c)
nell'esercizio dell'apprendistato."
Facendo riferimento a questo articolo, alcuni
Centri per l'Impiego affermano che l'unico tipo di contratto di lavoro che un
minore può stipulare senza venir meno all'obbligo formativo sia il contratto di
apprendistato.
Il regolamento di attuazione della legge
144/99, D.P.R. 257/2000, all'art. 1, co. 4 stabilisce tuttavia che "I contratti di lavoro,
diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque
assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle
lettere a) e b) del comma 2" (ovvero a) nel sistema di istruzione
scolastica; b) nel sistema della formazione professionale).
Il regolamento di attuazione, dunque, prevede
che l'obbligo formativo possa essere assolto frequentando la scuola o la
formazione professionale contemporaneamente allo svolgimento di attività
lavorativa con contratto di lavoro diverso dal contratto di apprendistato: i
minori, dunque, possono stipulare anche contratti di lavoro diversi
dall'apprendistato, purché tale contratto assicuri la possibilità di frequenza
di attività formative (come contratti di formazione e lavoro o contratti di
lavoro ordinari che prevedano però orari e condizioni tali da consentire la
frequenza di attività formative).
Da ciò consegue che i minori possono
senz'altro stipulare contratti di lavoro che danno accesso alla
regolarizzazione.
1.2) Un secondo problema è se il contratto di
apprendistato dia accesso alla regolarizzazione.
Il contratto di apprendistato, pur prevedendo
una parte di formazione, è un contratto di lavoro a tutti gli effetti e quindi
non si capisce perché non dovrebbe dare accesso alla regolarizzazione:
"L'apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, se
pur "speciale", riconducibile ad un contratto di lavoro a causa
mista: la causa tipica, prestazione di lavoro contro retribuzione, riesce qui
arricchita, perché l'azienda è tenuta a fornire anche la formazione
professionale necessaria, nonché a permettere la partecipazione alle iniziative
di formazione esterne all'azienda."
Alcuni sostengono invece che il contratto di
apprendistato non dia accesso alla regolarizzazione, in quanto per sua natura
non sarebbe compatibile con un rapporto di lavoro instaurato irregolarmente
(vedi ad es. la Guida Normativa del Sole 24 ore).
Questa argomentazione, tuttavia, è infondata,
in quanto il contratto di apprendistato è il contratto con cui il datore di
lavoro si impegna ad assumere il minore e non quello con cui dichiara di aver
impiegato il minore nei tre mesi precedenti.
2) L'età per l'ammissione al lavoro
L'età minima per l'ammissione al lavoro è:
a) 15
anni per stipulare un contratto di lavoro ordinario diverso dal
contratto di apprendistato e dal contratto di formazione e lavoro (Dlgs.
345/99, art. 5: "L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al
momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e
comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti");
b) 16 anni per stipulare un contratto di
apprendistato (legge 196/97, art. 16) o un contratto di formazione e lavoro (legge 451/94, art. 16).
3) L'assolvimento dell'obbligo scolastico
In base al Dlgs. 345/99, art. 5, per essere
ammesso al lavoro il minore deve aver assolto l'obbligo scolastico.
La legge 9/99 (elevamento dell'obbligo di
istruzione) e la legge 30/2000 (riordino dei cicli di istruzione) hanno elevato
l'obbligo scolastico (in fase di prima applicazione) a 9 anni, fino al
quindicesimo anno di età.
Il regolamento di attuazione della legge 9/99,
D.M. 323/99, art. 1, co. 3 stabilisce che "Ha adempiuto all'obbligo
scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di
scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto
dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere
osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico."
Per dimostrare l'assolvimento dell'obbligo,
dunque, il minore dovrebbe aver frequentato il primo anno di scuola superiore
ed essere stato promosso, ovvero dimostrare di aver frequentato la scuola per 9
anni.
A quanto mi risulta, per i minori stranieri
giunti in Italia da adolescenti e che vogliono lavorare questa norma è
ampiamente disattesa, e questi minori vengono ammessi al lavoro anche dopo il
conseguimento della sola licenza media.
Tuttavia, per rispettare pienamente la normativa
vigente, per l'ammissione al lavoro potrebbe essere richiesto al minore di
dimostrare l'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo quanto stabilito
dalla legge e dal regolamento.
4) La stipula del contratto
Non è chiaro se il minore possa firmare il
contratto di lavoro o se sia necessario un rappresentante legale.
Il Codice Civile, art. 2 stabilisce che
"La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la
maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non
sia stabilita una età diversa. Sono fatte salve le leggi speciali che
stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio
lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle
azioni che dipendono dal contratto di lavoro."
La norma è piuttosto ambigua e tanto la
dottrina quanto la giurisprudenza non sono univoche .
Alcuni sostengono che il minore non possa
firmare il contratto e che quindi sia necessario un rappresentante legale.
Altri, invece, sostengono che il minore che
abbia raggiunto l'età minima per l'ammissione al lavoro acquisti anche la
capacità di stipulare il contratto :"[...] il legislatore, attribuendo al
minore una vera e propria capacità di agire anticipata in materia di lavoro, ha
inteso escludere, tanto agli effetti sostanziali quanto agli effetti
processuali, qualsivoglia potere di rappresentanza legale, concorrente o
sussidiaria, del genitore esercente la potestà."
5) La responsabilità del tutore
E' necessario chiarire quali siano le
responsabilità del tutore, nel momento in cui il datore di lavoro dichiari di
aver impiegato irregolarmente il minore per tre mesi: tale dichiarazione,
infatti, implica che il tutore sia venuto meno ai suoi doveri, consentendo al
minore di lavorare irregolarmente o non rendendosi conto della situazione.
Il Giudice Tutelare potrebbe quindi rimuovere
dall'ufficio il tutore resosi colpevole di negligenza e sostituirlo con altro
tutore (Codice Civile, art. 384).
Il tutore non dovrebbe però subire ulteriori
sanzioni, a differenza di quanto sostenuto da alcune Questure (ad es. la
Questura di Firenze) che hanno minacciato di denunciare penalmente il tutore
nel caso in cui venga presentata domanda di regolarizzazione per il minore in
tutela.
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Caro Sergio,
ti informo che, nella giornata di ieri,
durante un convegno sull'accoglienza
dei richiedenti asilo, che si è svolto presso
la Provincia di Varese, il
Prefetto Vicario si è espresso in favore della
possibilità di fare domanda
di regolarizzazione, senza compromettere
l'iter di quella di asilo.
Lo stesso ha precisato che hanno avuto
indicazioni di ritenere valida la
fotocopia del permesso di soggiorno per
richiedente asilo, in luogo del documento rilasciato dalle autorità del paese
di provenienza.
A questa interpretazione si è pubblicamente
associata anche la dirigente a
capo dell'ufficio stranieri della questura
varesina.
Quest'ultima notizia appare importante, visto
che si erano udite notizie
diverse in altre questure.
Ciao e buon lavoro,
Luca Massari