Date: 10:15 AM 9/25/02 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: emendamenti decreto regolarizzazione

 

Cari amici,

sono stati votati ieri nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro del Senato gli emendamenti al decreto-legge 195.

 

Riporto qui sotto gli emendamenti piu' importanti, facendo pero' osservare che in alcuni casi il testo approvato differisce lievemente perche' modificato in corso di seduta). La sostanza dovrebbe pero' essere salva.

 

I resoconti delle due sedute sono disponibili alla pagina di settembre 2002 del mio sito.

 

Le modifiche principali riguardano

 

a) l'estensione dei termini per la presentazione delle domande dei lavoratori subordinati all'11 novembre,

 

b) l'inclusione degli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo in presenza di revoca da parte del prefetto. Restano pero' esclusi gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera (le espulsioni di questi giorni, per esempio);

 

c) l'inclusione degli stranieri segnalati per la non ammissione in paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia.

 

Conto di darvi nei prossimi giorni un quadro piu dettagliato.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

 

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Al comma 1, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro la data dell'11 novembre 2002

 

 

 

 

 

Al comma 8, la lettera a) sostituita dalla seguente:

 

            a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: o dell'Unione europea.

 

 

 

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero nei casi di archiviazione previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e nei casi di non luogo a procedere di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, e comunque con le formule previste dagli articoli citati.

 

 

 

 

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

 

        4-bis. La lettera a), del comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n.  189, sostituita dalla seguente:

            "a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussite o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni e integrazioni.