Date: 10:15 AM 9/25/02 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: emendamenti decreto regolarizzazione
Cari amici,
sono stati votati ieri nelle commissioni
riunite Affari costituzionali e Lavoro del Senato gli emendamenti al
decreto-legge 195.
Riporto qui sotto gli emendamenti piu'
importanti, facendo pero' osservare che in alcuni casi il testo approvato
differisce lievemente perche' modificato in corso di seduta). La sostanza
dovrebbe pero' essere salva.
I resoconti delle due sedute sono disponibili
alla pagina di settembre 2002 del mio sito.
Le modifiche principali riguardano
a) l'estensione dei termini per la
presentazione delle domande dei lavoratori subordinati all'11 novembre,
b) l'inclusione degli stranieri destinatari di
un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo in
presenza di revoca da parte del prefetto. Restano pero' esclusi gli stranieri
destinatari di un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato
alla frontiera (le espulsioni di questi giorni, per esempio);
c) l'inclusione degli stranieri segnalati per
la non ammissione in paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia.
Conto di darvi nei prossimi giorni un quadro
piu dettagliato.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Al comma 1, sostituire le parole: entro
trenta giorni con le seguenti: entro la data dell'11 novembre 2002
Al comma 8, la lettera a) sostituita dalla
seguente:
a)
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per
motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu
essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che
non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma
13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole:
o dell'Unione europea.
Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: ovvero nei casi di archiviazione previsti dagli articoli
411 del codice di procedura penale e nei casi di non luogo a procedere di cui
all'articolo 425 del codice di procedura penale, e comunque con le formule
previste dagli articoli citati.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. La lettera
a), del comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
sostituita dalla seguente:
"a)
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per
motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu
essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si
sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussite
o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni e integrazioni.