Date: 1:35 PM 10/9/02 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione: ancora i due tali
Cari amici,
i due tali che "ogni sera di sotto al mio
balcone" - e' una citazione - sento discutere di regolarizzazione mi hanno
lasciato un blocchetto di appunti con le frequently asked questions in materia
e le relative risposte. Le riporto
qui sotto.
I due mi sembrano informatissimi. Prendete
quindi nota...
Ho evidenziato in grassetto i punti nuovi e
quelli che sono ancora oggetto di dubbio per molti di quelli che mi scrivono.
Cordiali saluti
sergio briguglio
----
1) CHI PUO' PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI
EMERSIONE?
Sia la legge 189/2002 che il Decreto Legge
195/2002 prevedono che la dichiarazione di emersione " presentata dal
richiedente, a proprie spese, agli uffici postali".
Poich il richiedente il datore di lavoro,
questi che dovr recarsi agli
uffici postali per la presentazione della dichiarazione, ovvero
conferire apposita
delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento
del delegante.
2) IN CASO DI PIU' DATORI DI LAVORO, OGNUNO DI
ESSI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE E PAGARE IL CONTRIBUTO FORFETTARIO?
Si, ogni datore di lavoro tenuto a
presentare la dichiarazione ed a versare per intero il contributo forfetario.
3) CHE COSA VUOL DIRE "OCCUPATI NEI TRE
MESI ANTECEDENTI LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE BOSSI-FINI?
Il
termine dei "tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore", dei provvedimenti interessati, nei quali necessario aver svolto
il lavoro irregolare ai fini della dichiarazione di regolarizzazione, vanno
interpretati in combinato disposto con le successive disposizioni contenute
nella legge 189/2002, e non nella semplice formulazione letterale, considerata
a s stante.
Poich il contributo forfetario che il datore
versa "pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato", deve
prevalere l'interpretazione restrittiva della disposizione di cui trattasi, per
cui pu essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi
antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cio dalla data del 10 giugno
2002.
Al riguardo, far fede la dichiarazione del
datore di lavoro.
4) CHI E' IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI
SOGGIORNO PER MOTIVI DI TURISMO, DI STUDIO O ALTRO, PUO' USUFRUIRE DI QUESTA
PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE?
Si, colui che si trova regolarmente soggiornante
in Italia con un permesso di soggiorno rilasciato con motivazione diverse
(turismo, affari, studio, richiesta di asilo, ecc.) pu accedere alla procedura
di regolarizzazione, purch sia osservata
la retribuzione minima prevista per il relativo contratto di lavoro.
5) LA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA ALLA
PREFETTURA-UTG DI RESIDENZA DEL DATORE DI LAVORO, DEL LAVORATORE O DOVE HA
LUOGO LA PRESTAZIONE DI LAVORO?
Come indicato nelle istruzioni per la
compilazione del modulo per la regolarizzazione di colf e badanti la Prefettura
di competenza a cui presentare la domanda quella di residenza del datore di
lavoro o quella del luogo dove viene svolta l'attivit lavorativa. Per il
lavoro subordinato, in aggiunta alle predette possibilit, viene indicata anche
la Prefettura dove ha sede l'impresa.
6) IL LAVORATORE CHE NON HA DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA', PUO' ESSERE REGOLARIZZATO?
La domanda di regolarizzazione pu essere
presentata anche a favore di un extracomunitario con documento di riconoscimento scaduto, non ancora
rinnovato.
In ogni caso, all'atto della sottoscrizione
del contratto, il lavoratore deve essere in possesso di un documento di
identificazione in corso di validit. E' ammesso anche l'attestato di identit rilasciato dalla
Rappresentanza Diplomatica del proprio Paese.
In fase di rinnovo, per, il lavoratore dovr
comunque essere munito del passaporto in corso di validit.
7) PUO' ESSERE REGOLARIZZATO UN RICHIEDENTE
ASILO?
Il richiedente asilo, in attesa dell'audizione
innanzi alla competente Commissione per il riconoscimento dello status di
rifugiato, pu accedere alla regolarizzazione, senza sospendere o annullare
l'iter procedurale attivato per il riconoscimento stesso. Se successivamente
gli verr riconosciuto lo status di rifugiato, potr convertire il permesso di
soggiorno per lavoro in quello pi favorevole collegato allo status di
rifugiato.
8) NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO, SIA
IMPOSSIBILITATO A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO, E' CONSENTITA LA SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO DA PARTE DI UN ALTRO SOGGETTO?
Si, nel caso di impossibilit per il datore di
lavoro di presentarsi personalmente per la stipula del contratto (ad es. per
gravi motivi di salute) sufficiente una procura in carta semplice non
autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa
fotocopia.
Per ragioni connesse allo stato di salute, in
base a quanto previsto dall'art. 4 della legge 445/2000, sono, inoltre, autorizzati alla sottoscrizione il
coniuge, i figli, i parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado,
in possesso della relativa documentazione attestante lo status. Il necessario
accertamento dell'identit del dichiarante dovr essere effettuato dal pubblico
ufficiale all'atto della convocazione.
9) NEL CASO DI SOGGETTO AFFETTO DA PATOLOGIA O
HANDICAP CHE NE LIMITI
L'AUTOSUFFUCIENZA, I PARENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL DPR 445/2000 POSSONO
SOTTOSCRIVERE IL MODULO DI DICHIARAZIONE DI EMERSIONE?
Si, possono sottoscrivere i moduli i congiunti
di cui al richiamato art. 4 (il coniuge, i figli, i parenti in linea retta o
collaterale fino al terzo grado). Il necessario accertamento dell'identit del
dichiarante e del rapporto di
parentela (da dimostrarsi, da parte del dichiarante, con apposita
documentazione) dovr essere effettuato dal pubblico ufficiale all'atto della
convocazione.
10) PUO' ESSERE DATORE DI LAVORO DI UNA
COLLABORATRICE DOMESTICA UN FAMILIARE (FIGLIO) RESIDENTE IN UNA PROVINCIA DIVERSA DAL LUOGO DELLA
PRESTAZIONE DI LAVORO (CASA GENITORE)?
Si. In questo caso conveniente che la domanda
venga presentata presso la Prefettura-UTG nella provincia ove si svolge la
prestazione di lavoro e (presumibilmente sede di residenza del lavoratore).
11) VIENE RESTITUITO IL CONTRIBUTO FORFETTARIO
VERSATO QUALORA LA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE VENGA RIGETTATA?
No. Tale contributo va considerato come
versamento "una tantum" per la dichiarata occupazione del lavoratore
"in nero" e non prevista dalla legge la restituzione, venendo a
sanare la posizione irregolare pregressa del datore di lavoro.
12) A CHI VA PRESENTATO IL RICORSO DEL
PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA E QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE?
Il mero provvedimento di rigetto, essendo di
natura amministrativa, ricorribile presso il T.A.R., da parte del datore di
lavoro, nei tempi e nelle modalit previste dalla legge.
Allo straniero, quindi, viene notificato il
rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno con invito ad allontanarsi dal
territorio nazionale entro 15 giorni. Nel caso in cui non si allontani
spontaneamente, qualora rintracciato, verr espulso con provvedimento ricorribile presso il Tribunale in
composizione monocratica, cos come previsto dall'art. 13, c. 8, della legge n.
189 del 30 luglio 2002.
13) LA CERTIFICAZIONE MEDICA - RICHIESTA IN
CASO DI REGOLARIZZAZIONE DI "BADANTE" - PUO' ESSERE RILASCIATA DAL
MEDICO DI FAMIGLIA?
Si, non necessaria alcuna documentazione
clinica specialistica.
14) IL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO CHE ASPETTA
ANCORA LA DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI SANATORIA PRESENTATA NEL 1998, PUO'
ESSERE REGOLARIZZATO CON QUESTA NUOVA PROCEDURA DI EMERSIONE?
Si, se in possesso di tutti i requisiti
previsti dalla normativa.
15) IL MINORE STRANIERO, DIVENUTO NEL
FRATTEMPO MAGGIORENNE, DESTINATARIO DI UN PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO ASSISTITO
A CUI NON HA OTTEMPERATO, PUO' ESSERE REGOLARIZZATO?
Si. Non necessaria la revoca del
provvedimento di rimpatrio in quanto il minore ormai divenuto maggiorenne.
16) QUAL E' IL TERMINE PER LA CONSEGNA DEI
MODULI?
Il termine per la consegna delle dichiarazione
di emersione, relativo a colf e badanti, fissato al giorno 10 novembre 2002.
Ma poich tale giorno festivo, il termine viene prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo (ex art. 2963 cc) ossia all'11 novembre 2002.
Il termine per la consegna della dichiarazione
di legalizzazione del lavoro subordinato fissato al giorno 10 ottobre 2002.
Nel disegno di legge, approvato dal Senato, previsto lo slittamento di tale
termine all'11 novembre 2002.
17) IN CASO DI DATORI DI LAVORO PLURIMI LA
RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA IN UN'UNICA BUSTA?
No, le richieste dovranno essere presentate in
buste separate, possibilmente presentate contestualmente, per una pi rapida
connessione delle dichiarazioni, che comunque sar effettuata d'ufficio.
18) QUANDO IL DATORE DI LAVORO DEVE GARANTIRE
IL PAGAMENTO DEL VIAGGIO DI RIENTRO DEL LAVORATORE STRANIERO NEL PROPRIO
PAESE? E QUAL E' IL DATORE DI
LAVORO SU CUI RICADE QUESTO ONERE?
La garanzia per il pagamento delle spese di
viaggio fornita dal datore di lavoro alla Prefettura-UTG e non al lavoratore.
La disposizione finalizzata esclusivamente ad evitare aggravi di spesa a
carico dello Stato in caso di rimpatrio del lavoratore, disposto dalle Autorit
competenti.
In caso di pi datori di lavoro, gli stessi
sono obbligati in solido.
Si terr conto dei rapporti di lavoro in atto
e per ultimo dichiarati.
19) PUO' ESSERE REGOLARIZZATO UN RAPPORTO DI
LAVORO CHE PREVEDE UNA DURATA DI LAVORO INFERIORE O SUPERIORE AD UN ANNO?
Il rapporto di lavoro per colf e badanti deve
essere almeno non inferiore ad un
anno essendo correlato al permesso di soggiorno che, in base alla norma, viene
rilasciato per la durata di un anno.
La durata del rapporto di lavoro subordinato,
come precisa la legge, a tempo indeterminato o di durata non inferiore ad un
anno.
20) POSSONO ESSERE CUMULATE - AI FINI DEL
RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO STABILITO - LE
ORE DI LAVORO PRESTATE COME BADANTE CON QUELLE PRESTATE COME
COLLABORATRICE DOMESTICA?
Si. Il contratto di lavoro a cui si fa
riferimento lo stesso.
21) IN CASO DI LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE,
SUCCESSIVO ALLA REGOLARIZZAZIONE, E TEMPESTIVAMENTE SEGNALATO DAL DATORE DI
LAVORO ALLE QUESTURE, L'IMMIGRATO POTRA' AVVALERSI DELL'ISCRIZIONE ALLE LISTE
DI COLLOCAMENTO E DI SEI MESI DI TEMPO PER LA RICERCA DI UN NUOVO DATORE DI
LAVORO?
Si, in questo caso valgono le disposizioni di
carattere generale previste dalla normativa in vigore, che prevedono la
possibilit dell'iscrizione per un periodo non inferiore a sei mesi, salvo un
pi lungo periodo di residua validit del permesso di soggiorno.
22) COSA AVVIENE NEI CONFRONTI DEL FIGLIO
MINORE A SEGUITO DEL LAVORATORE, INTERESSATO DALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE?
Il minore verr iscritto nel permesso di
soggiorno rilasciato al genitore a seguito dell'avvenuta regolarizzazione.
23) DA QUANDO DECORRE L'ONERE DEL PAGAMENTO
DEI CONTRIBUTI INPS?
Il forfait gi versato copre soltanto il
trimestre dal 10 giugno 2002 al 10 settembre 2002. Per i rimanenti periodi di
lavoro, sar l'INPS a fare i
conteggi ed a comunicarli al datore di lavoro.