Date: 9:30 AM 10/16/02 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: minori stranieri; proposte
regolarizzazione
Cari amici,
giro la newsletter di Elena Rozzi, di Save the
Children, sui minori stranieri (in particolare, sulla possibilita' di accedere
alla regolarizzazione).
Alla pagina di ottobre 2002 del mio sito
troverete un documento di proposte sulla regolarizzazione che vorremmo inviare,
con eventuali modifiche, al Ministero dell'interno.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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"I minori stranieri non
accompagnati"
Newsletter - n. 4 / Ottobre 2002
Carissimi/e,
vi inviamo un numero straordinario della
Newsletter per aggiornarvi sulla possibilita', per i minori stranieri privi di
permesso di soggiorno o titolari di permesso di soggiorno per minore eta', di
ottenere un permesso di soggiorno per lavoro attraverso la regolarizzazione in
corso.
L'ottenimento di un permesso di soggiorno per
lavoro consente di superare i noti problemi connessi al permesso di soggiorno
per minore eta', in quanto il permesso per lavoro da' diritto al minore di
lavorare regolarmente e di rinnovare il permesso di soggiorno al compimento dei
18 anni.
Ricordiamo che i tempi per presentare la
domanda di regolarizzazione sono strettissimi, in quanto i termini
scadono l'11 Novembre 2002.
Le indicazioni fornite dal Ministero
dell'Interno e dal Ministero del Lavoro sono le seguenti:
1) I minorenni possono accedere alla
regolarizzazione in corso: non vi sono, cioe', condizioni ostative
connesse alla minore eta'.
2) L'accesso alla regolarizzazione per i
minori e' pero' vincolato al rispetto delle norme generali che regolano
l'ammissione al lavoro dei minorenni.
Ricordiamo che un minore pu˜ essere ammesso al
lavoro solo se:
a) ha compiuto 15 anni;
b) ha assolto l'obbligo scolastico;
c) il contratto di lavoro gli consente la
frequenza di attivitˆ formative, in quanto i minori sono soggetti all'obbligo
formativo fino ai 18 anni: un minore pu˜ dunque stipulare un contratto di
apprendistato o di formazione-lavoro oppure un contratto ordinario che
pero' gli consenta, come orari e condizioni di lavoro, di frequentare attivitˆ
formative nel sistema scolastico o della formazione professionale.
3) La possibilita' di accedere alla
regolarizzazione con contratti di apprendistato o di formazione-lavoro non e'
esclusa dalle leggi che disciplinano la regolarizzazione, e quindi in base alla
normativa vigente sarebbe possibile regolarizzarsi in questo modo.
Tuttavia, dato che i funzionari
di numerose Prefetture e Direzioni Provinciali del Lavoro affermano che
non e' possibile accedere alla regolarizzazione con questi tipi di
contratto, abbiamo chiesto chiarimenti al Ministero dell'Interno e al
Ministero del Lavoro.
Il Ministero dell'Interno ha rimandato la
questione al Ministero del Lavoro.
Il dirigente del Ministero del Lavoro che sta
seguendo le questioni connesse alla regolarizzazione (Dott. Silveri) ci ha
risposto a voce che non e' possibile accedere alla regolarizzazione con
contratti di apprendistato o di formazione-lavoro.
Benche' tale esclusione venga
giustificata con motivazioni che a nostro avviso non trovano alcun fondamento
nella legge, e fatta comunque salva la possibilita' di presentare la domanda di
regolarizzazione e poi eventualmente presentare ricorso contro un rigetto
illegittimo, e' probabile che la maggior parte delle Prefetture e Direzioni
Provinciali del Lavoro seguano tale indicazione.
4) Resta comunque la possibilita' per i minori
di accedere alla regolarizzazione con contratti di lavoro ordinari, purche'
consentano la frequenza di attivita' formative nel sistema scolastico o nel
sistema della formazione professionale.
Come accennato sopra, infatti, l'obbligo
formativo puo' essere assolto anche frequentando la scuola o la formazione
professionale contemporaneamente all'esercizio di attivita' lavorativa con un
contratto di lavoro ordinario, diverso dall'apprendistato (l'art. 1, co.
4 del regolamento di attuazione D.P.R. 257/2000 prevede esplicitamente la
possibilita' per i minori soggetti all'obbligo formativo di stipulare contratti
diversi dall'apprendistato: "I contratti di lavoro, diversi da quelli di
apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la
possibilita' di frequenza delle attivita' formative di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 [ovvero nella scuola o nella formazione professionale]").
5)
Non ci sono state fornite indicazioni, invece, riguardo alla
possibilita' per il minore di firmare direttamente il contratto di soggiorno.
Si noti tuttavia che secondo larga parte della
giurisprudenza e della dottrina il minore puo' stipulare direttamente il
contratto di lavoro, senza che sia necessario l'intervento del rappresentante
legale: quindi anche nei casi in cui il rappresentante legale (ovvero il
genitore, o il tutore nominato dall'Autoritˆ Giudiziaria, o l'Ente Locale) non
abbia la possibilita' di firmare il contratto di soggiorno, il minore dovrebbe
poter stipulare direttamente il contratto.
Rimandiamo al sito curato dall'ASGI
(Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione)
<http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm>http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm per
le istruzioni di dettaglio relative alle procedure della regolarizzazione e per
gli aggiornamenti riguardanti le disposizioni man mano introdotte mediante
circolari.
Al di la' delle questioni connesse alla
regolarizzazione, si continuano ad attendere chiarimenti sull'applicazione
dell'art. 25 della legge 189/2002 (Bossi-Fini) relativo ai minori stranieri non
accompagnati.
Sul sito di Save the Children potrete trovare,
dalla prossima settimana:
1) una nota della Presidente del Comitato per
i minori stranieri relativa all'interpretazione dell'art. 25 della legge
189/2002 (nella versione del 14 Ottobre, aggiornata e corretta rispetto a
quella del 3 Ottobre): alla pagina
<http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm>http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm
2) le proposte in merito ai minori stranieri
non accompagnati (compresi i minori richiedenti asilo) elaborate da Save the
Children per il regolamento di attuazione della legge 189/2002, che dovrˆ
essere discusso e approvato nei prossimi mesi: alla pagina <http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm>http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm
Infine, vi ricordiamo che potete rivolgervi,
per qualsiasi chiarimento o consulenza su specifici casi riguardanti minori
stranieri non accompagnati, al servizio di consulenza legale di
Save the Children, scrivendo a:
<mailto:legale@savethechildren.it>legale@savethechildren.it
Cordiali saluti,
Elena Rozzi
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a cura di:
Elena Rozzi
Responsabile Programma "Minori stranieri
non accompagnati"
Save the Children Italia
via Gaeta 19 - 00185 Roma
tel. +39 06 4807001 - fax +39 06 48070039
e-mail:
<mailto:elena@savethechildren.it>elena@savethechildren.it
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