Date: 12:40 PM 11/6/02 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione licenziati; proposte per il regolament

 

Cari amici,

 

1) riguardo alla questione "licenziati", vi mando la circolare emanata a seguito dell'incontro tra Mantovano e i sindacati (http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/novembre/circ-mininterno-31-10-02.html). Vi mando anche il testo di un articolo del Sole 24 Ore in proposito.

 

Ritengo che per i casi in oggetto non vi sia alcuna dichiarazione da spedire dalla posta (incombenza che spetterebbe al datore di lavoro). Si tratta invece di presentare domanda di permesso di soggiorno "opportunamente documentata" in questura. La documentazione deve dimostrare, in particolare, l'avvio dell'azione legale o sindacale contro il datore di lavoro.

 

2) Alla pagina di novembre 2002 del mio sito troverete un documento (http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/novembre/proposte-regolamento-4.html) contenente proposte per la revisione e la definizione dei regolamenti attuativi delle norme su immigrazione e asilo. Ho cercato di integrare i suggerimenti che mi sonoo pervenuti in relazione alle versioni precedenti. Ulteriori commenti sono graditi.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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Circolare ministero dell'Interno del 31 ottobre 2002

n. 300C/2002

Sono pervenuti a questo dipartimento numerosi quesiti in ordine al ricorso presentato da alcuni cittadini extracomunitari, impiegati in attivit lavorative in modo irregolare, i cui datori di lavoro non intendono procedere alla loro regolarizzazione e che, in qualche caso, hanno anche interrotto il rapporto di lavoro, nei cui confronti gli interessati hanno adito formalmente le vie legali al fine di mantenere il rapporto di lavoro o di riassumere quello interrotto o aprano una vertenza tramite associazioni sindacali o di patronato.

La loro posizione si ritiene essere assimilata, in via temporanea, a quella dei perdenti posti di lavoro e rientrare, quindi, nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 11, del Testo unico, relativamente al rilascio del permesso di soggiorno per una durata di sei mesi.

Resta immutato, ovviamente, l'obbligo dell'esistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per le procedure di emersione, legalizzazione del lavoro irregolare, nonch il rispetto dei termini previsti per la richiesta di permesso di soggiorno opportunamente documentato.

 

 

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IMMIGRAZIONE

 

Extracomunitari, sanatoria pi ampia

Circolare del ministero dell'Interno alle prefetture.

 

Un permesso di soggiorno di sei mesi per l'extracomunitario che apre una vertenza nei confronti del datore di lavoro che l'ha licenziato negandogli cos la regolarizzazione. questa - come aveva annunciato la settimana scorsa il sottosegretario Alfredo Mantovano - la principale novit interpretativa inserita nella circolare 31 ottobre 2002 del ministero dell'Interno in corso di spedizione alle Prefetture. La circolare fa riferimento alla disposizione del Testo unico della legge sull'immigrazione (legge 189/2002) che consente il rilascio di un permesso di soggiorno di sei mesi in attesa di occupazione.

L'extracomunitario che apre la vertenza viene sostanzialmente considerato come in attesa di lavoro. Sar poi regolarizzato - anche se questa precisazione viene data per scontata e non stata quindi inserita nella circolare - anche chi nei tre mesi precedenti all'entrata in vigore della normativa (10 giugno-11 settembre 2002) si assentato per motivi di salute, familiari o semplicemente per ferie. Motivi - spiega Mantovano - che chiaramente non interrompono il rapporto di lavoro. Inoltre, per le badanti il cui datore di lavoro muoia prima della firma del contratto, potr subentrare la famiglia del defunto e in caso potranno essere assunte anche come collaboratrici.

L'attivit del ministero dell'Interno non si limita alla circolare. Da ieri il Viminale ha iniziato a inviare alle prefetture altri chiarimenti. In primo luogo, il decesso del datore di lavoro domestico avvenuto tra la presentazione della domanda di regolarizzazione e la stipula del contratto di soggiorno non impedisce all'extracomunitario l'ulteriore permanenza sul territorio italiano. Le altre precisazioni riguardano poi la possibilit di prosecuzione - in caso di subentro di azienda - della regolarizzazione dell'extracomunitario dipendente, la regolarizzazione di un socio lavoratore di coop (purch dipendente) e la presentazione non necessaria di apposita istanza di revoca in caso di regolarizzazione di un extracomunitario colpito da provvedimento di espulsione. Il testo integrale dei chiarimenti reperibile nel sito del Sole-24 Ore all'indirizzo www.ilsole24ore.com/norme. Infine, a una settimana dal termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione alle Poste (11 novembre), il ministero dell'Interno ha diffuso un'ulteriore nota esplicativa che dovrebbe dare una risposta a molti dubbi che ancora circondano la procedura.

Anche in caso di rigetto della domanda di regolarizzazione il datore di lavoro non potr essere denunciato per aver impiegato in nero un extracomunitario. La posizione lavorativa irregolare che va dal 10 giugno al 9 settembre 2002 - spiega il ministero - sar infatti sanata comunque grazie al contributo una tantum versato alle Poste. Questo per vuol dire che, in caso di rigetto, i soldi versati non verranno restituiti. Ancora, nel caso in cui la domanda di regolarizzazione venga respinta, il lavoratore extracomunitario viene informato ufficialmente che non gli sar rilasciato il permesso di soggiorno. A quel punto avr 15 giorni per lasciare l'Italia.

Contro il rigetto della domanda il datore di lavoro, e non l'extracomunitario, pu fare ricorso al Tar. La domanda di regolarizzazione - spiega ancora l'Interno - consentita anche per gli extracomunitari che hanno un documento di riconoscimento scaduto e non ancora rinnovato. In ogni caso, per, all'atto della sottoscrizione del contratto il lavoratore deve avere un documento di identificazione in corso di validit. Questo documento pu essere sostituito dall'attestato di identit rilasciato dalla rappresentanza diplomatica del Paese di provenienza.

 

5 novembre 2002