Date: 12:40 PM 11/6/02 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione licenziati; proposte
per il regolament
Cari amici,
1) riguardo alla questione
"licenziati", vi mando la circolare emanata a seguito dell'incontro
tra Mantovano e i sindacati
(http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/novembre/circ-mininterno-31-10-02.html).
Vi mando anche il testo di un articolo del Sole 24 Ore in proposito.
Ritengo che per i casi in oggetto non vi sia
alcuna dichiarazione da spedire dalla posta (incombenza che spetterebbe al
datore di lavoro). Si tratta invece di presentare domanda di permesso di
soggiorno "opportunamente documentata" in questura. La documentazione
deve dimostrare, in particolare, l'avvio dell'azione legale o sindacale contro
il datore di lavoro.
2) Alla pagina di novembre 2002 del mio sito
troverete un documento (http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/novembre/proposte-regolamento-4.html)
contenente proposte per la revisione e la definizione dei regolamenti attuativi
delle norme su immigrazione e asilo. Ho cercato di integrare i suggerimenti che
mi sonoo pervenuti in relazione alle versioni precedenti. Ulteriori commenti
sono graditi.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Circolare ministero dell'Interno del 31
ottobre 2002
n. 300C/2002
Sono pervenuti a questo dipartimento numerosi
quesiti in ordine al ricorso presentato da alcuni cittadini extracomunitari,
impiegati in attivit lavorative in modo irregolare, i cui datori di lavoro non
intendono procedere alla loro regolarizzazione e che, in qualche caso, hanno
anche interrotto il rapporto di lavoro, nei cui confronti gli interessati hanno
adito formalmente le vie legali al fine di mantenere il rapporto di lavoro o di
riassumere quello interrotto o aprano una vertenza tramite associazioni
sindacali o di patronato.
La loro posizione si ritiene essere
assimilata, in via temporanea, a quella dei perdenti posti di lavoro e
rientrare, quindi, nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 11, del Testo
unico, relativamente al rilascio del permesso di soggiorno per una durata di
sei mesi.
Resta immutato, ovviamente, l'obbligo
dell'esistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente
per le procedure di emersione, legalizzazione del lavoro irregolare, nonch il
rispetto dei termini previsti per la richiesta di permesso di soggiorno
opportunamente documentato.
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IMMIGRAZIONE
Extracomunitari, sanatoria pi ampia
Circolare del ministero dell'Interno alle
prefetture.
Un permesso di soggiorno di sei mesi per
l'extracomunitario che apre una vertenza nei confronti del datore di lavoro che
l'ha licenziato negandogli cos la regolarizzazione. questa - come aveva
annunciato la settimana scorsa il sottosegretario Alfredo Mantovano - la
principale novit interpretativa inserita nella circolare 31 ottobre 2002 del
ministero dell'Interno in corso di spedizione alle Prefetture. La circolare fa
riferimento alla disposizione del Testo unico della legge sull'immigrazione
(legge 189/2002) che consente il rilascio di un permesso di soggiorno di sei
mesi in attesa di occupazione.
L'extracomunitario che apre la vertenza viene
sostanzialmente considerato come in attesa di lavoro. Sar poi regolarizzato
- anche se questa precisazione viene data per scontata e non stata quindi
inserita nella circolare - anche chi nei tre mesi precedenti all'entrata in
vigore della normativa (10 giugno-11 settembre 2002) si assentato per motivi
di salute, familiari o semplicemente per ferie. Motivi - spiega Mantovano - che
chiaramente non interrompono il rapporto di lavoro. Inoltre, per le badanti il
cui datore di lavoro muoia prima della firma del contratto, potr subentrare la
famiglia del defunto e in caso potranno essere assunte anche come collaboratrici.
L'attivit del ministero dell'Interno non si
limita alla circolare. Da ieri il Viminale ha iniziato a inviare alle
prefetture altri chiarimenti. In primo luogo, il decesso del datore di lavoro
domestico avvenuto tra la presentazione della domanda di regolarizzazione e la
stipula del contratto di soggiorno non impedisce all'extracomunitario
l'ulteriore permanenza sul territorio italiano. Le altre precisazioni
riguardano poi la possibilit di prosecuzione - in caso di subentro di azienda
- della regolarizzazione dell'extracomunitario dipendente, la regolarizzazione
di un socio lavoratore di coop (purch dipendente) e la presentazione non
necessaria di apposita istanza di revoca in caso di regolarizzazione di un
extracomunitario colpito da provvedimento di espulsione. Il testo integrale dei
chiarimenti reperibile nel sito del Sole-24 Ore all'indirizzo
www.ilsole24ore.com/norme. Infine, a una settimana dal termine per la
presentazione delle domande di regolarizzazione alle Poste (11 novembre), il
ministero dell'Interno ha diffuso un'ulteriore nota esplicativa che dovrebbe
dare una risposta a molti dubbi che ancora circondano la procedura.
Anche in caso di rigetto della domanda di
regolarizzazione il datore di lavoro non potr essere denunciato per aver impiegato
in nero un extracomunitario. La posizione lavorativa irregolare che va dal 10
giugno al 9 settembre 2002 - spiega il ministero - sar infatti sanata comunque
grazie al contributo una tantum versato alle Poste. Questo per vuol dire che,
in caso di rigetto, i soldi versati non verranno restituiti. Ancora, nel caso
in cui la domanda di regolarizzazione venga respinta, il lavoratore
extracomunitario viene informato ufficialmente che non gli sar rilasciato il
permesso di soggiorno. A quel punto avr 15 giorni per lasciare l'Italia.
Contro il rigetto della domanda il datore di
lavoro, e non l'extracomunitario, pu fare ricorso al Tar. La domanda di
regolarizzazione - spiega ancora l'Interno - consentita anche per gli
extracomunitari che hanno un documento di riconoscimento scaduto e non ancora
rinnovato. In ogni caso, per, all'atto della sottoscrizione del contratto il
lavoratore deve avere un documento di identificazione in corso di validit.
Questo documento pu essere sostituito dall'attestato di identit rilasciato
dalla rappresentanza diplomatica del Paese di provenienza.
5 novembre 2002