Date: 6:43 PM 3/12/03 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: diritti previdenziali degli immigrati
che rimpatriano
Cari amici,
alla pagina di marzo 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) e, prima ancora, nell'archivio
giuridico del sito http://www.stranierinitalia.com, troverete la circolare INPS
del 28 febbraio 2003, che interpreta la riforma introdotta dalla Bossi-Fini in
materia di trattamento pensionistico del lavoratore che rientri nel proprio
paese.
Il comma 13 dell'art. 22 del Testo Unico, come
modificato dalla Bossi-Fini stabilisce che "salvo quanto previsto per i
lavoratori stagionali dall'art. 25 comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati
e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito
minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.
335".
Riporto qui sotto l'art. 1, co. 20 della Legge
335/95 (Riforma Dini) e, per chiarezza, il comma che lo precede.
Nella circolare si chiarisce come la deroga
relativa ai requisito di contribuzione minima riguardi solo i lavoratori per i
quali si applica un regime puramente contributivo.
Ne segue che il lavoratore straniero al quale
si applichi il regime puramente contributivo (solo versamenti successivi al
1996) e, in caso di morte del lavoratore successiva al compimento dei 65 anni,
i familiari superstiti ricevono la pensione anche nei casi in cui risultino
accreditati meno di cinque anni di contribuzione effettiva.
La cosa puo' essere evidentemente interessante
per il lavoratore e per i suoi familiari, anche nei casi di contribuzione
limitata, ove esista una grande differenza tra il costo della vita in Italia e
quello nel paese d'origine.
Sarebbe molto piu' interessante, ovviamente,
se il pensionato potesse godere dell'integrazione al minimo. Tuttavia,
l'integrazione al minimo non e' prevista nei casi di regime puramente
contributivo; e in quelli di regime retributivo o misto (versamenti anteriori
al 1996), la deroga introdotta dalla Bossi-Fini non vale.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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L. 335/95, art. 1.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti
pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le
pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite
da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma
19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione
effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si
prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita'
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo
periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'.
Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione
ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non
abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in
conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di
cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari
all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato
per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a favore
dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la
pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennita'
e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento
dell'indennita'.