Date: 1:08 PM 4/28/03 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: decreti legislativi in attuazione di
direttive; relazio
Cari amici,
alla pagina di aprile 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo dei due decreti
legislativi (85/03 e 87/03), appena pubblicati in G.U, di cui da' notizia il
messaggio di Paolo Bonetti allegato.
Troverete anche una nota contenente mie
osservazioni sul decreto 85/03 (quello sulla direttiva "protezione
temporanea"). La nota e' stata scritta sulla base di una versione non
ufficiale del testo del decreto, e potrebbe quindi contenere riferimenti
imprecisi.
Alla stessa pagina trovere, infine, la
relazione preparata da Dino Frisullo per un convegno sui CPT tenutosi a Lecce
in questi giorni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Comunico che sono stati da poco pubblicati ed
entrano perciò in vigore 2 importanti decreti legislativi che apportano
importanti modificazioni e integrazioni al diritto degli stranieri vigente in
Italia.
1) DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n.85
Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa
alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario. (Gazz.Uff. n. 93 del
22-4-2003)
Si tratta di 13 articoli (piuttosto
dettagliati e significativi) + 1 allegato che completano la normativa
italiana in materia di diritto di asilo nel caso degli esodi di massa,
prevedendo i contenuti del D.P.C.M. da adottarsi ai sensi dell'art. 20 T.U. per
la protezione temporanea che deve essere accordata in caso di delibera del
Consiglio europeo che accerti l'esistenza di una simile situazione e l'esigenza
di una protezione temporanea
2)
DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n.87
Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo
26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
(Gazz. Uff. n. 94 del 23-4-2003)
Esso modifica l'art. 10, comma 3 T.U. (estende
gli obblighi a carico del vettore dello straniero respinto
previsti dall'art. 10, comma 3 T.U.anche quando
l'ingresso è negato
allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione
rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello
Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello
Stato) e inasprisce molto l'importo (che ora sarà da euro 3.500 a euro 5.500
per ciascuno degli stranieri trasportati) della sanzione amministrativa
prevista dall'art. 12, comma 6 T.U. a carico del vettore che ometta di
accertarsi che lo straniero trasportato possieda i documenti necessari per
l'ingresso nel terriotorio dello Stato o di riferire alle autorità di frontiera
l'eventuale presenza a bordo di stranieri irregolari.
Sperando di aver fatto cosa utile
Paolo Bonetti