Date: 4:16 PM 6/24/03 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: decreto flussi 2003
Cari amici,
e' stato pubblicato in G.U. il DPCM 6 Giugno
2003, recante la programmazione transitoria per i flussi del 2003 (a
integrazione del DPCM 20 Dicembre 2002).
Lo riporto qui sotto.
Alla pagina di giugno 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete anche il testo della
corrispondente circolare del Ministero del lavoro e i relativi allegati.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 giugno 2003
Programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2003.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione
annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n.
189, il quale prevede che, Çin caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedenteÈ;
Visto il documento programmatico 2001-2003,
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visto che il decreto di programmazione annuale
dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato
per l'anno 2003 non e' stato ancora emanato;
Visto il decreto di programmazione transitoria
dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato
per l'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16
luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
Visto il decreto di programmazione transitoria
dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato
per l'anno 2003 del 20 dicembre 2002, che ha autorizzato 60.000 ingressi per
lavoro stagionale;
Tenuto conto che e' emerso l'ulteriore
fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2003 sulla base delle
segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici
e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
Tenuto conto, in particolare, che in alcune
regioni e province autonome le quote di lavoratori stagionali non comunitari
assegnate con il decreto del 20 dicembre 2002 sono risultate insufficienti
rispetto al reale fabbisogno precedentemente segnalato dalle rispettive
amministrazioni regionali;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi
nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente
qualificati;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi
nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono
manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e
stagionale;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di
lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori
imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera
b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a
favore di Çlavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito
presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessiÈ;
Considerato che la situazione economica e
politica dell'Argentina ha posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di
origine italiana;
Ritenuto che il proseguimento di una politica
di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi
vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
Considerata la necessita' di stabilire, entro
la misura di 19.500 unita' ancora utilizzabili in sede di programmazione
transitoria, ulteriori quote di ingressi al fine di soddisfare il fabbisogno
aggiuntivo di lavoratori extracomunitari;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia per
motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro
autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una
quota massima di 19.500 unita'.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui
all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale,
i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota
massima di 8.500 unita', da ripartire tra le regioni e province autonome a cura
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La quota di cui al comma
1 riguarda lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi firmatari
del trattato di adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria,
Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia,
Montenegro, Bulgaria e Romania, nonche' dei seguenti Paesi che hanno
sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania,
Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto e altresi' i cittadini
stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato stagionale nell'anno 2001 o 2002.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui
all'art. 1 e' consentito l'ingresso di 800 cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle
categorie di seguito elencate:
ricercatori;
imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale;
liberi professionisti;
soci e amministratori di societa' non
cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di
alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse le
conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione
professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4.
Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, per
motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di
lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in
Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito
presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente
le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di
200 persone.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota massima di cui
all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale 10.000 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500
dirigenti o personale altamente qualificati e 3.600 cittadini di Paesi che
hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria,
come di seguito ripartiti:
1000 cittadini albanesi;
600 cittadini tunisini;
500 cittadini marocchini;
300 cittadini egiziani;
200 cittadini nigeriani;
200 cittadini moldavi;
500 cittadini srilankesi;
300 cittadini del Bangladesh.
Roma, 6 giugno 2003
p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte
del conti il 19 giugno 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del
Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 342