Date: 10:24 AM 9/22/03 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: circolare mininterno non retroattivita'; conferenza uni

 

Cari amici,

 

1) alla pagina di settembre 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo di una interrogazione del deputato Ballaman, della Lega, su una circolare del Mininterno relativa alla non retroattivita' di alcune disposizioni contenute nella L. 189/02 (Bossi-Fini).

 

Qui sotto riporto le informazioni date dall'ANSA sulla circolare stessa.

 

Attiro, in particolare, la vostra attenzione sulla seconda parte della notizia, relativa al problema delle revoche e conseguenti espulsioni degli stranieri condannati per vendita di marchii contraffatti. Il problema era stato sollevato da diverse parti, anche di recente. Nella circolare si chiarisce che sono rilevanti solo le condanne successive all'entrata in vigore della L. 189.

 

Ringrazio Francesca Ferrari, che cura la rassegna stampa (anch'essa sul sito) da cui ho estratto le notizie di agenzia.

 

2) Paolo Bonetti - che ringrazio - informa che il gruppo tecnico della Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta' incaricato di esaminare i regolamenti attuativi della L. 189 si riunira' il prossimo 26 settembre. La notizia e' riportata dal sito http://www.regioni.it

 

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

18. IMMIGRAZIONE: la circolare del Viminale contestata dalla Lega (ANSA) - ROMA, 17 SET - La circolare del Viminale che, secondo la Lega, "stravolge lo spirito della legge Bossi-Fini", composta da due pagine inviate dal direttore centrale per l'immigrazione, Alessando Pansa, a tutti i prefetti e questori d'Italia per la "corretta applicazione della normativa".In primo luogo si sottolinea che, "posto il principio di non retroattivit della legge, le nuove norme riguardano solo gli ingressi nel territorio italiano e i rinnovi dei permessi di soggiorno successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge" Bossi-Fini. La circolare precisa che "per quanto riguarda l'ingresso in Italia, la legge esplicita "nell'affidare al questore il potere di respingere gli immigrati condannati "per determinati reati", "mentre non si riscontra un pari automatismo e perentoriet nel caso del rinnovo del permesso di soggiorno". In quest'ultimo caso, si legge nella circolare, rimessa al questore la decisione: "la condanna non comporta automaticamente il rigetto della domanda (di rinnovo del permesso - ndr)", ma rappresenta uno degli elementi di valutazione, insieme ad altri quali "la condotta complessiva del soggetto, il livello del suo inserimento sociale, la sua condizione familiare nel nostro Paese". La discrezionalit vale anche, in caso di rinnovo del permesso, per le condanne riportate prima dell'entrata in vigore della legge ed emerse nell'ambito della procedura di rinnovo. I reati cui fa riferimento la circolare sono quelli indicati dall'art. 4, comma 3 della Bossi-Fini, tra i quali - oltre quelli per cui previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - i delitti riguardanti gli stupefacenti, la libert sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e i reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit illecite.

 

19. IMMIGRAZIONE: la circolare del Viminale contestata dalla Lega(2) (ANSA) - ROMA, 17 SET - La circolare del Viminale fa riferimento anche all'art. 7-bis del decreto legislativo 186 del '98, cosi' come stato modificato dalla stessa legge Bossi Fini. Questo articolo prevede, tra l'altro, che la condanna irrevocabile per alcuni reati, relativi ad esempio alla tutela del diritto di autore o alla contraffazione di marchi, comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera.Secondo la circolare del Viminale, in questo caso la norma "collega chiaramente la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero all'emissione di una sentenza irrevocabile per questi reati senza che all'autorit di pubblica sicurezza sia lasciato margine di apprezzamento". Si tratta di effetti automatici che "non possono che riguardare", precisa la circolare, le condanne successive all'entrata in vigore della legge.