Date: 3:22 PM 11/6/03 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: legge biagi; legge spagnola
Cari amici,
il 24 ottobre scorso e' entrato in vigore il
D. Lgs. 276/03 che riforma profondamente la disciplina del mercato del lavoro.
Dal momento che la riforma incide in modo
particolare sui rapporti di lavoro caratterizzati da maggior precarieta', vi
sono molti aspetti in cui questa disciplina puo' interferire (positivamente o
negativamente) con quella relativa alla condizione giuridica dello straniero.
La questione merita un'analisi approfondita, soprattutto in fase di definizione
delle disposizioni regolamentari in attuazione della L. 189/02 (la Bossi-Fini).
Temo infatti che il quadro normativo sulla condizione dello straniero risenta
(anche nelle parti riformate di recente) di una concezione del mercato del
lavoro assolutamente anacronistica.
Faccio solo un esempio: nel Testo Unico e nel
Regolamento di attuazione (incluse le modifiche che stanno per essere apportate
in attuazione della Bossi-Fini) non c'e' traccia di nozioni quali il lavoro
intermittente, il lavoro ripartito, il contratto di lavoro a progetto, etc.
Posso solo immaginare lo sgomento dei funzionari dello Sportello unico di
fronte al tentativo di stipula dei relativi contratti di soggiorno...
In attesa che questa analisi venga compiuta o
almeno avviata, vi segnalo alcune disposizioni, del decreto legislativo in
oggetto, che incidono direttamente sulla condizione dello straniero. Si tratta
delle disposizioni relative al cosiddetto "lavoro accessorio". Gli
articoli che riporto sotto si spiegano da se'.
L'introduzione di questa fattispecie mi sembra
estremamente interessante, perche' da' dignita legale al lavoro saltuario,
senza appesantirlo con adempimenti burocratici insostenibili.
Vi e' da dire che, cosi' come sono formulate,
le disposizioni sul lavoro accessorio ne limitano grandemente la portata, in
particolare, per quanto riguarda gli stranieri. Con riferimento a questi,
infatti, la loro applicazione e' ristretta al caso di stranieri che abbiano
perduto il lavoro (nei soli sei mesi successivi successivi alla perdita -
segno, per inciso, di scarsa conoscenza dell'art. 22, co. 11 del T.U.) e che
non totalizzino, con tale modalita' di lavoro, piu' di trenta giornate lavorative
e tremila euro di reddito nell'anno solare. Viene inoltre delimitato in modo
piuttosto rigido il novero delle attivita' lavorative cui la disciplina si
applica.
Altro motivo di preoccupazione e' che non vi
e' alcun riferimento, nelle disposizioni, all'obbligo, da parte del
committente, di garantire gli standard di sicurezza e di salute del lavoratore.
Puo' darsi pero' - ignoro la materia - che questi rapporti di lavoro rientrino
comunque nelle previsioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 626/1994 o di
altre disposizioni vigenti.
Le lacune evidenziate dalla disciplina del
lavoro accessorio (da salutare comunque - a mio parere - come novita' positiva)
potrebbero essere colmate in sede di revisione della normativa - revisione
programmata dall'art. 86, co. 12 dello stesso Decreto (vedi sotto). A questo
fine il ruolo dei sindacati potrebbe essere determinante...
Non sarebbe impossibile allora - lasciatemi
fantasticare un po' - ristrutturare la politica di immigrazione per lavoro
secondo il seguente schema (che mi e' molto caro):
a) ammissione per un periodo di ricerca di
lavoro, sulla base della dimostrazione di risorse iniziali sufficienti;
b) possibilita' di rinnovo del permesso per
ricerca di lavoro in presenza di rinnovate risorse (ottenibili attraverso
l'esercizio di lavoro accessorio);
c) possibilita' di conversione del permesso in
un permesso per lavoro di lunga durata in presenza di attivita' lavorativa
consolidata (subordinata o autonoma).
Che la nozione di "ammissione per ricerca
di lavoro" (caduta temporanemaente in disgrazia in Italia) possa
riprendere piede e' confermato dalla riforma appena varata in Spagna. All'art.
39 della Legge organica riformata, infatti, i commi 4, 5 e 6 (vedi sotto) la
rendono possibile, sia pure con molta timidezza.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio
rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono attivita'
lavorative di natura meramente occasionale
rese da soggetti a rischio
di esclusione sociale o comunque non ancora
entrati nel mercato del
lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario,
compresa la assistenza domiciliare ai bambini
e alle persone anziane,
ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche'
di pulizia e
manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni
sociali, sportive,
culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e
associazioni di
volontariato per lo svolgimento di lavori di
emergenza, come quelli
dovuti a calamita' o eventi naturali
improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1,
anche se svolte a
favore di piu' beneficiari, configurano
rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per
tali le attivita' che
coinvolgono il lavoratore per una durata
complessiva non superiore a
trenta giorni nel corso dell'anno solare e
che, in ogni caso, non
danno complessivamente luogo a compensi
superiori a 3 mila euro
sempre nel corso di un anno solare.
Art. 71.
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di lavoro
accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di
recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente
soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita
del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a
svolgere prestazioni
di lavoro accessorio, comunicano la loro
disponibilita' ai servizi
per l'impiego delle province, nell'ambito
territoriale di
riferimento, o ai soggetti accreditati di cui
all'articolo 7. A
seguito della loro comunicazione i soggetti
interessati allo
svolgimento di prestazioni di lavoro
accessorio ricevono, a proprie
spese, una tessera magnetica dalla quale
risulti la loro condizione.
Art. 72.
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno
o piu' carnet di buoni
per prestazioni di lavoro accessorio del
valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro
accessorio percepisce il
proprio compenso presso uno o piu' enti o
societa' concessionari di
cui al comma 5 all'atto della restituzione dei
buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio, in misura pari a
5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale
compenso e' esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide
sullo stato di disoccupato
o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio.
3. L'ente o societa' concessionaria provvede
al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni
per prestazioni di lavoro
accessorio, registrando i dati anagrafici e il
codice fiscale e
provvedendo per suo conto al versamento dei
contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata
di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in
misura di 1 euro e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL,
in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria trattiene
l'importo di 0,2
euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo il
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali individua gli enti e
le societa'
concessionarie alla riscossione dei buoni,
nonche' i soggetti
autorizzati alla vendita dei buoni e
regolamenta, con apposito
decreto, criteri e modalita' per il versamento
dei contributi di cui
al comma 3 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali.
Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita
banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere
previdenziale e delle
relative entrate contributive, conseguenti
allo sviluppo delle
attivita' di lavoro accessorio disciplinate
dalla presente legge,
anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui
all'articolo che precede,
l'INPS e l'INAIL stipulano apposita
convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in
vigore del presente
provvedimento il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una
relazione sull'andamento
del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne
riferisce al
Parlamento.
...
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Art. 86, co. 12:
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13,
14, 34, comma 2, di
cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo
II, Titolo VIII hanno
carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi
dalla data di entrata
in vigore, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali procede,
sulla base delle informazioni raccolte ai
sensi dell'articolo 17, a
una verifica con le organizzazioni sindacali,
dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano
nazionale degli effetti delle disposizioni in
esso contenute e ne
riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini
della valutazione
della sua ulteriore vigenza.
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Dalla Legge organica modificata, in vigore in
Spagna:
ÇArt’culo 39.El contingente de trabajadores
extranjeros.
1.El Gobierno podra' aprobar un contingente
anual de trabajadores extranjeros teniendo en cuenta la situaci—n nacional de
empleo al que solo tendran acceso aquellos que no se hallen o residan en
Espana.
2.En la determinacion del numero y
caracteristicas de las ofertas de empleo, el Gobierno tendra en cuenta las
propuestas que eleven las Comunidades Autonomas y las organizaciones sindicales
y empresariales mas representativas, asi como un informe sobre la situacion de
empleo e integracion social de los integracion social de los inmigrantes
elaborado a tal efecto por el Consejo Superior de Politica de Inmigracion.
3.El contingente podra' establecer un numero
de visados para busqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de espanol de
origen.
4.Asimismo, el contingente podra' establecer
un numero de visados para busqueda de empleo dirigidos a determinados sectores
de actividad u ocupaciones en las condiciones que se determinen.
5.Los visados para busqueda de empleo
autorizaran a desplazarse al territorio espanol con la finalidad de buscar
trabajo durante el periodo de estancia de tres meses, en los que podra'
inscribirse en los Servicios Publicos de Empleo correspondientes. Si
transcurrido dicho plazo no hubiera obtenido un empleo, el extranjero quedara'
obligado a salir del territorio, incurriendo en caso contrario, en la
infraccion contemplada en el art’culo 53 a) de la presente Ley, sin que pueda
obtener una nueva autorizacion para trabajar en el plazo de 2 anos.
6.Las ofertas de empleo realizadas a traves
del Contingente se orientaran preferentemente hacia los paises con los que
Espana haya firmado Acuerdos sobre regulacion de flujos sin perjuicio de la
posibilidad de realizar ofertas de empleo nominativas a traves de este procedimiento
en las condiciones que se determinen.È