Date: 7:03 PM 12/11/03 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: decreto flussi; circolare inps; sentenze e ordinanze; r

 

Cari amici,

giro diverse notizie diffuse da Silvia Canciani, che ringrazio. I documenti citati sono reperibili alla pagina di dicembre 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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                   Cari amici dell'ASGI,

 

invio  l'aggiornamento sulle recenti novitànormative e giurisprudenziali in materia di immigrazione  in Italia .

 

Cari saluti

silvia canciani

collaboratrice ASGI

 

 

 

Legislazione  italiana  

 

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Roberto Maroni,  ha annunciato, in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi il 5 dicembre 2003, che il Governo sta predisponendo il decreto di programmazione dei flussi migratori, relativo all'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia per il 2004.Il ministro ha reso noto che  il decreto dovrebbe essere discusso nel Consiglio dei Ministri la prossima settimana e potrebbe riguardare, oltre alle quote relative agli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali, gia' annunciate in precedenti dichiarazioni alla stampa, anche i nuovi ingressi, per il 2004, di lavoratori immigrati non stagionali.(Fonte ANSA). Ringrazio Alessandra Fantin per la segnalazione.

 

Segnalo il testo dell'intervento dell'on. Roberto Maroni, in occasione dell'apertura del <http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/InterventiDelMinistro/Elenco/como+20+novembre+2003.htm?baseChannel=InterventiDelMinistro&actualChannel=Elenco>Seminario europeo "Immigrazione: mercato del lavoro e integrazione", tenutosi a Como il 20 e 21  novembre 2003.

 

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L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  ha diffuso  <http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20182%20del%201-12-2003.htm>la circolare n.182 del 1 dicembre 2003 con cui fornisce ulteriori chiarimenti ai datori di lavoro in merito alle posizioni dei lavoratori stranieri che hanno ottenuto il permesso di soggiorno con la recente regolarizzazione,  in attuazione a quanto previsto dal comma 7 dell‰art. 1 del D.L.   9 settembre 2002 n. 195, convertito in Legge 9 ottobre 2002 n. 222.

Ringrazio Francesca Colecchia per la segnalazione.

 

 

  Giurisprudenza

 

 La prima Sezione Penale della  Corte di Cassazione ,  nella sentenza n.46070 ha respinto il ricorso dell procuratore della Corte di appello di Milano, chiarendo che non commette reato il proprietario di un alloggio che affitta locali a cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno purchÚ non applichi loro tariffe piÿ elevate di quelle applicate nei confronti degli immigrati regolari.

 

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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - sezione di Parma - con la sentenza n. 585/2003, ha accolto il ricorso presentato dal comune di Reggio Emilia contro il rimpatrio disposto dal Comitato per i minori stranieri di un minorenne,  rilevando che,  nel caso in esame, non e' apparso che il provvedimento impugnato sia stato adottato a seguito di un‰approfondita istruttoria nei riguardi dell'effettiva situazione della famiglia del minore nel Paese di origine.Dalla motivazione del provvedimento di rimpatrio non e' emerso,  secondo il TAR,  che siano stati presi in considerazione "elementi di massima rilevanza quali la posizione del minore contraria al rimpatrio, il suo inserimento nella comunità che lo ha ospitato nonchÚ le effettive condizioni economiche e di salute in cui vive la famiglia di origine in Albania."

In allegato trovate la sentenza.

Ringrazio Francesca Colecchia per la segnalazione.

 

 

 L' avv. Tiziana Pedonese segnala che il Giudice onorario del Tribunale di Pisa Dott. Carlo Andrea Gemignani, a seguito di ricorso ex art. 13  comma 8 D. Lgs 289/98 proposto nell'interesse di un giovane albanese espulso cosã ha disposto " ....ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, accoglie l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, ordina la sospensione del presente giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità in parte qua dell'art. 1 comma 8 lett. a) della Legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione all'art. 3 della Carta Costituzionale...."

 

   

In allegato trovate  la sentenza del Tribunale  Ordinario di Pisa.

 

 

 

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(...) segnalazione (da Ravenna) sulla

prassi in atto in diverse Questure italiane dove, al momento della

presentazione dei documenti per la richiesta di nulla osta al

ricongiungimento familiare,  ai cittadini stranieri viene richiesto il

possesso di un permesso di soggiorno che abbia una durata"residua" di almeno

un anno o 11 mesi.Se il permesso ha durata inferiore, viene richiesto il

rinnovo del titolo di soggiorno.Le spiegazioni da parte dei funzionari degli

uffici si appoggiano al fatto che sono le Rappresentanze diplomatiche

italiane che, in sede di richiesta del visto per motivi di famiglia,

rilasciano i documenti solo se  il permesso di soggiorno del familiare

presente in Italia ha una durata residua appunto di almeno 11 mesi o un anno

.

Circolari in merito sembra non ve ne siano, a detta della Questura di Udine,

che, comunque, segue questa prassi segnalata.

 

un caro saluto

silvia canciani

collaboratrice ASGI

 

 

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Cari amici dell'ASGI,

segnalo un'ulteriore disposizione, contenuta nella legge 24 novembre 2003 n.326, pubblicata nella G.U. n.274 del 25 novembre 2003, contenuta all'art.21, al comma 6-bis, che riguarda la documentazione attestante la parentela dei cittadini stranieri che intendono avvalersi della detrazione Irpef per i figli a carico non residenti in Italia.

 

Art.21

 

6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.