Date: 7:03 PM 12/11/03 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: decreto flussi; circolare inps;
sentenze e ordinanze; r
Cari amici,
giro diverse notizie diffuse da Silvia
Canciani, che ringrazio. I documenti citati sono reperibili alla pagina di
dicembre 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Cari
amici dell'ASGI,
invio l'aggiornamento sulle recenti
novità normative e giurisprudenziali in materia di immigrazione in Italia .
Cari saluti
silvia canciani
collaboratrice ASGI
Legislazione italiana
Il ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, Roberto Maroni, ha annunciato, in una conferenza stampa tenutasi
a Palazzo Chigi il 5 dicembre 2003, che il Governo sta predisponendo il decreto
di programmazione dei flussi migratori, relativo all'ingresso dei lavoratori
stranieri in Italia per il 2004.Il ministro ha reso noto che il decreto dovrebbe essere discusso nel
Consiglio dei Ministri la prossima settimana e potrebbe riguardare, oltre alle
quote relative agli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali, gia'
annunciate in precedenti dichiarazioni alla stampa, anche i nuovi ingressi, per
il 2004, di lavoratori immigrati non stagionali.(Fonte ANSA). Ringrazio
Alessandra Fantin per la segnalazione.
Segnalo il testo dell'intervento dell'on.
Roberto Maroni, in occasione dell'apertura del
<http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/InterventiDelMinistro/Elenco/como+20+novembre+2003.htm?baseChannel=InterventiDelMinistro&actualChannel=Elenco>Seminario
europeo "Immigrazione: mercato del lavoro e integrazione", tenutosi a
Como il 20 e 21 novembre 2003.
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L'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale ha
diffuso <http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20182%20del%201-12-2003.htm>la
circolare n.182 del 1 dicembre 2003 con cui fornisce ulteriori chiarimenti ai
datori di lavoro in merito alle posizioni dei lavoratori stranieri che hanno
ottenuto il permesso di soggiorno con la recente
regolarizzazione, in attuazione a quanto previsto dal comma 7
dell‰art. 1 del D.L. 9
settembre 2002 n. 195, convertito in Legge 9 ottobre 2002 n. 222.
Ringrazio Francesca Colecchia per la
segnalazione.
Giurisprudenza
La prima Sezione Penale della Corte di
Cassazione ,
nella sentenza n.46070 ha respinto il ricorso dell procuratore
della Corte di appello di Milano, chiarendo che non commette reato il
proprietario di un alloggio che affitta locali a cittadini
stranieri privi del permesso di soggiorno purchÚ non applichi loro tariffe
piÿ elevate di quelle applicate nei confronti degli immigrati regolari.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
dell'Emilia Romagna - sezione di Parma - con la sentenza n. 585/2003, ha
accolto il ricorso presentato dal comune di Reggio Emilia contro il rimpatrio
disposto dal Comitato per i minori stranieri di un minorenne, rilevando che, nel caso in
esame, non e' apparso che il provvedimento impugnato sia stato adottato a
seguito di un‰approfondita istruttoria nei riguardi dell'effettiva situazione
della famiglia del minore nel Paese di origine.Dalla motivazione del
provvedimento di rimpatrio non e' emerso, secondo il TAR, che siano stati presi in
considerazione "elementi di massima rilevanza quali la posizione del
minore contraria al rimpatrio, il suo inserimento nella comunità che lo ha
ospitato nonchÚ le effettive condizioni economiche e di salute in cui vive la
famiglia di origine in Albania."
In allegato trovate la sentenza.
Ringrazio Francesca Colecchia per la
segnalazione.
L' avv. Tiziana Pedonese segnala che il Giudice onorario
del Tribunale di Pisa Dott. Carlo Andrea Gemignani, a seguito di ricorso ex
art. 13 comma 8 D. Lgs 289/98
proposto nell'interesse di un giovane albanese espulso cosã ha
disposto " ....ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della sollevata questione di legittimità costituzionale, accoglie l'istanza
cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, ordina la sospensione del
presente giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla
Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità in parte qua
dell'art. 1 comma 8 lett. a) della Legge 9 ottobre 2002 n. 222 in
relazione all'art. 3 della Carta Costituzionale...."
In allegato trovate la sentenza
del Tribunale Ordinario di Pisa.
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(...) segnalazione (da Ravenna) sulla
prassi in atto in diverse Questure italiane
dove, al momento della
presentazione dei documenti per la richiesta
di nulla osta al
ricongiungimento familiare, ai cittadini stranieri viene richiesto
il
possesso di un permesso di soggiorno che abbia
una durata"residua" di almeno
un anno o 11 mesi.Se il permesso ha durata
inferiore, viene richiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno.Le spiegazioni
da parte dei funzionari degli
uffici si appoggiano al fatto che sono le
Rappresentanze diplomatiche
italiane che, in sede di richiesta del visto
per motivi di famiglia,
rilasciano i documenti solo se il permesso di soggiorno del familiare
presente in Italia ha una durata residua
appunto di almeno 11 mesi o un anno
.
Circolari in merito sembra non ve ne siano, a
detta della Questura di Udine,
che, comunque, segue questa prassi segnalata.
un caro saluto
silvia canciani
collaboratrice ASGI
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Cari amici dell'ASGI,
segnalo un'ulteriore disposizione, contenuta
nella legge 24 novembre 2003 n.326, pubblicata nella G.U. n.274 del 25 novembre
2003, contenuta all'art.21, al comma 6-bis, che riguarda la documentazione
attestante la parentela dei cittadini stranieri che intendono avvalersi della
detrazione Irpef per i figli a carico non residenti in Italia.
Art.21
6-bis. A fini di controllo, il diritto alla
deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso
certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia
rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini
sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente
formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in
italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel
Paese di origine.