Date: 10:25 PM 1/24/04 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: Re: richiesta aiuto
Cari amici,
avete fatto benissimo a pormi il quesito;
spero di essere degno della
vostra fiducia.
Provo a rispondere alla vostra domanda.
Lo straniero che sia regolarmente soggiornante
in Italia con permesso di
un certo tipo (per lavoro subordinato, lavoro
autonomo, motivi familiari,
asilo) o con carta di soggiorno puo'
esercitare attivita' professionali in
Italia, purche' sia in possesso del titolo
abilitante allo svolgimento della
professione (o abbia ottenuto il
riconoscimento del corrispondente titolo
conseguito all'estero), e purche' l'attivita'
in questione non sia riservata
all'italiano o vietata allo straniero.
Riguardo al pubblico impiego, gli art. 1 e 2
DPCM 174/94 elencano alcuni
posti esplicitamente riservati all'italiano
(restano esclusi anche i cittadini
europei). Il DPCM in questione e' stato
emandato ai sensi di quanto
disposto dall'art. 37 D. Lgs. 29/93. Riporto
qui sotto gli articoli citati.
Non posso escludere (per via di un'ignoranza
in materia che sto
cercando, da poco e con fatica, di colmare)
che esistano altre
disposizioni che limitano ulteriormente il
novero dei posti pubblici cui lo
straniero puo' accedere.
Mi sembra interessante pero' la sentenza del
TAR Liguria riportata piu'
sotto, con cui si da' ragione a un infermiere
straniero escluso da un
concorso pubblico. La sentenza si richiama,
tra l'altro, a disposizioni
abbastanza generali del Testo Unico (l'art.
2), e, se condivisa, dovrebbe
essere facilmente estensibile al caso di tutti
quei posti pubblici in
corrispondenza ai quali l'accesso dello
straniero non possa pregiudicare
interessi superiori. In altri termini,
l'esclusione dello straniero dal posto
pubblico non puo' essere motivata dal semplice
intento, di stampo
protezionistico, di limitare la concorrenza
che il disoccupato italiano deve
fronteggiare.
Dal momento che ho comunque molti dubbi sulla
risposta che vi ho dato,
vi suggerisco di porre il quesito anche a
Maria Marta Farfan, dell'INAS
CISL (m.farfan@fc.inas.cisl.it): ne sa molto
piu' di me. Vi prego solo di
girarmi poi la sua risposta, in modo che il
mio processo di
apprendimento continui.
Cordiali saluti
sergio
--------
D. Lgs. 29/93
Art. 37.
Accesso dei cittadini degli Stati membri della
Unione europea
1. I cittadini degli Stati membri della
Unione europea possono
accedere ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche che non
implicano esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse
nazionale.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono individuati i posti
e le funzioni per i quali non pu prescindersi
dal possesso della
cittadinanza italiana, nonch i requisiti
indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta
una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali si
provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato
su proposta dei Ministri competenti. Con
eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di
servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.
DPCM 174/94
Art. 1
1. I posti delle amministrazioni pubbliche per
l'accesso ai quali non pu
prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana sono i seguenti:
a) i posti dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, individuati ai sensi
dell'art. 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonch i
posti dei corrispondenti livelli
delle altre pubbliche amministrazioni;
b) i posti con funzioni di vertice
amministrativo delle strutture periferiche
delle amministrazioni pubbliche dello Stato,
anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici non economici,
delle province e dei comuni
nonch delle regioni e della Banca d'Italia;
c) i posti dei magistrati ordinari,
amministrativi, militari e contabili, nonch i
posti degli avvocati e procuratori dello
Stato;
d) i posti dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'interno, del
Ministero di grazia e giustizia, del Ministero
della difesa, del Ministero
delle finanze e del Corpo forestale dello
Stato, eccettuati i posti a cui si
accede in applicazione dell'art. 16 della L.
28 febbraio 1987, n. 56 .
...
Art. 2
1. Le tipologie di funzioni delle
amministrazioni pubbliche per il cui
esercizio si richiede il requisito della
cittadinanza italiana sono le
seguenti:
a) funzioni che comportano l'elaborazione, la
decisione, l'esecuzione di
provvedimenti autorizzativi e coercitivi;
b) funzioni di controllo di legittimit e di
merito.
-------------
- - REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LIGURIA
N.129/2000 RGR
N.399
RS
ANNO 2001
- SEZIONE SECONDA -
nelle persone dei Signori:
Santo BALBA Presidente
Raffaele PROSPERI Magistrato
Giuseppe SAPONE Magistrato est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.129 del 2000 proposto da REHHAL
OUDGHOUGH
rappresentato e difeso dallavv. Roberto Faure
presso il cui studio sito in
Genova, Vico S. Matteo n.2/25, elettivamente
domiciliato;
C O
N T R O
lENTE OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI,
in persona del
legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dallavv.
Renato Mottola ed elettivamente domiciliato in
Genova presso lo studio
dellavv. Svampa sito in Piazza Dante
n.10;
per lannullamento
1) del provvedimento n.464 del 1 dicembre
1999 con cui il Pressidente
della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico a n.1 posto di
infermiere professionale presso lintimato
Istituto ha escluso lodierno
ricorrente dalla partecipazione al suddetto
concorso;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso o
conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto latto di costituzione in giudizio
dellintimata amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22 marzo 2001
relatore il dottor
Giuseppe Sapone lavv. Faure per il
ricorrente e lavv. Macci, delegato
dallavv. Mottola, per il resistente istituto;
Ritenuto e considerato quanto segue:
ESPOSIZIONE del FATTO
Lodierno ricorrente, cittadino
extracomunitario in possesso del diploma
di infermiere professionale, conseguito in
Italia, con domanda datata
20/11/1999 ha chiesto di essere ammesso a
partecipare al pubblico
concorso per n.1 posto di infermiere
professionale, bandito dal resistente
istituto.
La suddetta istanza stata rigettata con il
gravato provvedimento avverso
il quale sono stati dedotti i seguenti motivi
di doglianza:
1) Violazione di legge;
2) Eccesso di potere sotto vari profili.
Si costituita lintimata amministrazione
prospettando in primis
linammissibilit del proposto gravame per
mancata e tempestiva
impugnativa del bando di concorso e
contestando nel merito la
fondatezza delle dedotte doglianze.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2001 il
ricorso stato assunto in
decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Con il proposto gravame lodierno ricorrente,
cittadino extracomunitario in
possesso del diploma di infermiere
professionale, ha impugnato il
provvedimento, in epigrafe indicato, con cui
lintimata amministrazione
non lo ha ammesso a partecipare al concorso
pubblico per n.1 posto di
infermiere professionale.
La contestata determinazione stata adottata,
ai sensi dellart.2 del DPR
n.487/1994, in quanto linteressato non era in
possesso della
cittadinanza italiana o di altro paese
dellUnione Europea.
Preliminarmente il Collegio chiamato ad
esaminare leccezione con cui
il resistente istituto prospetta
linammissibilit del proposto gravame per
mancata e tempestiva impugnativa del bando di
concorso.
Al riguardo il Tribunale osserva che per
giurisprudenza consolidata, la cui
notoriet esime da ogni citazione, sussiste
l'onere di immediata
impugnazione del bando solamente per le disposizioni che precludono
in modo certo la partecipazione ad una
procedura concorsuale.
Tale situazione non riscontrabile nella
vicenda in esame, in quanto se
incontestabile che era espressamente disposto
il possesso della
cittadinanza italiana o di uno dei paesi
dellUnione Europea, altrettanto
incontestabile che era previsto che il
predetto requisito non era
necessario per i soggetti equiparati per legge
ai cittadini italiani.
Trattandosi questultima di una clausola
generica ed indeterminata, tale
da non precludere ex ante in modo certo la
partecipazione del ricorrente
al concorso de quo, non poteva, pertanto,
ritenersi sussistente
quellimmediata lesivit del bando che ne legittimava
unautonoma
impugnativa.
Venendo allesame di merito il punto cruciale
della presente controversia
concerne la possibilit per un cittadino
extracomunitario residente in
Italia, in possesso di tutti gli altri
requisiti prescritti, di partecipare ad un
pubblico concorso per lassunzione in un ente
pubblico.
Al riguardo il Tribunale osserva che se
incontestabile che il DPR 487
del 1994 prevede unicamente la partecipazione
di cittadini italiani o di un
altro paese dellUnione Europea, altrettanto
inconfutabile che
trattandosi di una norma regolamentare la
stessa per tale aspetto
potrebbe ritenersi implicitamente abrogata da
norme successive
intervenute a disciplinare la posizione
giuridica dello straniero.
In merito opportuno premettere che il
cittadino extracomunitario pu
essere iscritto, sia pure a particolari
condizioni, nelle liste di collocamento
e, conseguentemente, pu essere assunto presso
pubbliche
amministrazione che quelle liste utilizzano
per la copertura di posti
vacanti.
E da rilevare poi che lart.2 del D.lgvo 286
del 1998 prevede
espressamente che:
a) lo straniero regolarmente soggiornante sul
territorio nazionale gode in
materia civile degli stessi diritti
riconosciuti al cittadino italiano (c.2);
b) ai lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti sul T.N. riconosciuta
parit di trattamento e piena eguaglianza di
diritti rispetto ai lavoratori
italiani (C.3).
In tale contesto evidente la finalit del
legislatore di assicurare ai
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti
sul T.N. lo stesso
trattamento riservato ai lavoratori italiani,
non solo allorch il rapporto di
lavoro si sia instaurato ma anche per quanto
concerne lastratta
possibilit di instaurarlo.
Daltronde il limitare, come prospettato
dallintimata amministrazione, tale
astratta possibilit solamente nei confronti
dei datori di lavoro privati
risulta essere palesemente illogico per
violazione del fondamentale
principio di eguaglianza, nonch in aperto
contrasto con levoluzione
normativa in materia di privatizzazione del
rapporto di pubblico impiego.
Riguardo il primo aspetto non si vede,
infatti, quale interesse
fondamentale ed inderogabile della
collettivit possa essere leso dal
consentire la partecipazione dello straniero a
pubblici concorsi per la
copertura di posti che per esplicita
previsione non sono riservati in via
esclusiva a cittadini italiani (DPCM
7/2/1994).
In termini pi generali il Collegio osserva
che la preclusione in questione
risulta essere ancora pi ingiustificata con
riferimento allattuale fase
normativa in cui si assiste ad unestesa
privatizzazione del rapporto di
pubblico impiego.
Tale fenomeno comporta che ai fini della
disciplina del rapporto,
comprensiva, altres delle modalit di
instaurazione dello stesso,
nessuna rilevanza pu assumere la natura,
pubblica o privata, del datore
di lavoro e, pertanto, non riscontrabile
nessun fondato motivo in base al
quale lo straniero pu legittimamente
partecipare ad una pubblica
procedura concorsuale indetta da un ente
privato per la copertura di
determinati posti, mentre tale possibilit gli
preclusa se per gli identici
posti, soggetti alla medesima disciplina
giuridica, la procedura indetta
da un ente pubblico.
Ci premesso, il ricorso in trattazione deve
essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LIGURIA, Sezione
II, definitivamente pronunciando sul ricorso
n.129 del 2000, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per
leffetto, annulla limpugnato
provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dallAutorit Amministrativa.
Cos deciso in Genova, nella Camera di
Consiglio del 22 marzo 2001.
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE ESTENSORE
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Depositato in Segreteria il 13 APR. 2001
Il Segretario Generale
(Eugenio Marcenaro)
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