Date: 10:25 PM 1/24/04 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: Re: richiesta aiuto

 

Cari amici,

avete fatto benissimo a pormi il quesito; spero di essere degno della

vostra fiducia.

 

Provo a rispondere alla vostra domanda.

 

Lo straniero che sia regolarmente soggiornante in Italia con permesso di

un certo tipo (per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari,

asilo) o con carta di soggiorno puo' esercitare attivita' professionali in

Italia, purche' sia in possesso del titolo abilitante allo svolgimento della

professione (o abbia ottenuto il riconoscimento del corrispondente titolo

conseguito all'estero), e purche' l'attivita' in questione non sia riservata

all'italiano o vietata allo straniero.

 

Riguardo al pubblico impiego, gli art. 1 e 2 DPCM 174/94 elencano alcuni

posti esplicitamente riservati all'italiano (restano esclusi anche i cittadini

europei). Il DPCM in questione e' stato emandato ai sensi di quanto

disposto dall'art. 37 D. Lgs. 29/93. Riporto qui sotto gli articoli citati.

 

Non posso escludere (per via di un'ignoranza in materia che sto

cercando, da poco e con fatica, di colmare) che esistano altre

disposizioni che limitano ulteriormente il novero dei posti pubblici cui lo

straniero puo' accedere.

 

Mi sembra interessante pero' la sentenza del TAR Liguria riportata piu'

sotto, con cui si da' ragione a un infermiere straniero  escluso da un

concorso pubblico. La sentenza si richiama, tra l'altro, a disposizioni

abbastanza generali del Testo Unico (l'art. 2), e, se condivisa, dovrebbe

essere facilmente estensibile al caso di tutti quei posti pubblici in

corrispondenza ai quali l'accesso dello straniero non possa pregiudicare

interessi superiori. In altri termini, l'esclusione dello straniero dal posto

pubblico non puo' essere motivata dal semplice intento, di stampo

protezionistico, di limitare la concorrenza che il disoccupato italiano deve

fronteggiare.

 

Dal momento che ho comunque molti dubbi sulla risposta che vi ho dato,

vi suggerisco di porre il quesito anche a Maria Marta Farfan, dell'INAS

CISL (m.farfan@fc.inas.cisl.it): ne sa molto piu' di me. Vi prego solo di

girarmi poi la sua risposta, in modo che il mio processo di

apprendimento continui.

 

Cordiali saluti

sergio

 

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D. Lgs. 29/93

 

Art. 37.

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea

1.      I cittadini degli Stati membri della Unione europea possono

accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non

implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non

attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi

dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti

e le funzioni per i quali non pu prescindersi dal possesso della

cittadinanza italiana, nonch i requisiti indispensabili all'accesso dei

cittadini di cui al comma 1.

3.      Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello

comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si

provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato

su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce

l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini

dell'ammissione al concorso e della nomina.

 

 

DPCM 174/94

 

Art. 1

1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non pu

prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti:

a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonch i posti dei corrispondenti livelli

delle altre pubbliche amministrazioni;

b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche

delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni

nonch delle regioni e della Banca d'Italia;

c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonch i

posti degli avvocati e procuratori dello Stato;

d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del

Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero

delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si

accede in applicazione dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 .

...

 

Art. 2

1. Le tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il cui

esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana sono le

seguenti:

a) funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di

provvedimenti autorizzativi e coercitivi;

b) funzioni di controllo di legittimit e di merito.

 

 

-------------

 

 

 

- -            REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA       

N.129/2000    RGR

N.399  RS

ANNO 2001

- SEZIONE SECONDA -

nelle persone dei Signori:

Santo               BALBA           Presidente

Raffaele             PROSPERI     Magistrato

Giuseppe            SAPONE         Magistrato est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.129 del 2000 proposto da REHHAL OUDGHOUGH

rappresentato e difeso dallavv. Roberto Faure presso il cui studio sito in

Genova, Vico S. Matteo n.2/25, elettivamente domiciliato;                              

                                    C O N T R O

lENTE OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dallavv.

Renato Mottola ed elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio

dellavv. Svampa sito in Piazza Dante n.10; 

per lannullamento

1) del provvedimento n.464 del 1 dicembre 1999 con cui il Pressidente

della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n.1 posto di

infermiere professionale presso lintimato Istituto ha escluso lodierno

ricorrente dalla partecipazione al suddetto concorso;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto latto di costituzione in giudizio dellintimata amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 22 marzo 2001 relatore il dottor

Giuseppe Sapone lavv. Faure per il ricorrente e lavv. Macci, delegato

dallavv. Mottola, per il resistente istituto;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE del FATTO

Lodierno ricorrente, cittadino extracomunitario in possesso del diploma

di infermiere professionale, conseguito in Italia, con domanda datata

20/11/1999 ha chiesto di essere ammesso a partecipare al pubblico

concorso per n.1 posto di infermiere professionale, bandito dal resistente

istituto.

La suddetta istanza stata rigettata con il gravato provvedimento avverso

il quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge;

2) Eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituita lintimata amministrazione prospettando in primis

linammissibilit del proposto gravame per mancata e tempestiva

impugnativa del bando di concorso e contestando nel merito la

fondatezza delle dedotte doglianze.

Alla pubblica udienza del 22 aprile 2001 il ricorso stato assunto in

decisione.  

MOTIVI della DECISIONE

Con il proposto gravame lodierno ricorrente, cittadino extracomunitario in

possesso del diploma di infermiere professionale, ha impugnato il

provvedimento, in epigrafe indicato, con cui lintimata amministrazione

non lo ha ammesso a partecipare al concorso pubblico per n.1 posto di

infermiere professionale.

La contestata determinazione stata adottata, ai sensi dellart.2 del DPR

n.487/1994, in quanto linteressato non era in possesso della

cittadinanza italiana o di altro paese dellUnione Europea.

Preliminarmente il Collegio chiamato ad esaminare leccezione con cui

il resistente istituto prospetta linammissibilit del proposto gravame per

mancata e tempestiva impugnativa del bando di concorso.

Al riguardo il Tribunale osserva che per giurisprudenza consolidata, la cui

notoriet esime da ogni citazione, sussiste l'onere di immediata

impugnazione del bando solamente per  le disposizioni che precludono

in modo certo la partecipazione ad una procedura concorsuale.

Tale situazione non riscontrabile nella vicenda in esame, in quanto se

incontestabile che era espressamente disposto il possesso della

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dellUnione Europea, altrettanto

incontestabile che era previsto che il predetto requisito non era

necessario per i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani.

Trattandosi questultima di una clausola generica ed indeterminata, tale

da non precludere ex ante in modo certo la partecipazione del ricorrente

al concorso de quo, non poteva, pertanto, ritenersi sussistente

quellimmediata lesivit del bando che ne legittimava unautonoma

impugnativa.

Venendo allesame di merito il punto cruciale della presente controversia

concerne la possibilit per un cittadino extracomunitario residente in

Italia, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti, di partecipare ad un

pubblico concorso per lassunzione in un ente pubblico.

Al riguardo il Tribunale osserva che se incontestabile che il DPR 487

del 1994 prevede unicamente la partecipazione di cittadini italiani o di un

altro paese dellUnione Europea, altrettanto inconfutabile che

trattandosi di una norma regolamentare la stessa per tale aspetto

potrebbe ritenersi implicitamente abrogata da norme successive

intervenute a disciplinare la posizione giuridica dello straniero.

In merito opportuno premettere che il cittadino extracomunitario pu

essere iscritto, sia pure a particolari condizioni, nelle liste di collocamento

e, conseguentemente, pu essere assunto presso pubbliche

amministrazione che quelle liste utilizzano per la copertura di posti

vacanti.

E da rilevare poi che lart.2 del D.lgvo 286 del 1998 prevede

espressamente che:

a) lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale gode in

materia civile degli stessi diritti riconosciuti al cittadino italiano (c.2);

b) ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul T.N. riconosciuta

parit di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori

italiani (C.3).

In tale contesto evidente la finalit del legislatore di assicurare ai

lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul T.N. lo stesso

trattamento riservato ai lavoratori italiani, non solo allorch il rapporto di

lavoro si sia instaurato ma anche per quanto concerne lastratta

possibilit di instaurarlo.

Daltronde il limitare, come prospettato dallintimata amministrazione, tale

astratta possibilit solamente nei confronti dei datori di lavoro privati

risulta essere palesemente illogico per violazione del fondamentale

principio di eguaglianza, nonch in aperto contrasto con levoluzione

normativa in materia di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.

Riguardo il primo aspetto non si vede, infatti, quale interesse

fondamentale ed inderogabile della collettivit possa essere leso dal

consentire la partecipazione dello straniero a pubblici concorsi per la

copertura di posti che per esplicita previsione non sono riservati in via

esclusiva a cittadini italiani (DPCM 7/2/1994).

In termini pi generali il Collegio osserva che la preclusione in questione

risulta essere ancora pi ingiustificata con riferimento allattuale fase

normativa in cui si assiste ad unestesa privatizzazione del rapporto di

pubblico impiego.

Tale fenomeno comporta che ai fini della disciplina del rapporto,

comprensiva, altres delle modalit di instaurazione dello stesso,

nessuna rilevanza pu assumere la natura, pubblica o privata, del datore

di lavoro e, pertanto, non riscontrabile nessun fondato motivo in base al

quale lo straniero pu legittimamente partecipare ad una pubblica

procedura concorsuale indetta da un ente privato per la copertura di

determinati posti, mentre tale possibilit gli preclusa se per gli identici

posti, soggetti alla medesima disciplina giuridica, la procedura indetta

da un ente pubblico.

Ci premesso, il ricorso in trattazione deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del

presente giudizio.  

                     P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA, Sezione

II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.129 del 2000, come in

epigrafe proposto, lo accoglie e, per leffetto, annulla limpugnato

provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit Amministrativa.

Cos deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2001.

IL PRESIDENTE                        IL GIUDICE ESTENSORE

                                               

 

                               

                        Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

 Depositato in Segreteria il 13 APR. 2001

                                          Il Segretario Generale

                                      (Eugenio Marcenaro)

 

                                               

                                                                                   

 

 

 

 

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