Date: 9:28 AM 1/26/04 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: decreto flussi, circolari, comunicato della DPL Roma

 

Cari amici,

alla pagina di gennaio 2004 del mio sito

(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete i due decreti di

programmazione dei flussi (uno per i lavoratori stagionali, uno per i non

stagionali), la circolare del Ministero del lavoro (n.5/2004), i relativi allegati

e un interessante comunicato della Direzione provinciale del lavoro in

merito alla procedura di richiesta da parte del datore di lavoro.

 

Alcuni elementi interessanti:

 

1) Entrambi i decreti determinano le quote di ingresso come

anticipazione delle quote massime ammesse per il 2004. Il decreto per

gli stagionali promette anche un nuovo provvedimento emanato a seguito

della valutazione di eventuali fabbisogni aggiuntivi dopo il 30 giugno

2004. Tuttavia, ammontando l'anticipazione a 79500 ingressi, decreti

aggiuntivi (per stagionali o non stagionali) potrebbero essere adottati

solo con la procedura completa (parere delle Commissioni parlamentari,

etc.), e non con quella semplificata - la programmazione transitoria -

utilizzabile (e qui utilizzata) in mancanza del decreto standard. Il Testo

unico stabilisce infatti che con la programmazione transitoria non si

possa eccedere la quota complessiva ammessa nell'anno solare

precedente, e tale quota (79500) e' stata raggiunta.

 

2) Gli ingressi per lavoro stagionale sono riservati a stagionali "anziani"

(gia' ammessi in Italia in uno dei due anni precedenti) o provenienti da un

set preciso di Stati (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia,

Lettonia,Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia-Montenegro,

Croazia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto)

 

3) Possono essere ammessi

 

a) 17500 lavoratori subordinati da determinati paesi (Tunisia, Albania,

Marocco, Moldavia, Egitto, Nigeria, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan;

ciascuno con una sua quota specifica) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia

dovesse stipulare accordi;

 

b) 6100 lavoratori subordinati non stagionali (provenienti da qualunque

altro paese);

 

c) 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro

subordinato (provenienti da qualunque paese)

 

d) 2500 lavoratori autonomi di "alto livello" (professionisti, imprenditori,

etc.; da qualunque paese);

 

e) 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o

Venezuelani, di origine italiana, se iscritti nelle liste apposite istituite nelle

rappresentanze italiane dei rispettivi paesi;

 

4) Le conversioni di permesso ad altro titolo in permesso per lavoro

autonomo sono limitate al caso di titolari di permesso per studio o

formazione (coerentemente con l'imminente - e infausta - cancellazione

della disposizione di cui al glorioso art. 39, co. 7, DPR 394/99), entro il

numero massimo di 1250 (in concorrenza - sembra - con le richieste di

ingresso per lavoro autonomo).

 

5) Le conversioni da studio, formazione, lavoro stagionale in lavoro

subordinato saranno invece ovviamente limitate dalle quote fissate per

lavoro subordinato. Se capisco bene, per stranieri provenienti da uno dei

paesi cui e' assegnata una quota riservata, si fara' riferimento a tale quota

specifica.

 

6) Le quote sono ripartite per regioni e, successivamente, per province

(non lo e', pero', la quota relativa ai lavoratori di origine italiana). La

ripartizione e' fatta in modo tale da lasciare comunque riserve utilizzabili in

caso di necessita'. Una riserva e' lasciata anche per l'assunzione di

lavoratori stranieri nell'ambito delle "Grandi opere". La circolare del

Ministero del lavoro da' i dettagli in proposito (vedi, in particolare, gli

allegati).

 

7) Le Direzioni provinciali possono accettare le richieste dei datori di

lavoro immediatamente, purche' corredate dalla documentazione

prescritta.

 

8) Per quanto riguarda la Provincia di Roma, vedi pero' il comunicato della

locale Direzione provinciale del lavoro in proposito: si istituisce una

procedura di prenotazione per la presentazione della richiesta vera e

propria; per la prenotazione il datore di lavoro o un suo delegato (con

delega autografa e documento di riconoscimento) devono presentarsi tra

le 9.00 e le 12.00, muniti di documento in originale del datore di lavoro e

di fotocopia dello stesso documento e del passaporto del lavoratore

straniero (anche spedita per fax al datore). All'atto della prenotazione

viene consegnata la modulistica necessaria per perfezionare la domanda

e viene fissato un appuntamento. Che a nessuno venga in mente di

mandare come proprio delegato, per la prenotazione, il lavoratore

straniero illegalmente soggiornante: questi e' infatti "residente all'estero"...

 

Buona fortuna

sergio briguglio

 

p.s.: ulteriori informazioni potrebbero apparire, nei giorni prossimi, sulle pagine delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro (http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/Ministero/DirezioniRegionaliEProvinciali/default.htm?baseChannel=Ministero).