Date: 9:28 AM 1/26/04 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: decreto flussi, circolari, comunicato
della DPL Roma
Cari amici,
alla pagina di gennaio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio)
troverete i due decreti di
programmazione dei flussi (uno per i
lavoratori stagionali, uno per i non
stagionali), la circolare del Ministero del
lavoro (n.5/2004), i relativi allegati
e un interessante comunicato della Direzione
provinciale del lavoro in
merito alla procedura di richiesta da parte
del datore di lavoro.
Alcuni elementi interessanti:
1) Entrambi i decreti determinano le quote di
ingresso come
anticipazione delle quote massime ammesse per
il 2004. Il decreto per
gli stagionali promette anche un nuovo
provvedimento emanato a seguito
della valutazione di eventuali fabbisogni
aggiuntivi dopo il 30 giugno
2004. Tuttavia, ammontando l'anticipazione a
79500 ingressi, decreti
aggiuntivi (per stagionali o non stagionali)
potrebbero essere adottati
solo con la procedura completa (parere delle
Commissioni parlamentari,
etc.), e non con quella semplificata - la
programmazione transitoria -
utilizzabile (e qui utilizzata) in mancanza
del decreto standard. Il Testo
unico stabilisce infatti che con la programmazione
transitoria non si
possa eccedere la quota complessiva ammessa
nell'anno solare
precedente, e tale quota (79500) e' stata
raggiunta.
2) Gli ingressi per lavoro stagionale sono
riservati a stagionali "anziani"
(gia' ammessi in Italia in uno dei due anni
precedenti) o provenienti da un
set preciso di Stati (Slovenia, Polonia,
Ungheria, Estonia,
Lettonia,Lituania, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Serbia-Montenegro,
Croazia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia, Egitto)
3) Possono essere ammessi
a) 17500 lavoratori subordinati da determinati
paesi (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia, Egitto, Nigeria, Sri Lanka,
Bangladesh, Pakistan;
ciascuno con una sua quota specifica) e 2500
da altri paesi con cui l'Italia
dovesse stipulare accordi;
b) 6100 lavoratori subordinati non stagionali
(provenienti da qualunque
altro paese);
c) 500 dirigenti o lavoratori altamente
qualificati, con contratto di lavoro
subordinato (provenienti da qualunque paese)
d) 2500 lavoratori autonomi di "alto
livello" (professionisti, imprenditori,
etc.; da qualunque paese);
e) 400 lavoratori (subordinati o autonomi)
Argentini, Uruguayani o
Venezuelani, di origine italiana, se iscritti
nelle liste apposite istituite nelle
rappresentanze italiane dei rispettivi paesi;
4) Le conversioni di permesso ad altro titolo
in permesso per lavoro
autonomo sono limitate al caso di titolari di
permesso per studio o
formazione (coerentemente con l'imminente - e
infausta - cancellazione
della disposizione di cui al glorioso art. 39,
co. 7, DPR 394/99), entro il
numero massimo di 1250 (in concorrenza -
sembra - con le richieste di
ingresso per lavoro autonomo).
5) Le conversioni da studio, formazione,
lavoro stagionale in lavoro
subordinato saranno invece ovviamente limitate
dalle quote fissate per
lavoro subordinato. Se capisco bene, per
stranieri provenienti da uno dei
paesi cui e' assegnata una quota riservata, si
fara' riferimento a tale quota
specifica.
6) Le quote sono ripartite per regioni e,
successivamente, per province
(non lo e', pero', la quota relativa ai
lavoratori di origine italiana). La
ripartizione e' fatta in modo tale da lasciare
comunque riserve utilizzabili in
caso di necessita'. Una riserva e' lasciata
anche per l'assunzione di
lavoratori stranieri nell'ambito delle
"Grandi opere". La circolare del
Ministero del lavoro da' i dettagli in
proposito (vedi, in particolare, gli
allegati).
7) Le Direzioni provinciali possono accettare
le richieste dei datori di
lavoro immediatamente, purche' corredate dalla
documentazione
prescritta.
8) Per quanto riguarda la Provincia di Roma,
vedi pero' il comunicato della
locale Direzione provinciale del lavoro in
proposito: si istituisce una
procedura di prenotazione per la presentazione
della richiesta vera e
propria; per la prenotazione il datore di
lavoro o un suo delegato (con
delega autografa e documento di
riconoscimento) devono presentarsi tra
le 9.00 e le 12.00, muniti di documento in
originale del datore di lavoro e
di fotocopia dello stesso documento e del
passaporto del lavoratore
straniero (anche spedita per fax al datore).
All'atto della prenotazione
viene consegnata la modulistica necessaria per
perfezionare la domanda
e viene fissato un appuntamento. Che a nessuno
venga in mente di
mandare come proprio delegato, per la
prenotazione, il lavoratore
straniero illegalmente soggiornante: questi e'
infatti "residente all'estero"...
Buona fortuna
sergio briguglio
p.s.: ulteriori informazioni potrebbero
apparire, nei giorni prossimi, sulle pagine delle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro
(http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/Ministero/DirezioniRegionaliEProvinciali/default.htm?baseChannel=Ministero).