Date: 7:02 PM 2/10/04 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: cassazione; detenuti; pdl asilo
Cari amici,
alla pagina di febbraio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre cose,
a) una sentenza della Cassazione con cui si
stabilisce che "che l'ordinanza che dispone una misura cautelare nei
confronti di uno straniero che non conosce la lingua italiana deve essere
tradotta, a pena di nullita', in una lingua a lui nota".
b) il testo di un documento di sindacati e ONG
di Brescia sul problema dell'accesso al lavoro per i detenuti stranieri (dal
sito www.ristretti.it). Ne sono venuto a conoscenza da poco, anche se il
documento risale a un anno fa. Ve lo segnalo perche' offre un quadro rigoroso
sulla materia.
c) un mio documento contenente le principali
osservazioni sul testo unificato in materia di diritto d'asilo, nella versione
risultante dagli emendamenti accettati dal Relatore Soda e, soprattutto, dal
Governo.
d) un analogo, e piu' importante, documento
dell'ACNUR.
In merito agli ultimi due punti, e' da notare
come il Governo si sia riservato di formulare propri emendamenti sull'art. 7
del testo unificato (quello relativo all'esame della domanda). Non sono ancora
noti tali emendamenti, ma e' possibile fare delle ipotesi sulla base del
seguente argomento.
Il Governo ha dato parere favorevole
all'emendamento "8.6 Landi di Chiavenna, Bertolini", che introduce
l'art. 8-bis (vedi sotto). Tale articolo rimanda all'art. 7-bis, che sarebbe
introdotto dall'emendamento "7.01 Landi di Chiavenna, Bertolini", su
cui il Governo non si e' ancora pronunciato. L'art. 7-bis, infine, rinvia a un
articolo 6-bis, relativo al trattenimento, che non e' incluso in alcuno degli
emendamenti presentati.
Dal momento che Landi di Chiavenna e Bertolini
sono esponenti autorevoli, in materia, della maggioranza, immagino che gli
emendamenti non siano stati presentati a caso, e che il Governo intenda
1) ripristinare le disposizioni sul
trattenimento contenute nella Bossi-Fini (col nuovo articolo fantasma 6-bis);
2) dare parere favorevole all'emendamento 7.01
(articoli 7-bis e 7-ter qui sotto);
3) mantenere l'art. 8-bis.
Il quadro che ne deriverebbe (molto meno
brillante del testo Soda, ma non per questo da buttar via) e' il seguente:
a) Lo straniero per il quale non si dia luogo
al trattenimento obbligatorio fruisce della procedura ordinaria, con ricorso,
automaticamente sospensivo, al tribunale ordinario.
b) Per lo straniero trattenuto
obbligatoriamente si applica la procedura semplificata. In caso di esito
negativo, il ricorso al tribunale ordinario non ha effetto sospensivo. Si
procede invece ad allontanamento dal territorio dello Stato, preceduto pero',
in ogni caso, da trattenimento nel CPT. Il giudice competente per la convalida del
trattenimento e' tenuto a esaminare nel merito la decisione negativa della
Commisisone territoriale.
Questa mia e' - ripeto - soltanto una
congettura. Se fosse confermata, e se la proposta venisse approvata in questa
forma, si avrebbe indubbiamente un certo miglioramento formale rispetto al
quadro definito dalla L. 189/02 (un giudice esaminerebbe la richiesta di asilo
prima di ogni allontanamento).
C'e' il rischio, pero', che la valutazione del
giudice della convalida sia assolutamente superficiale, e non in grado di
evidenziare decisioni errate della Commissione. Il rischio e' tanto piu' alto
quanto piu' alto e' il numero dei casi che il giudice e' chiamato a esaminare,
in un tempo fissato, in sede di convalida. Il fatto che il meccanismo sia
automatico, pero', fa si' che la situazione peggiore si abbia proprio nei casi
- quelli di sbarchi imponenti, per esempio - in cui maggiore e' il rischio di
un lavoro sommario e impreciso da parte della Commissione.
Mi sembra che, in questo quadro, occorra far
si' che una procedura di revisione piu' accurata possa essere richiesta quando
siano soddisfatti certi criteri. Questi potrebbero essere di tipo oggettivo
(es.: il fatto che la domanda, benche' respinta, non sia stata giudicata
manifestamente infondata, o simili), o di tipo soggettivo (es.: la revisione
deve essere chiesta dall'interessato, la rinuncia a una revisione piu' accurata
comportando assistenza per il rimpatrio o riduzioni del divieto di reingresso).
L'introduzione di criteri di questo tipo consentirebbe probabilmente di ridurre
notevolmente il numero dei casi critici, e permetterebbe di affidarli, senza
rischio di abuso, alla procedura di ricorso ordinaria.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:
Art. 7-bis.
(Procedure di esame delle domande di asilo).
1. La Commissione territoriale competente
all'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo secondo le seguenti
procedure:
a) una procedura semplificata per i
richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
b) una procedura ordinaria per i richiedenti
asilo non trattenuti.
2. La procedura semplificata si svolge secondo
le seguenti modalit:
a) ricevuta e formalizzata l'istanza
attraverso la compilazione del modulario con la conseguente documentazione, la
commissione territoriale procede all'audizione del richiedente entro 15 giorni.
La decisione adottata entro i successivi tre giorni;
b) lo Stato italiano competente all'esame
delle domande di asilo ai sensi della normativa comunitaria;
c) l'allontanamento non autorizzato dal centro
di identificazione ovvero dal centro di permanenza temporanea e assistenza
equivale a rinuncia alla domanda di asilo;
d) allo scadere del periodo complessivo
previsto dalla lettera a) qualora non sia intervenuta la decisione al
richiedente asilo concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al
termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.
3. La procedura ordinaria si svolge secondo le
seguenti modalit:
a) ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso
la compilazione del modulario con la conseguente documentazione nonch la
dichiarazione di competenza all'esame della domanda di asilo dello Stato
italiano da parte dell'Unit Dublino del Dipartimento per le libert civili e
per l'immigrazione del Ministero dell'interno, la commissione territoriale
procede, entro trenta giorni alla convocazione del richiedente asilo per
l'audizione. La decisione adottata entro i successivi tre giorni;
b) in caso di mancata presentazione
all'audizione del richiedente asilo, senza giustificato motivo, la Commissione
territoriale decide sulla domanda, sulla base della documentazione in suo
possesso.
Art. 7-ter.
(Garanzie procedurali)
1. L'audizione del richiedente asilo
costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non
si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
2. Chi esercita la potest dei genitori o la
potest tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare, personalmente, il
minore richiedente.
3. In casi particolari, compresi quelli dei
richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver
subito violenza, la Commissione territoriale pu disporre la designazione di
personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a
garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo,
prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del
richiedente. L'audizione pu essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto
necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del
richiedente.
4. Il richiedente ha il diritto di esprimersi
nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione
territoriale nomina un interprete. Durante
l'audizione il richiedente asilo pu farsi
assistere da una persona di sua fiducia.
5. L'audizione ha per oggetto i fatti
dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla
Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione
e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei
membri della Commissione territoriale.
6. Al termine dell'audizione, la Commissione
territoriale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale
dell'audizione medesima.
7. 01.Landi di Chiavenna, Bertolini.
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Art. 8-bis.
(Convalida del provvedimento di
allontanamento).
1. La decisione di rigetto adottata a seguito
della procedura semplificata di cui all'articolo 7-bis, comma 2,
immediatamente comunicata al questore che dispone:
a) per il richiedente asilo trattenuto nel
centro di permanenza temporanea e assistenza, l'esecuzione dell'espulsione
previa convalida del provvedimento entro quarantotto ore al tribunale in
composizione monocratica. In attesa della convalida, il richiedente asilo
rimane ospitato nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Il giudice
convalida entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, valutando
anche la legittimit ed il merito della decisione negativa della Commissione
territoriale;
b) per il richiedente trattenuto presso il
centro di identificazione, il questore propone al prefetto l'adozione
dell'espulsione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica
dello straniero. Il tribunale in composizione monocratica convalida il
trattenimento valutando anche la legittimit ed il merito della decisione
negativa della Commissione territoriale.
2. In ogni caso, l'eventuale presentazione del
ricorso avverso la decisione della
Commissione territoriale non sospende
l'allontanamento dal territorio nazionale.
3. Avverso il provvedimento di convalida di
cui al comma 1 ammesso ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
4. In caso di mancata convalida, si procede ai
sensi dell'articolo 7 bis, comma 3.
8. 6.Landi di Chiavenna, Bertolini.