Date: 6:28 PM 4/15/04 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: allargamento ue e altro

 

Cari amici,

alla pagina di aprile 2004 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre cose

 

1) Un'ordinanza del TAR della Puglia nella quale si afferma che l'applicazione dell'articolo 26, co. 7 bis, T.U. (revoca del permesso in seguito a condanna per la vendita di marchi contraffatti) deve essere limitata al caso di straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

2) Una circolare dell'INPS (62/2004), con la quale si chiarisce l'applicazione delle disposizioni sugli assegni per il nucleo familiare al caso di straniero rifugiato.

 

3) Il testo di una notizia AGI, nella quale vengono riportate dichiarazione di Landi di Chiavenna (AN) sulla probabile emanazione di un nuovo decreto flussi per il 2004.

 

4) Una notizia, dal sito di stranieriinitalia, relativa ai contenuti del decreto sulla restrizione transitoria della libera circolazione dei lavoratori subordinati provenienti dai nuovi Stati membri dell'Unione europea.

 

Riguardo a quest'ultimo punto, alla stessa pagina del mio sito, vi segnalo (scusandomi con quelli cui la segnalazione sia gia' arrivata) il testo di un messaggio che ho inviato alla mailing list dell'ASGI (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2004/aprile/messaggio-allargamento-ue.html). Nel messaggio esponevo alcuni argomenti in base ai quali la restrizione dell'accesso al mercato del lavoro subordinato potrebbe essere facilmente aggirata: ingresso per lavoro autonomo (non ristretto in alcun modo) e stipula di un contratto di lavoro subordinato (senza vincoli di quote o altre forme di restrizione) in base all'art. 1, co. 2 T.U.

 

Per completezza, riporto qui sotto le disposizioni rilevanti per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione che voglia stabilirsi in Italia per esercitare un'attivita' di lavoro autonomo (o una prestazione di servizi). Sono tratte dal DPR 54/02 (Testo unico "comunitari").

 

Naturalmente, non e' affatto richiesto che l'interessato avvii effettivamente l'attivita' autonoma. In altri termini, e a mo' di esempio, il cittadino polacco che voglia stabilirsi in Italia per lavorare, con contratto di lavoro subordinato, come manovale, puo'

 

a) dichiarare, insindacabilmente, di volersi stabilire come giardiniere autonomo (previa dimostrazione dei requisiti - assai blandi - previsti);

 

b) ottenere la carta di soggiorno;

 

c) stipulare, in qualunque momento, un contratto di lavoro subordinato come manovale.

 

Questa e', naturalmente, solo la mia opinione. Critiche o osservazioni sono benvenute.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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Art. 2. (L)

Soggiorno nel territorio dello Stato

...

2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di

cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di

cui all'articolo 5.

...

 

 

Art. 3. (L)

Diritto di soggiorno

 

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i

cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:

a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi

un'attivita' autonoma;

...

c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per

effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari

di una prestazione di servizi;

...

 

 

Art. 5 (R)

Richiesta della carta di soggiorno

 

1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i

cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere

presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della

Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui

l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello

predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:

a) le complete generalita' dell'interessato;

b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di

validita';

c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;

d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle

fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;

e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;

f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico

per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di

soggiorno.

2. La domanda deve essere corredata della fotografia

dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo

della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere

richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il

trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino

dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di

identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita'

nazionale, nonche':

a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio

della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;

...

c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e

c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una

delle suddette categorie;

...

6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti

allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata

l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di

cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro

datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando

il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri

documenti di soggiorno richiesti. ... I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e

rinnovati gratuitamente.

 

 

 

Art. 6. (R)

Rilascio della carta di soggiorno

 

1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro

dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello

approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi

giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente

sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il

diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di

studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante

utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle

indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le

tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il

territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data

del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la

durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno....

3. La carta e' rinnovabile:

...

b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata

per la durata di cinque anni;

...

4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione

personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del

rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con

l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove

fotografie.

5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di

attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi

consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate

dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita'

della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita'

non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera a), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in

seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.