Date: 6:28 PM 4/15/04 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: allargamento ue e altro
Cari amici,
alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre cose
1) Un'ordinanza del TAR della Puglia nella quale
si afferma che l'applicazione dell'articolo 26, co. 7 bis, T.U. (revoca del
permesso in seguito a condanna per la vendita di marchi contraffatti) deve
essere limitata al caso di straniero titolare di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.
2) Una circolare dell'INPS (62/2004), con la
quale si chiarisce l'applicazione delle disposizioni sugli assegni per il
nucleo familiare al caso di straniero rifugiato.
3) Il testo di una notizia AGI, nella quale
vengono riportate dichiarazione di Landi di Chiavenna (AN) sulla probabile
emanazione di un nuovo decreto flussi per il 2004.
4) Una notizia, dal sito di stranieriinitalia,
relativa ai contenuti del decreto sulla restrizione transitoria della libera
circolazione dei lavoratori subordinati provenienti dai nuovi Stati membri
dell'Unione europea.
Riguardo a quest'ultimo punto, alla stessa
pagina del mio sito, vi segnalo (scusandomi con quelli cui la segnalazione sia
gia' arrivata) il testo di un messaggio che ho inviato alla mailing list
dell'ASGI (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2004/aprile/messaggio-allargamento-ue.html).
Nel messaggio esponevo alcuni argomenti in base ai quali la restrizione
dell'accesso al mercato del lavoro subordinato potrebbe essere facilmente
aggirata: ingresso per lavoro autonomo (non ristretto in alcun modo) e stipula
di un contratto di lavoro subordinato (senza vincoli di quote o altre forme di
restrizione) in base all'art. 1, co. 2 T.U.
Per completezza, riporto qui sotto le
disposizioni rilevanti per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione che
voglia stabilirsi in Italia per esercitare un'attivita' di lavoro autonomo (o
una prestazione di servizi). Sono tratte dal DPR 54/02 (Testo unico
"comunitari").
Naturalmente, non e' affatto richiesto che
l'interessato avvii effettivamente l'attivita' autonoma. In altri termini, e a
mo' di esempio, il cittadino polacco che voglia stabilirsi in Italia per
lavorare, con contratto di lavoro subordinato, come manovale, puo'
a) dichiarare, insindacabilmente, di volersi
stabilire come giardiniere autonomo (previa dimostrazione dei requisiti - assai
blandi - previsti);
b) ottenere la carta di soggiorno;
c) stipulare, in qualunque momento, un
contratto di lavoro subordinato come manovale.
Questa e', naturalmente, solo la mia opinione.
Critiche o osservazioni sono benvenute.
Cordiali saluti
sergio briguglio
-------
Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato
...
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre
mesi, i cittadini di
cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la
carta di soggiorno di
cui all'articolo 5.
...
Art. 3. (L)
Diritto di soggiorno
1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio
della Repubblica i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per
esercitarvi
un'attivita' autonoma;
...
c) desiderino entrare nel territorio della
Repubblica per
effettuarvi una prestazione di servizi o in
qualita' di destinatari
di una prestazione di servizi;
...
Art. 5 (R)
Richiesta della carta di soggiorno
1. La domanda per il rilascio della carta di
soggiorno per i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea deve essere
presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel
territorio della
Repubblica, alla questura competente per il
luogo in cui
l'interessato si trova, utilizzando una scheda
conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, nel
quale siano riportati:
a) le complete generalita' dell'interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento
in corso di
validita';
c) la data d'ingresso nel territorio della
Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in
relazione alle
fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della
Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o
altre persone a carico
per le quali l'interessato ha diritto di
richiedere un documento di
soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della
fotografia
dell'interessato, in formato tessera, in
quattro esemplari; in luogo
della fotografia in piu' esemplari,
all'interessato puo' essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell'immagine, in
dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda
il cittadino
dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il
passaporto o documento di
identificazione valido, rilasciato dalla
competente autorita'
nazionale, nonche':
a) le autorizzazioni prescritte per lo
svolgimento nel territorio
della Repubblica delle attivita' che si
intendono svolgere;
...
c) negli altri casi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a) e
c), la documentazione attestante che
l'interessato rientri in una
delle suddette categorie;
...
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la
domanda e i documenti
allegati o esibiti, di cui puo' trattenere
copia, ed accertata
l'identita' dei richiedenti, rilascia un
esemplare della scheda di
cui al comma 1, munita di fotografia
dell'interessato e del timbro
datario dell'ufficio e della propria sigla,
quale ricevuta, indicando
il giorno in cui potranno essere ritirati la
carta e gli altri
documenti di soggiorno richiesti. ... I
documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il
loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e
rinnovati gratuitamente.
Art. 6. (R)
Rilascio della carta di soggiorno
1. La carta di soggiorno per i cittadini di
uno Stato membro
dell'Unione europea e' rilasciata su modello
conforme a quello
approvato con decreto del Ministro
dell'interno, entro centoventi
giorni dalla richiesta. L'interessato puo'
dimorare provvisoriamente
sul territorio, fino a quando non intervenga
il rilascio ovvero il
diniego della carta di soggiorno. Decorso un
congruo periodo di
studio e sperimentazione, si prevede il
rilascio della carta mediante
utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata,
sulla base delle
indicazioni formulate dal Dipartimento per
l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e'
valida per tutto il
territorio della Repubblica, ha una durata di
cinque anni dalla data
del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori
all'anno, per la
durata occorrente in relazione ai motivi del
soggiorno....
3. La carta e' rinnovabile:
...
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in
cui e' rilasciata
per la durata di cinque anni;
...
4. La carta di soggiorno costituisce documento
d'identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data
del rilascio o del
rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta
dell'interessato, con
l'indicazione aggiornata del luogo di
residenza, corredata di nuove
fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli
del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del
relativo regolamento di
attuazione, le interruzioni del soggiorno non
superiori a sei mesi
consecutivi o le assenze dal territorio della
Repubblica motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non
infirmano la validita'
della carta di soggiorno. La carta di
soggiorno in corso di validita'
non puo' essere ritirata ai cittadini di cui
all'articolo 3, comma 1,
lettera a), per il solo fatto che non
esercitino piu' un'attivita' in
seguito ad incapacita' temporanea dovuta a
malattia o infortunio.