Date: 5:29 PM 5/3/04 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: note sull'allargamento UE
Cari amici,
vi mando, in vista dell'incontro di domani,
tre messaggi, sulla questione dell'allargamento e delle restrizioni
transitorie, che ho mandato alla mia mailing list e/o a quella dell'ASGI. Molti
di voi, facendo parte di quelle mailing list, li hanno gia' ricevuti. Mi scuso
con loro.
A domani
sergio briguglio
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Cara Tereza,
riguardo al problema delle restrizioni
transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori subordinati
provenienti dai nuovi Stati membri dell'Unione europea, vorrei sottoporre alla
critica dei soci ASGI le considerazioni seguenti.
Nell'ipotesi che lo Stato italiano imponga
restrizioni transitorie e che non disciplini con apposito provvedimento
legislativo l'accesso dei cittadini dei nuovi Stati membri (un provvedimento
che consenta, per esempio, di stabilire per via amministrativa una quota di permessi
per lavoro loro rilasciabili), sorge - a mio parere - un conflitto tra due
disposizioni:
a) la restrizione transitoria;
b) l'art. 1, co. 2 T.U., in base al quale le
disposizioni del T.U. si applicano ai comunitari ove risultino piu' favorevoli.
In base alla prima, il lavoratore ceco -
poniamo - non potrebbe lavorare come subordinato in Italia. In base alla
seconda potrebbe farlo, seguendo una delle due seguenti piste (ce ne sono piu'
di due, ma cito solo le principali):
1) stipulare un contratto di lavoro
subordinato nei limiti delle quote programmate per i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea, invocando l'applicazione dell'art. 22 T.U.
(perche' piu' favorevole della disciplina altrimenti applicabile);
2) stabilirsi in Italia per esercitare
un'attivita' autonoma, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lettera a, del DPR 54/02
(Testo unico "comunitari"), e, subito dopo, stipulare un contratto di
lavoro subordinato, invocando l'applicazione (perche' piu' favorevole della disciplina
altrimenti applicabile) dell'art. 6, co. 1 T.U., che consente al lavoratore
autonomo straniero di esercitare attivita' di lavoro subordinato.
Riguardo a quest'ultimo punto, occorre notare
come l'eventuale adozione transitoria di misure restrittive non travolga il
diritto dei lavoratori in questione di stabilirsi in Italia come lavoratori
autonomi. La restrizione puo' riguardare infatti, in base agli allegati ai
trattati di adesione, solo l'applicazione degli artt. 1-6 del Regolamento CEE
1612/68, laddove la libera circolazione dei lavoratori autonomi e' sancita
dalla Direttiva CEE 148/73.
(Alla pagina di marzo 2004 del mio sito -
http://www.stranieriinitalia.com/briguglio - potrete trovare l'allegato al
trattato di adesione relativo alla Repubblica Ceca, il Regolamento CEE 1612/68,
la Direttiva CEE 148/73.)
Si noti infine che, ove lo Stato italiano
disciplinasse appositamente (per esempio stabilendo che annualmente vengano
definite apposite quote) l'accesso al lavoro subordinato dei cittadini dei
nuovi Stati membri, le due vie citate resterebbero in piedi in tutti i casi in
cui risultino piu' vantaggiose per l'interessato.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Cari amici,
alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre cose, una
notizia, dal sito di stranieriinitalia, relativa ai contenuti del decreto sulla
restrizione transitoria della libera circolazione dei lavoratori subordinati
provenienti dai nuovi Stati membri dell'Unione europea.
Riguardo a questo punto, alla stessa pagina
del mio sito, vi segnalo (scusandomi con quelli cui la segnalazione sia gia'
arrivata) il testo di un messaggio che ho inviato alla mailing list dell'ASGI
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2004/aprile/messaggio-allargamento-ue.html).
Nel messaggio esponevo alcuni argomenti in base ai quali la restrizione
dell'accesso al mercato del lavoro subordinato potrebbe essere facilmente
aggirata: ingresso per lavoro autonomo (non ristretto in alcun modo) e stipula
di un contratto di lavoro subordinato (senza vincoli di quote o altre forme di
restrizione) in base all'art. 1, co. 2 T.U.
Per completezza, riporto qui sotto le
disposizioni rilevanti per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione che
voglia stabilirsi in Italia per esercitare un'attivita' di lavoro autonomo (o
una prestazione di servizi). Sono tratte dal DPR 54/02 (Testo unico
"comunitari").
Naturalmente, non e' affatto richiesto che
l'interessato avvii effettivamente l'attivita' autonoma. In altri termini, e a
mo' di esempio, il cittadino polacco che voglia stabilirsi in Italia per
lavorare, con contratto di lavoro subordinato, come manovale, puo'
a) dichiarare, insindacabilmente, di volersi
stabilire come giardiniere autonomo (previa dimostrazione dei requisiti - assai
blandi - previsti);
b) ottenere la carta di soggiorno;
c) stipulare, in qualunque momento, un
contratto di lavoro subordinato come manovale.
Questa e', naturalmente, solo la mia opinione.
Critiche o osservazioni sono benvenute.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato
...
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre
mesi, i cittadini di
cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la
carta di soggiorno di
cui all'articolo 5.
...
Art. 3. (L)
Diritto di soggiorno
1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio
della Repubblica i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per
esercitarvi
un'attivita' autonoma;
...
c) desiderino entrare nel territorio della
Repubblica per
effettuarvi una prestazione di servizi o in
qualita' di destinatari
di una prestazione di servizi;
...
Art. 5 (R)
Richiesta della carta di soggiorno
1. La domanda per il rilascio della carta di
soggiorno per i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea deve essere
presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel
territorio della
Repubblica, alla questura competente per il
luogo in cui
l'interessato si trova, utilizzando una scheda
conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, nel
quale siano riportati:
a) le complete generalita' dell'interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento
in corso di
validita';
c) la data d'ingresso nel territorio della
Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in
relazione alle
fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della
Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o
altre persone a carico
per le quali l'interessato ha diritto di
richiedere un documento di
soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della
fotografia
dell'interessato, in formato tessera, in
quattro esemplari; in luogo
della fotografia in piu' esemplari,
all'interessato puo' essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell'immagine, in
dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda
il cittadino
dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il
passaporto o documento di
identificazione valido, rilasciato dalla
competente autorita'
nazionale, nonche':
a) le autorizzazioni prescritte per lo
svolgimento nel territorio
della Repubblica delle attivita' che si
intendono svolgere;
...
c) negli altri casi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a) e
c), la documentazione attestante che
l'interessato rientri in una
delle suddette categorie;
...
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la
domanda e i documenti
allegati o esibiti, di cui puo' trattenere
copia, ed accertata
l'identita' dei richiedenti, rilascia un
esemplare della scheda di
cui al comma 1, munita di fotografia
dell'interessato e del timbro
datario dell'ufficio e della propria sigla,
quale ricevuta, indicando
il giorno in cui potranno essere ritirati la
carta e gli altri
documenti di soggiorno richiesti. ... I
documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il
loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e
rinnovati gratuitamente.
Art. 6. (R)
Rilascio della carta di soggiorno
1. La carta di soggiorno per i cittadini di
uno Stato membro
dell'Unione europea e' rilasciata su modello
conforme a quello
approvato con decreto del Ministro
dell'interno, entro centoventi
giorni dalla richiesta. L'interessato puo'
dimorare provvisoriamente
sul territorio, fino a quando non intervenga
il rilascio ovvero il
diniego della carta di soggiorno. Decorso un
congruo periodo di
studio e sperimentazione, si prevede il
rilascio della carta mediante
utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata,
sulla base delle
indicazioni formulate dal Dipartimento per
l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e'
valida per tutto il
territorio della Repubblica, ha una durata di
cinque anni dalla data
del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori
all'anno, per la
durata occorrente in relazione ai motivi del
soggiorno....
3. La carta e' rinnovabile:
...
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in
cui e' rilasciata
per la durata di cinque anni;
...
4. La carta di soggiorno costituisce documento
d'identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data
del rilascio o del
rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta
dell'interessato, con
l'indicazione aggiornata del luogo di
residenza, corredata di nuove
fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli
del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del
relativo regolamento di
attuazione, le interruzioni del soggiorno non
superiori a sei mesi
consecutivi o le assenze dal territorio della
Repubblica motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non
infirmano la validita'
della carta di soggiorno. La carta di
soggiorno in corso di validita'
non puo' essere ritirata ai cittadini di cui
all'articolo 3, comma 1,
lettera a), per il solo fatto che non
esercitino piu' un'attivita' in
seguito ad incapacita' temporanea dovuta a
malattia o infortunio.
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Cari amici,
alla pagina di aprile 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il vademecum del
Ministero del lavoro sull'allargamento UE.
Contrariamente a quanto ipotizzato in un primo
tempo, non verra' emanato un decreto-legge. Sara' invece pubblicato a breve il
DPCM approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 aprile scorso, che fissa a
20.000 unita' la quota di lavoratori subordinati provenienti dai nuovi Stati
membri ammissibili in Italia per il 2004 (salva l'emanazione di nuovi DPCM).
Da una rapida lettura del Vademecum mi sembra
che debba essere opportunamente interpretato il paragrafo in cui vengono
elencati i casi di esonero dalle limitazioni transitorie previste (tutti casi
correlati con soggiorni ininterrotti di durata non inferiore ai 12 mesi).
L'enumerazione di questi casi e' corretta, ma
non puo' essere considerata esaustiva (ne' forse vuole esserlo).
In molti altri casi, infatti, il cittadino di
un nuovo Stato Membro puo' accedere al lavoro subordinato senza riguardo alla
quota fissata. Per individuarli, e' sufficiente applicare il principio in base
al quale la condizione di tale cittadino non puo' risultare peggiorata, per l'applicazione
delle norme transitorie, rispetto a quella che sarebbe stata, ceteris paribus,
in mancanza di acquisizione dello status di cittadino di paese membro della UE.
Cosi', ad esempio, potranno accedere alla
stipula di contratti di lavoro subordinato, senza vincolo di quota, tutti
coloro che, alla data del primo maggio o successivamente, si troveranno a
soggiornare regolarmente in Italia per motivi familiari, di lavoro autonomo, di
lavoro subordinato (a prescindere dalla durata del soggiorno pregresso) o di
studio (nel limite delle 1040 ore annue).
Cordiali saluti
sergio briguglio