Date: 5:39 PM 10/6/04 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: lampedusa: emendamento al d.l. 241/04
Cari amici,
quanto e' successo a Lampedusa in questi
giorni mette in evidenza un aspetto molto preoccupante della normativa.
Diversamente dal provvedimento di espulsione,
il provvedimento di respingimento e' accompagnato da meccanismi di tutela quasi
inesistenti.
In teoria dovrebbe trattarsi infatti di un
atto "immediato", equivalente al non aprire la porta di casa alla
persona indesiderata che bussa.
Il provvedimento di respingimento e' pero'
differito qualora ricorra una delle circostanze di cui all'art. 14, co. 1, T.U.
(necessita' di dare soccorso allo straniero, mancanza di un vettore, necessita'
di acquisire documenti, etc.).
In questi casi - ed e' quello che si verifica
sistematicamente in occasione degli sbarchi - si da' luogo al trattenimento in
CPT. (Si fa entrare la persona indesiderata e la si chiude temporanemante in un
ripostiglio.)
Non appena rimossi gli ostacoli all'esecuzione
del provvedimento di respingimento, questo e' - per cosi' dire - riattivato, e
lo straniero e' allontanato.
L'allontanamento, in questo caso, avviene
ovviamente in modo coattivo. (Si apre il ripostiglio e si accompagna fuori casa
la persona indesiderata tirandola
per un orecchio.) Formalmente, pero', non figura come provvedimento di
"accompagnamento alla frontiera" in esecuzione di un provvedimento di
espulsione.
La natura di provvedimento limitativo della
liberta' personale e' in ogni caso difficilmente questionabile, dal momento che
nessuna rilevanza puo' avere il fatto che all'origine dell'accompagnamento
coattivo vi sia un provvedimento di respingimento anziche' di espulsione.
(L'orecchio sempre orecchio resta.)
La Corte Costituzionale ha gia' chiarito, con
diverse, notissime pronunce, che l'accompagnamento coattivo alla frontiera
richiede la convalida dell'autorita' giudiziaria e che non puo' essere eseguito
prima che tale convalida abbia avuto luogo. Queste pronunce hanno dato origine
al Decreto-legge 51/02 (convertito in L. 106/02) e, di recente, al
Decreto-legge 241/04 (attualmente all'esame del Senato per la conversione in
legge).
Le disposizioni introdotte da questi decreti,
tuttavia, non introducono alcuna forma di controllo sul provvedimento di
respingimento differito, ne' quindi sull'accompagnamento "di fatto"
con cui lo si esegue.
E' molto difficile - mi pare - che venga
sollevata formalmente la questione di legittimita' costituzionale delle
disposizioni che consentono di accompagnare alla frontiera lo straniero
respinto (con modalita' differita): potrebbe farlo, infatti, solo il giudice
amministrativo chiamato a decidere su un ricorso contro un provvedimento del
genere. Ma un tale ricorso e' assai improbabile che venga presentato da uno
straniero gia' respinto, e che non ha avuto modo di prendere contatto con alcun
legale.
Si puo' obiettare che una forma di tutela e'
offerta da un altro procedimento di convalida: quello relativo al trattenimento
temporaneo in CPT. In quell'ambito lo straniero avrebbe comunque la
possibilita' di far valere le proprie ragioni (e il suo eventuale diritto a non
essere allontanato) di fronte a un'autorita' terza.
E' pero' possibile - e sospetto che sia questo
l'obiettivo di un accordo come quello con la Libia - che il trattenimento abbia
durata assai breve (inferiore alle 48 ore). In questo caso, di fatto, il
questore potrebbe astenersi dal chiederne la convalida...
Mi sembra che un miglioramento, in senso
garantista, della situazione si potrebbe ottenere estendendo le tutele
introdotte con i due decreti-legge citati al caso del respingimento differito.
Per ottenere questo risultato si potrebbe
emendare il testo del D.L. 241/04 nel modo seguente:
Al comma 1 dell'articolo 1, dopo il capoverso
5-ter, aggiungere il seguente:
"5-quater: Le disposizioni di cui al
comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio
dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile
eseguire con immediatezza il respingimento."
Nel caso in cui questa proposa sia da voi
condivisa, vi invito a sostenerla presso i membri delle commissioni competenti
di Senato e Camera, tenendo presente che il termine per la presentazione degli emendamenti
al Senato e' gia' scaduto (era fissato per il 29 Settembre) e che, quindi,
l'emendamento andrebbe proposto in aula.
Cordiali saluti
sergio briguglio