Date: 10:33 AM 10/21/04 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: decreto-legge 241: approvazione con
modifiche da parte
Cari amici,
alla pagina di ottobre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete il testo sinottico
relativo alle modifiche apportate alla normativa sull'immigrazione dal
decreto-legge 241/04, e a quelle che interverrebbero in caso di approvazione
definitiva del disegno di legge di conversione nella versione licenziata ieri
dal Senato.
Come era da attendersi, i due emendamenti piu'
importanti (quello di Viviani et al. sulla conversione del permesso di
soggiorno ad altro titolo in permesso per lavoro, e quello di Maritati et al.
sulla convalida da parte del giudice del respingimento differito) non sono
stati accolti.
Questo e' certamente segno del livello
oggettivamente scadente della maggioranza e del Governo.
L'assoluta mancanza - a quel che mi consta -
di sostegno esplicito a quei due emendamenti da parte di ong, sindacati e
organismi comunque attivi nel settore e' pero' segno di un degrado non minore.
Un convegno in meno e un po' di studio e di lavoro di lobby in piu'
gioverebbero a moltissimi...
Vi segnalo alcuni elementi del testo approvato
ieri:
a) Si stabilisce, con formulazione diversa da
quella approvata dalle Commissioni, che in attesa della convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in un
CPT, "salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e'
stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento
in uno dei centri disponibili".
b) Si prevede l'arresto obbligatorio, in caso
di reingresso non autorizzato dello straniero gia' espulso, anche fuori dai
casi di flagranza.
c) Vengono estese esplicitamente alla
convalida del trattenimento in CPT le disposizioni relative all'assistenza da
parte di un difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di un interprete,
gia' previste per il ricorso contro l'espulsione. Se capisco bene, pero', resta
arduo in questo secondo caso, come pure nel caso della convalida
dell'accompagnamento alla frontiera, l'accesso effettivo al patrocinio a spese
dello Stato (e' quasi impossibile ottenere per tempo la documentazione
necessaria).
d) Titolare della convalida
dell'accompagnamento e del trattenimento in CPT, nei casi in cui siano pendenti
giudizi in materia di diritto all'unita' familiare (art. 30, co. 6 T.U.) o di
diritto del minore presente in Italia (art. 31, co. 3 T.U.), e', invece del
giudice di pace, il Tribunale in composizione monocratica o, rispettivamente,
il Tribunale per i minorenni. Questa disposizione (positiva) e' contenuta in
uno sgrammaticato emendamento del relatore Bobbio (nella vita, magistrato!).
e) Si stabilisce che l'accesso ai corsi delle
Universita', a parita' di condizioni, per gli stranieri titolari di permessi di
soggiorno "forti" riguarda anche i corsi delle scuole di
specializzazione. Questa disposizione e' stata proposta da Guerzoni et al.
(bravi!), e fa giustizia di porcherie perpetrate, fino ad oggi, dal Ministero
della Sanita' (Salute) in relazione alle scuole di specializzazione in campo
sanitario. Mi auguro non venga vanificata in sede di applicazione.
f) Si stabilisce (o, meglio, si chiarisce) che
ai fini del rinnovo dei permessi rilasciati con l'ultima sanatoria si applicano
le disposizioni di cui agli artt. 5 (co. 6 e 9) e 6 (co. 1) T.U.. In altri
termini, quand'anche si volesse considerare il permesso rilasciato al
regolarizzando un permesso sui generis (non assistito quindi da tutte le
garanzie relative al permesso di soggiorno per lavoro subordinato -
stipulabilita' di altri rapporti di lavoro, convertibilita' in permesso per
lavoro autonomo), deve esser chiaro che, in presenza dei requisiti per il
rilascio di un permesso (vero e proprio) per lavoro subordinato o autonomo, il
permesso di serie B deve essere convertito in quello di serie A. Bravo l'altro
relatore, Boscetto, che ha proposto l'emendamento. Oltre agli immigrati
interessati, saranno contenti Paolo Bonetti (cui si deve l'art. 5, co. 9 T.U.,
e Anna Andrian, Silvia Canciani e Tiziana Pedonese, che a quel comma sono
particolarmente, e giustamente, affezionate.
g) Si prevede la possibilita' di affidare a
concessionari di pubblici servizi o ad altri soggetti non pubblici parte del
lavoro relativo ai rinnovi dei permessi di soggiorno. E' - secondo me - una
disposizione utile, anche se non oso immaginare come avverra' il rilevamento delle
impronte digitali nell'ufficio postale. Penso almeno all'ufficio postale di
Frascati, di cui sono vittima.
Cordiali saluti
sergio briguglio