Date: 10:31 AM 12/3/04 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: corte costituzionale: statuto regione
toscana
Cari amici,
alla pagina di dicembre 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete la sentenza 372/2004
della Corte Costituzionale, che dichiara, tra l'altro, inammissibile la
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 6, dello
statuto della Regione Toscana (quello sull'estensione del diritto di voto agli
immigrati).
A una prima e rapidissima lettura, la sentenza
mi sembra, nei fatti, priva di conseguenze pratiche rilevanti, come si puo'
evincere dai due stralci riportati sotto (il grassetto e' mio), che possono
essere cosi' sintetizzati: l'art. 3, co. 6 e' legittimo, perche' totalmente
privo di efficacia sul piano della effettiva attribuzione del diritto di voto
amministrativo agli immigrati.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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1) "2.3. - La Regione contesta la
fondatezza delle censure concernenti l'art. 3, comma 6, dello statuto,
sostenendo che la norma non violerebbe la riserva ai cittadini dell'elettorato
attivo, poichŽ prevede soltanto la promozione dell'estensione del diritto di
voto agli immigrati Çnel rispetto dei principi costituzionaliÈ, quindi in
relazione a deliberazioni o ad elezioni non necessariamente riferibili alle
elezioni degli organismi rappresentativi. D'altronde, lo stesso legislatore
statale ha riconosciuto il diritto dello straniero, regolarmente soggiornante
in Italia da almeno sei anni e titolare di permesso di soggiorno rinnovabile,
di Çpartecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento ed in armonia con le previsioni del capitolo C
della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992È (art.9, comma 4, lettera
d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero"). La Carta di Strasburgo, ratificata e
recepita con la legge statale 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione
della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli
A) e B), prevede infatti l'impegno degli Stati aderenti a Çconcedere il diritto
di voto e di eleggibilitˆ alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a
condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per
i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello
Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioniÈ (art. 6, capitolo C,
Carta di Strasburgo).
Secondo la resistente, la norma in questione non
implicherebbe peraltro alcuna rivendicazione di competenza in detta materia, e
neppure vincolerebbe in alcun modo l'autonomia del Consiglio regionale nel
proporre disegni di legge al Parlamento."
2) Dalle conclusioni della Corte:
"Se dunque si accolgono le premesse giˆ
formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni
statutarie di questo tipo, ne deriva che esse esplicano una funzione, per cos“
dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in
esame, enunciazioni siffatte si rinvengono nei diversi commi -tra cui in
particolare quelli censurati- degli artt. 3 e 4 che non comportano nŽ alcuna
violazione, nŽ alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente
attribuite allo Stato e neppure fondano esercizio di poteri regionali. E'
quindi inammissibile, per carenza di lesivitˆ, il ricorso governativo avverso
le denunciate proposizioni dei predetti articoli, anche tenendo conto delle
esplicite richieste in tal senso della difesa regionale."