Date: 2:42 PM 12/9/04 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: conversione del permesso ai 18 anni:
art. 32 T.U.
Cari amici,
come e' noto a molti di voi, la legge
Bossi-Fini ha modificato, tra gli altri, l'art. 32 del Testo Unico.
Originariamente, l'articolo prevedeva la
possibilita' di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al minore
affidato, quando questi compie diciotto anni.
Nella versione emendata, questa possibilita'
di conversione viene estesa, positivamente, sebbene a certe condizioni
piuttosto restrittive, al minore non accompagnato per il quale il Comitato per
i minori stranieri non abbia adottato il provvedimento di rimpatrio assistito.
E' pero' stabilito che tutte le conversioni
effettuate ai sensi dello stesso articolo (incluse quindi quelle per i minori
affidati) siano effettuate in detrazione alle quote fissate dal decreto di
programmazione dei flussi.
La disposizione cosi' modificata rischiava di
vanificare ogni possibilita' di conversione, dal momento che le quote
programmate si esauriscono, in genere, entro poche ore dalla pubblicazione del
decreto flussi in Gazzetta Ufficiale, senza, per altro, che la data della
conversione del permesso possa essere scelta a piacimento.
In occasione della stesura dei regolamenti di
attuazione della Bossi-Fini molte associazioni avevano chiesto che la
detrazione potesse operare rispetto alle quote per l'anno successivo, in modo
da dare la precedenza, sui nuovi ingressi, alle conversioni di permesso.
Dalla lettura del DPR 18/10/2004 (che modifica
il Regolamento di cui al DPR 394/1999), tuttavia, non sembrava che la richiesta
fosse stata accolta (a meno di non arrampicarsi sugli specchi
nell'interpretazione delle disposizioni).
L'art. 3, co. 4, del DPR 100/2004 (Regolamento recante modalita' di
coordinamento delle attivita' del gruppo
tecnico presso il Ministero dell'interno
con la apposita struttura
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione), pero', da' un'indicazione
chiara del fatto che l'accogliemnto c'e' stato. Si legge infatti:
"4.
Sulla base delle indicazioni
fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura,
secondo le procedure di cui al comma 3,
la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma
1-quater, del medesimo testo unico,
nonche'
dell'articolo 1, comma 8,
lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222."
E' evidente che un "decreto di
detrazione" puo' essere emanato solo a seguito del censimento di
conversioni gia' effettuate.
Cordiali saluti
sergio briguglio