Date: 3:45 PM 1/4/05 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: entrata in vigore del regolamento
asilo
Cari amici,
alcuni di voi hanno sollevato obiezioni in
relazione alla data di entrata in vigore del dpr 303/2004 recante il
regolamento asilo. La cosa e' rilevante per il fatto che la nuova procedura e',
per certi aspetti, meno garantista di quella finora vigente.
I dubbi originano da una formulazione
piuttosto infelice della norma transitoria di cui all'ultimo articolo del
regolamento in questione.
L'articolo recita
"Art. 21. Norma transitoria
1. Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato
pendenti
presso la Commissione centrale
alla data di entrata in
vigore
del presente regolamento
sono decise, ai sensi dell'articolo
34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n.
189, secondo le norme del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione
nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo
18, comma 2.
2. Salvo quanto previsto
dal comma 3, le disposizioni del presente
regolamento hanno
effetto a decorrere dal
centoventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni
territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della Commissione
nazionale, ai sensi
dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei
trenta giorni
successivi alla nomina, organizza,
ai sensi
dell'articolo 19, comma 1,
lettera e), il primo corso di formazione
per
i componenti delle Commissioni territoriali e provvede, entro
novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, all'adozione
delle linee guida di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera b)."
Mi sembra che l'unica interpretazione
ragionevole sia la seguente:
- il dpr entra in vigore il 6 gennaio.
- entro 30 gg. dal 6 gennaio (5 febbraio),
vengono nominate le commissioni.
- entro altri 30 gg. (7 marzo), la Commissione
nazionale organizza il primo corso di formazione.
- entro 90 gg. dal 6 gennaio (6 aprile), la
Commissione nazionale emana le linee-guida; a questo punto tutto l'occorrente
e' pronto, e
- dopo 120 gg. dalla pubblicazione in G.U. (21
aprile), si applica la nuova procedura.
Altre interpretazioni mi sembrano illogiche,
dal momento che, se la nuova procedura deve essere in vigore - tassativamente -
a partire dal 21 aprile (120-esimo giorno dopo la pubblicazione), come
stabilito dal comma 2 dell'articolo 21, e' necessario che la costruzione
dell'armamentario necessario (commissioni e linee-guida) deve esaurirsi prima
di quella data, e questo e' possibile solo ammettendo che la data di entrata in
vigore sia anteriore di almeno 90 gg. rispetto a quel 21 aprile.
In alternativa, se si accettasse l'idea che la
data di entrata in vigore e' il 21 aprile, e che tutto (formazione delle
commissioni e delle linee-guida) si avvia quel giorno, nulla avvenendo prima,
che utilita' avrebbe questo ritardo?
Resta incomprensibile il comma 1, che riserva
alla vecchia procedura i soli casi di domande presentate prima dell'entrata in
vigore del dpr (6 gennaio, secondo la mia interpretazione), e non anche quelle
presentate nelle more del pieno avvio (21 aprile). Ma resterebbe
incomprensibile anche qualora si scegliesse una diversa data per l'entrata in
vigore, dato che solo da quella data si metterebbe in moto la nomina delle
commissioni e la definizione delle linee-guida. Resterebbero, cioe', comunque
scoperti 90 gg.
Per quanti presenteranno la domanda tra il 6
gennaio e il 21 aprile, bisognera' scegliere se adottare la nuova procedura o
la vecchia. In ogni caso, non si potra' dar luogo ad un significativo
trattenimento in CDI, sia per la mancanza delle strutture, sia per l'obbligo di
rimettere in liberta' il richiedente qualora l'esame della domanda non sia
esaurito entro 20 gg.
Cordiali saluti
sergio briguglio