Date: 3:45 PM 1/4/05 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: entrata in vigore del regolamento asilo

 

Cari amici,

alcuni di voi hanno sollevato obiezioni in relazione alla data di entrata in vigore del dpr 303/2004 recante il regolamento asilo. La cosa e' rilevante per il fatto che la nuova procedura e', per certi aspetti, meno garantista di quella finora vigente.

 

I dubbi originano da una formulazione piuttosto infelice della norma transitoria di cui all'ultimo articolo del regolamento in questione.

 

L'articolo recita

 

"Art. 21. Norma transitoria

 

  1.  Le  richieste  di  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato

pendenti  presso  la  Commissione  centrale  alla  data di entrata in

vigore  del  presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo

34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del

regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica

15 maggio  1990,  n.  136,  da una speciale sezione della Commissione

nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

  2.  Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente

regolamento  hanno  effetto  a  decorrere  dal  centoventesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento  si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni

territoriali,   ai   sensi   dell'articolo 12,  e  della  Commissione

nazionale,  ai  sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei

trenta   giorni   successivi   alla   nomina,   organizza,  ai  sensi

dell'articolo 19,  comma 1,  lettera e), il primo corso di formazione

per  i  componenti  delle  Commissioni territoriali e provvede, entro

novanta   giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

regolamento,  all'adozione  delle linee guida di cui all'articolo 19,

comma 1, lettera b)."

 

Mi sembra che l'unica interpretazione ragionevole sia la seguente:

 

- il dpr entra in vigore il 6 gennaio.

 

- entro 30 gg. dal 6 gennaio (5 febbraio), vengono nominate le commissioni.

 

- entro altri 30 gg. (7 marzo), la Commissione nazionale organizza il primo corso di formazione.

 

- entro 90 gg. dal 6 gennaio (6 aprile), la Commissione nazionale emana le linee-guida; a questo punto tutto l'occorrente e' pronto, e

 

- dopo 120 gg. dalla pubblicazione in G.U. (21 aprile), si applica la nuova procedura.

 

Altre interpretazioni mi sembrano illogiche, dal momento che, se la nuova procedura deve essere in vigore - tassativamente - a partire dal 21 aprile (120-esimo giorno dopo la pubblicazione), come stabilito dal comma 2 dell'articolo 21, e' necessario che la costruzione dell'armamentario necessario (commissioni e linee-guida) deve esaurirsi prima di quella data, e questo e' possibile solo ammettendo che la data di entrata in vigore sia anteriore di almeno 90 gg. rispetto a quel 21 aprile.

 

In alternativa, se si accettasse l'idea che la data di entrata in vigore e' il 21 aprile, e che tutto (formazione delle commissioni e delle linee-guida) si avvia quel giorno, nulla avvenendo prima, che utilita' avrebbe questo ritardo?

 

Resta incomprensibile il comma 1, che riserva alla vecchia procedura i soli casi di domande presentate prima dell'entrata in vigore del dpr (6 gennaio, secondo la mia interpretazione), e non anche quelle presentate nelle more del pieno avvio (21 aprile). Ma resterebbe incomprensibile anche qualora si scegliesse una diversa data per l'entrata in vigore, dato che solo da quella data si metterebbe in moto la nomina delle commissioni e la definizione delle linee-guida. Resterebbero, cioe', comunque scoperti 90 gg.

 

Per quanti presenteranno la domanda tra il 6 gennaio e il 21 aprile, bisognera' scegliere se adottare la nuova procedura o la vecchia. In ogni caso, non si potra' dar luogo ad un significativo trattenimento in CDI, sia per la mancanza delle strutture, sia per l'obbligo di rimettere in liberta' il richiedente qualora l'esame della domanda non sia esaurito entro 20 gg.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio