Date: 10:29 AM 5/13/05 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: proposta di riforma del testo unico sull'immigrazione

 

Cari amici,

alla pagina di Maggio 2005 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), potrete trovare due documenti relativi a una bozza di proposta di riforma del Testo unico sull'immigrazione:

 

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/prop-riforma-testo-unico.html

 

e

 

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/schema-proposte-riforma.html

 

 

I cardini della riforma che propongo sono i seguenti:

 

1) Modifica del meccanismo di accesso al lavoro. Si entra principalmente per "inserimento nel mercato del lavoro", previa dimostrazione della capacita' di auto-mantenimento. Limiti numerici possono essere stabiliti per le regioni che lo chiedano. Altri ingressi (in presenza di contratti di lavoro gia' stipulati o di dimostrate capacita' imprenditoriali) sono comunque possibili.

 

2) Di norma, e' consentita la conversione, in presenza dei requisiti, di ogni permesso rilasciato con durata non inferiore a un anno.

 

3) Il rinnovo del permesso e' immediato, in presenza di richiesta corredata da documentazione formalmente completa. In caso di successivo accertamento del mancato soddisfacimento dei requisiti, il permesso e' revocato. Questo dovrebbe evitare il limbo del cedolino...

 

4) Il provvedimento di espulsione non e' obbligatorio: il prefetto, valutata la condizione dello straniero, puo' astenersi dall'adottarlo. In questo caso, lo straniero riceve un permesso o, se non e' possibile, e' invitato a lasciare l'Italia. Le sanzioni, in caso di espulsione, sono graduate: il divieto di reingresso vale per non piu' di un anno nei casi meno gravi; puo' arrivare a dieci anni nei casi piu' gravi. Il ricorso ha effetto sospensivo automatico nei casi meno gravi; puo' avere effetto sospensivo anche nei casi piu' gravi, a discrezione del giudice. Il trattenimento e' limitato ai casi piu' gravi. In caso di necessita', si possono adottare misure di sorveglianza di P.S.

 

5) La convalida dell'allontanamento coattivo dello straniero e' richiesta anche quando sia adottata nell'ambito di un provvedimento di respingimento differito.

 

7) E' definito in modo esplicito il diritto di soggiorno per i familiari stranieri di cittadino italiano.

 

8) I minori stranieri non accompagnati ottengono immediatamente un permesso che da' loro le stesse facolta' del permesso per motivi familiari, anche se non impedisce che venga successivamente adottato ed eseguito il provevdimento di rimpatrio assistito. Nel caso in cui non si proceda al rimpatrio, ai diciotto anni possono convertire il permesso se hanno alle spalle un anno di soggiorno (a partire dalla segnalazione che li riguarda) e se dimostrano di avere i requisiti per un nuovo permesso (inclusi i motivi umanitari). Condizioni piu' favorevoli possono essere stabilite, nei singoli casi, dal tribunale per i minorenni.

 

9) Agli stranieri detenuti e' rilasciato un permesso, che puo' essere convertito, a fine pena, in caso di partecipazione a un programma di reinserimento. Si tiene conto della presenza in Italia di figli minori prima di procedere all'espulsione dello straniero condannato. L'espulsione quale misura alternativa alla pena e' applicata solo su richiesta dello straniero.

 

10) E' ripristinata la completa equiparazione col cittadino italiano del titolare di permesso di durata non inferiore a un anno, ai fini della fruizione delle misure di assistenza sociale.

 

11) Il riconoscimento dei titoli professionali e l'iscrizione negli albi non sono soggetti al rispetto di quote. Le sole attivita' precluse allo straniero sono quelle che comportino l'esercizio di pubblici poteri o attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

 

12) E' stabilito l'obbligo di pubblicazione, su Internet, di tutte le circolari che riguardino lo straniero.

 

Vi saro' grato se mi farete avere le vostre critiche e i vostri commenti.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio