Date: 6:31 PM 6/7/06 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: sentenza della cassazione
Cari amici,
riporto qui sotto il testo dell'ANSA sulla
sentenza di ieri della Cassazione in relazione alle conseguenze della condanna
dello straniero espulso che non ottemperi all'ordine del questore di lasciare
l'Italia entro cinque giorni.
Non ho letto la sentenza, ma mi sembra che
ripresenti l'interpretazione gia' data dalla Corte di Cassazione nella sentenza
n. 580/2006 (vedi pagina di Febbraio 2006 del mio sito:
http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).
In quella sentanza, la Corte stabiliva che, in
caso di condanna conseguente all'inosservanza dell'ordine di lasciare il
territorio dello Stato entro cinque giorni, il nuovo provvedimento di
espulsione deve essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento
immediato, e che, in caso di impossibilita' di esecuzione immediata, si deve
dar luogo a trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello
Stato entro 5 gg. Lo straniero che si trattenga nel territorio in violazione di
un ordine del genere non commette quindi reato.
Se e' vero che la sentenza di ieri e' parente
di quella di febbraio, l'errore della Cassazione sta - a mio parere - nel
leggere male il testo dell'art. 14, co. 5, D. Lgs. 286/1998, che qui riporto:
"5 ter. Lo straniero che senza giustificato
motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis punito con la reclusione da
uno a quattro anni se l'espulsione stata disposta per ingresso illegale sul
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero
per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in
assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso
revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se
l'espulsione stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da
pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si
procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica."
L'espressione grassettata ("In ogni
caso...") viene letta dalla Cassazione come se il nuovo provvedimento di
espulsione fosse l'unica conseguenza possibile della prima condanna sulla base
della quale "lo straniero... e' punito...". A mio parere, invece,
significa che si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione
sia nel caso di punizione con la reclusione da uno a quattro anni, sia nel caso
di pena dell'arresto da sei mesi a un anno - i casi, cioe', contemplati nei
periodi che precedono l'ultimo.
Una volta adottato il nuovo provvedimento di
espulsione dovrebbe seguire - sempre a mio parere - la possibilita' di
trattenimento quando non sia possibile eseguire subito l'accompagnamento (e su
questo la Corte e' d'accordo), ma anche l'ordine di lasciare l'Italia entro
cinque giorni quando non sia possibile dar luogo al trattenimento o quando il
trattenimento abbia raggiunto i termini massimi. Il mancato ottemperamento
dell'ordine dovrebbe, poi, comportare il nuovo arresto, etc.
Detto questo, non puo' che farmi piacere, in
questo caso, il fatto che la Corte di Cassazione non sappia leggere.
Cordiali saluti
sergio briguglio
CASSAZIONE: CLANDESTINI RECIDIVI, NIENTE
ARRESTO SOLO CPT - CHI NON OTTEMPERA ORDINE ESPULSIONE NON PUR ESSERE
IMPRIGIONATO
(ANSA) - ROMA, 6 giu - Gli immigrati extracomunitari
clandestini - cio privi di documenti e
permesso di soggiorno -
non possono essere arrestati se,
ripetutamente, non ottemperano
all'ordine di espulsione emesso dal questore.
Al massimo possono
essere accompagnati alla frontiera o, se
questo impossibile,
possono essere trattenuti in un centro di
permanenza temporanea
in attesa del rimpatrio coatto. Lo sottolinea
la Cassazione -
con la sentenza 19436 della Prima sezione
penale, depositata
oggi - che ha rimesso in libert una giovane
clandestina di 22
anni arrestata a Bologna. La ragazza, Isabel
M., era stata
incarcerata e condannata a otto mesi di
reclusione per non aver
ottemperato all'ordine di espulsione. Era la
terza volta che
Isabel incappava nei controlli delle forze
dell'ordine e aveva
gi riportato due condanne per questo
specifico reato. Il
Tribunale della libert di Bologna, con
ordinanza dello scorso
21 febbraio, aveva confermato la custodia
cautelare della
ragazza e aveva respinto la sua richiesta di
ottenere almeno gli
arresti domiciliari dal momento che non aveva
fissa dimora ed
era una recidiva. Per questo la clandestina si
rivolta alla
Cassazione. E la Suprema Corte andata ben
oltre le
aspettative di Isabel che chiedeva solo i
domiciliari e non
pretendeva l'annullamento della misura di
custodia. Spiegano gli
'ermellin che la legge sull'immigrazione
esprime "l'intenzione
del legislatore di ammettere quale unica forma
di esecuzione del
nuovo provvedimento di espulsione adottato nei
confronti dello
straniero, gi condannato per non aver
volontariamente
ottemperato all'ordine di allontanamento
impostogli dal
questore, quella dell'accompagnamento alla
frontiera". "Qualora
ci non sia immediatamente possibile -
sottolinea la Cassazione
- pu soltanto disporsi il trattenimento
presso un centro di
permanenza per i necessari accertamenti sulla
identit e
nazionalit del medesimo in vista
dell'esecuzione coattiva del
provvedimento". Cos Piazza Cavour ha
disposto "la liberazione"
di Isabel.(ANSA).