Date: 6:31 PM 6/7/06 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: sentenza della cassazione

 

Cari amici,

riporto qui sotto il testo dell'ANSA sulla sentenza di ieri della Cassazione in relazione alle conseguenze della condanna dello straniero espulso che non ottemperi all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni.

 

Non ho letto la sentenza, ma mi sembra che ripresenti l'interpretazione gia' data dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 580/2006 (vedi pagina di Febbraio 2006 del mio sito: http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

 

In quella sentanza, la Corte stabiliva che, in caso di condanna conseguente all'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, il nuovo provvedimento di espulsione deve essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento immediato, e che, in caso di impossibilita' di esecuzione immediata, si deve dar luogo a trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg. Lo straniero che si trattenga nel territorio in violazione di un ordine del genere non commette quindi reato.

 

Se e' vero che la sentenza di ieri e' parente di quella di febbraio, l'errore della Cassazione sta - a mio parere - nel leggere male il testo dell'art. 14, co. 5, D. Lgs. 286/1998, che qui riporto:

 

"5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di  espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica."

 

L'espressione grassettata ("In ogni caso...") viene letta dalla Cassazione come se il nuovo provvedimento di espulsione fosse l'unica conseguenza possibile della prima condanna sulla base della quale "lo straniero... e' punito...". A mio parere, invece, significa che si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione sia nel caso di punizione con la reclusione da uno a quattro anni, sia nel caso di pena dell'arresto da sei mesi a un anno - i casi, cioe', contemplati nei periodi che precedono l'ultimo.

 

Una volta adottato il nuovo provvedimento di espulsione dovrebbe seguire - sempre a mio parere - la possibilita' di trattenimento quando non sia possibile eseguire subito l'accompagnamento (e su questo la Corte e' d'accordo), ma anche l'ordine di lasciare l'Italia entro cinque giorni quando non sia possibile dar luogo al trattenimento o quando il trattenimento abbia raggiunto i termini massimi. Il mancato ottemperamento dell'ordine dovrebbe, poi, comportare il nuovo arresto, etc.

 

Detto questo, non puo' che farmi piacere, in questo caso, il fatto che la Corte di Cassazione non sappia leggere.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

CASSAZIONE: CLANDESTINI RECIDIVI, NIENTE ARRESTO SOLO CPT - CHI NON OTTEMPERA ORDINE ESPULSIONE NON PUR ESSERE IMPRIGIONATO

 

   (ANSA) - ROMA, 6 giu - Gli immigrati extracomunitari

clandestini - cio privi di documenti e permesso di soggiorno -

non possono essere arrestati se, ripetutamente, non ottemperano

all'ordine di espulsione emesso dal questore. Al massimo possono

essere accompagnati alla frontiera o, se questo impossibile,

possono essere trattenuti in un centro di permanenza temporanea

in attesa del rimpatrio coatto. Lo sottolinea la Cassazione -

con la sentenza 19436 della Prima sezione penale, depositata

oggi - che ha rimesso in libert una giovane clandestina di 22

anni arrestata a Bologna. La ragazza, Isabel M., era stata

incarcerata e condannata a otto mesi di reclusione per non aver

ottemperato all'ordine di espulsione. Era la terza volta che

Isabel incappava nei controlli delle forze dell'ordine e aveva

gi riportato due condanne per questo specifico reato. Il

Tribunale della libert di Bologna, con ordinanza dello scorso

21 febbraio, aveva confermato la custodia cautelare della

ragazza e aveva respinto la sua richiesta di ottenere almeno gli

arresti domiciliari dal momento che non aveva fissa dimora ed

era una recidiva. Per questo la clandestina si rivolta alla

Cassazione. E la Suprema Corte andata ben oltre le

aspettative di Isabel che chiedeva solo i domiciliari e non

pretendeva l'annullamento della misura di custodia. Spiegano gli

'ermellin che la legge sull'immigrazione esprime "l'intenzione

del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del

nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello

straniero, gi condannato per non aver volontariamente

ottemperato all'ordine di allontanamento impostogli dal

questore, quella dell'accompagnamento alla frontiera". "Qualora

ci non sia immediatamente possibile - sottolinea la Cassazione

- pu soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di

permanenza per i necessari accertamenti sulla identit e

nazionalit del medesimo in vista dell'esecuzione coattiva del

provvedimento". Cos Piazza Cavour ha disposto "la liberazione"

di Isabel.(ANSA).