Date: 5:18 PM 6/21/06 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: audizione amato; integrazione note su
provvedimenti amm
Cari amici,
alla pagina di Giungo 2006 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre cose,
a) il resconto stenografico dell'audizione del
Ministro Amato in Commissione affari costituzionali (aud-amato-camera.html);
b) una nota integrativa sul problema della
programmazione dei flussi, che ho fatto avere ieri al Sottosegretario Lucidi
(nota-lucidi-2.html);
c) il testo di un documento sintetico sulle
principali modifiche in materia di immigrazione che si possono apportare con
semplice circolare (appello-circolari.html).
Quest'ultimo documento prospetta anche, in
modo molto sintetico, alcune possibili vie per dare attuazione pratica a quanto
affermato ieri da Amato in relazione alla validita' piena del permesso di
soggiorno in pendenza di rinnovo.
Non mi stupirei, infatti, se il Ministro Amato
trovasse resistenze in seno all'Amministrazione sulla praticabilita' di certe
misure a normativa invariata. Nel documento cerco di mostrare come queste
resistenze siano facilmente superabili.
Faccio osservare, infine, come uno dei punti
piu' delicati per lo straniero in attesa di rinnovo del permesso sia costituito
dalla difficolta' di uscita dall'Italia e di reingresso (Amato stesso lo cita
nell'audizione). L'Amministrazione dell'Interno ha spesso sottolineato come
all'attraversamento delle frontiere esterne da parte dello straniero in
possesso del solo cedolino si oppongano le disposizioni dell'Accordo di
Schengen.
In proposito, vale la pena di tener presente
che il prossimo 13 ottobre entrera' in vigore il Regolamento CE n.562/2006
sull'attraversamento delle frontiere Schengen. All'art. 2 di quel regolamento,
si definiscono "permessi di soggiorno" (idonei a permettere
l'attraversamento di tali frontiere)
"a) tutti i permessi di soggiorno
rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce
un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi
terzi;
b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno
Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a
soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi
temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di
soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d'asilo."
Mi sembra evidente come, una volta deciso che
il possesso del cedolino e' titolo sufficiente per soggiornare nel territorio
dello Stato, il cedolino stesso assuma, ai fini dell'attraversamento delle
frontiere, la dignita' di permesso di soggiorno (lettera b).
Ringrazio Silvia Canciani e Paolo Bonetti per
diverse segnalazioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio