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Reato, condizioni di vita disagiate, attenuante, sussistenza
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 10.06.2010 n° 22212
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Le disagiate condizioni di vita possono costituire attenuante generica.

(Fonte: Massimario.it - 24/2010. Cfr. nota di Cesira Cruciani)



| reato | condizioni di vita disagiate | attenuante |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 22 aprile - 10 giugno 2010, n. 22212

(Presidente De Roberto - Relatore Colla)

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, a seguito di rito abbreviato, ha condannato G. A. alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 635, comma 1, n. 2) c.p., concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, ritenuta la continuazione tra gli stessi.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello, deducendo, sia inosservanza ed erronea applicazione di legge, sia violazione dell’art. 62 bis c.p. per concessione delle attenuanti generiche nonostante il divieto previsto dalla norma, sia, infine, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella determinazione della pena, inadeguata per difetto.

Sostiene il ricorrente che le “disagiate condizioni di vita” non sono idonee ad attenuare la portata dei reati contestati, e quindi non possono essere poste a sostegno della concessione delle attenuanti generiche, reati connotati da “pervicace violenza” e da “gratuità”: dette attenuanti - afferma - prescindono del tutto dalle disagiate condizioni socio-economiche. Né potrebbe rilevare la mera incensuratezza dell’imputato per il divieto legislativo di concedere le attenuanti generiche per tale causale. L’impugnata sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che si trattasse di soggetto incensurato. Risulterebbe invece provato dai certificati dattiloscopici e del casellario giudiziale, che l’imputato, utilizzando false generalità sempre diverse, “delinque in Italia ormai da oltre tre lustri”.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente introduce nel giudizio di legittimità motivi non consentiti in quanto, attinenti a valutazioni discrezionali del giudice di merito, sorrette da motivazione congrua, e pertanto sottratte al sindacato di legittimità.

Il Tribunale non ha concesso le attenuanti generiche per incensuratezza ma per le “disagiate condizioni di vita”. Si tratta di un parametro sicuramente rientrante nella previsione dall’art. 62 bis c.p. Non ricorre pertanto violazione di legge con riferimento al divieto di concessione di attenuanti generiche di cui al terzo comma di tale norma, introdotto per effetto della l. 24 luglio 2008 n. 125. Neppure la misura della pena base può essere sindacata in questa sede. Delle caratteristiche della condotta e del dolo, connotati da una certa gravità e intensità, rilevate dallo stesso giudice, si è tenuto conto, avendo il Tribunale fissato una pena base superiore di due mesi e dieci giorni rispetto al minimo edittale previsto per il più grave rato di resistenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.




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